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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13653. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto il danno da ritardo, cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. La prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Gli interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13653 Svolgimento del processo 1. D.F.O. , gestore di una stazione di carburante AGIP, convenne in giudizio la AGIP Petroli s.p.a., davanti al Tribunale di Teramo, per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’improvviso scorrimento in basso di un espositore...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 giugno 2014, n. 12364. Non può essere presunta l'«origine professionale» dell'epatite cronica soltanto perché contratta da un infermiera. Ella deve, infatti, fornire la prova rigorosa di tempi, modalità e dinamica dell'infortunio, trattandosi di una malattia ad «eziologia plurifattoriale».

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 giugno 2014, n. 12364 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 giugno 2014, n. 12562. Negli infortuni sul lavoro non scatta il concorso di colpa del dipendente per essersi esposto ad un rischio inutile se tale comportamento integrava una prassi nota all'impresa

suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 giugno 2014, n. 12562 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 maggio 2014, n. 11831. Va condannata a risarcire il danno per «mancata tutela delle condizioni di lavoro», ex art. 2087 del c.c., il datore che lascia inalare polveri d'amianto e fumi di saldatura a un proprio dipendente, provocandone il decesso per neoplasia polmonare

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 27 maggio 2014, n. 11831 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 26 maggio 2014, n. 21241. Quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma primo, cod. pen. In questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace. (Confermata nella specie la condanna di più imputati per la morte di un lavoratore-schiacciato da una gru caduta a terra- ai quali veniva contestata la negligenza dei montatori della gru, il mancato controllo sulla gru e l'assegnazione del compito di manovrare la complessa attrezzatura ad un soggetto al quale si era mancato di somministrare la necessaria attività di formazione).

  SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 26 maggio 2014, n. 21241 Ritenuto in fatto  1. D.M.G.R. , D.M.A. , D.M.D.N. , O.M. , Be.Se. , B.G. venivano giudicati dal Tribunale di Montepulciano responsabili della morte di C.B. il quale, mentre era intento a schiodare delle assi di legno all’interno del cantiere edile della...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 maggio 2014, n. 20682. In tema di sicurezza sul lavoro, nulle le nomine dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) privi di requisiti

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  21 maggio 2014, n. 20682 Ritenuto in fatto 1. Il Sig. G. , quale legale rappresentante della “Legatoria Lombarda S.r.l.”, è stato tratto a giudizio in ordine alle seguenti violazioni, accertate in data 8/6/2009: a) Art. 17, comma 1, lett.b), per avere designato quale responsabile del servizio di...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 maggio 2014, n.18459. In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che, ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 5 maggio 2014, n.18459   Ritenuto in fatto  1. B.E. , B.F. , R.T. , Bu.Ma. , D.D. , M.G. e M.M. erano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Lecco con l’accusa di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,...