SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 16 gennaio 2015, n. 2288 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 09/01/2014, la Corte d’appello di Palermo, per quanto ancora rileva, ha confermato l’affermazione di responsabilità di: A) A.F. , in relazione al delitto di promozione di associazione a delinquere (capo 1) e di falso ideologico aggravato...
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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 496. Non può essere disposta la misura cautelare della confisca per equivalente per il profitto del supposto reato di truffa conseguito da un avvocato grazie all'assegnazione di incarichi professionali senza gara da parte di una società di proprietà della regione
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2015, n. 496 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARASCA Gennaro – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antoni – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. PISTORELLI...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 gennaio 2015, n. 1205. Non è configurabile la fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso in cui siano depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, tenuto dai funzionari della Camera di Commercio, bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, non essendovi alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei suddetti funzionari in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 gennaio 2015, n. 1205 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in data 3 ottobre 2010, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale era stato assolto, per insussistenza del fatto, G.L.C.M. , imputato...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53420. Non e' integrata alcuna nullita' della motivazione laddove il provvedimento faccia espresso richiamo per relationem ad altro provvedimento, ancorche' non allegato o non trascritto nell'ordinanza da motivare, purche' conosciuto o agevolmente conoscibile dall'interessato. I requisiti necessari affinche' la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che, perche' possa ritenersi tale, la motivazione: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facolta' di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. Non e' dunque sufficiente il mero richiamo tout court all'altro provvedimento, ma e' necessario che il giudice "qualifichi" gli elementi indicati nel provvedimento richiamato per relationem e, dunque, dimostri una non supina ed immotivata adesione al precedente provvedimento, di cui e' tenuto a lasciare traccia visibile nel provvedimento. Allorche' si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l'obbligo di motivazione non puo' ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53420 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 novembre 2014, n. 48755. Il memoriale del servizio giornaliero dell'Arma dei Carabinieri, documento al quale afferiscono tutte le imputazioni ad esclusione di quella relativa alla perquisizione eseguita nei confronti dell'imputato, ha natura di atto pubblico, essendo propria di tale documento non solo la funzione di ordine di servizio, ma anche quella di attestazione dell'effettiva esecuzione dell'ordine, e quindi di fatti inerenti all'attività di pubblici ufficiali e della regolarità dello svolgimento delle operazioni a cui gli stessi sono addetti. La falsità penalmente rilevante in un atto pubblico può assumere la forma omissiva non solo, come osservato dal giudice di merito, laddove l'omissione riguardi l'assunzione di dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale, ma anche, in termini generali, in tutti i casi in cui l'attestazione incompleta, in quanto priva di informazione su determinati accadimenti, attribuisca all'atto un significato complessivamente contrario al vero, in quanto sostanzialmente negativo dell'esistenza di fatti rilevanti. E nella specie non veniva esaminata la rilevanza, ai fini della documentazione dell'attività di servizio di polizia giudiziaria, dell'esecuzione di perquisizioni personali e veicolari, talune delle quali risoltesi nel rinvenimento di sostanze stupefacenti e in un caso caratterizzate da modalità che avevano portato alla causazione di lesioni in danno di uno dei soggetti perquisiti.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 novembre 2014, n. 48755 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cuneo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di K.D. e N.L. per insussistenza del fatto in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 609...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 novembre 2014, n. 45504. Il reato di presentazione di falsa dichiarazione di emersione di rapporto di lavoro subordinato con cittadino extracomunitario irregolare, di cui all’art. 1, comma nono, legge n. 222 del 2002, non è in rapporto di specialità, ma concorre, con il reato di falso ideologico (indotto, ex art. 48 cod. pen.) in atto pubblico concernente i permessi di soggiorno rilasciati in difetto dei presupposti di legge. Quest’ultimo ha difatti un oggetto (il permesso di soggiorno) del tutto diverso, emesso all’esito di un articolato iter amministrativo di cui la falsa dichiarazione di emersione costituisce soltanto il primo momento procedimentale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE sezione V SENTENZA 4 novembre 2014, n. 45504 Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 13 aprile 2007 del Tribunale di Prato, condannava B.S. alla pena di anni sei di reclusione, D.G. G.M. alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione, D.P.V. alla pena di anni due e mesi...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 novembre 2014, n. 47601. Nei delitti contro la fede pubblica l'innocuità del falso non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica. Sussiste, pertanto, il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 18 novembre 2014, n. 47601 Fatti e diritto 1. Con sentenza pronunciata l’1.7.2013 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in composizione monocratica, in data 28.10.2009, aveva condannato L.P., imputato del delitto di cui all’art. 483, c.p., in relazione agli...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2014, n. 46505. Basta la falsa attribuzione della qualità di esercente una professione a integrare il reato di sostituzione di persona, atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale; né si richiede che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto «falso innocuo» nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2014, n. 46505 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 1 ottobre 2013 la Corte d’Appello di Campobasso, in ciò confermando la decisione assunta dal locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto M.D.M. responsabile dei delitti di sostituzione di persona e falso materiale...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 ottobre 2014, n. 44022. In tema di falso, al libretto universitario istituito a norma del r.d. 4 giugno 1938 n. 1269 deve riconoscersi natura di atto pubblico fidefaciente limitatamente alle attestazioni ivi contenute relative alla frequenza dello studente alle lezioni, mentre gli va attribuita natura meramente certificativa con riguardo alle attestazioni concernenti l'avvenuto superamento degli esami, atteso il carattere derivativo di queste ultime dai verbali di esame, che costituiscono gli atti pubblici originali, destinati ad essere conservati, a fini di prova, negli uffici di segreteria dell'università. Il libretto, dunque, proprio perché si configura come un prospetto riassuntivo della carriera scolastica dello studente universitario, ha natura certificativa degli esami sostenuti e dei voti riportati, in quanto, riproducendo in sintesi il verbale dell'esame, che costituisce l'atto pubblico originario e preesistente, è un documento "derivato" o "secondario", che contiene dichiarazioni di scienza, ossia attesta fatti e dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 22 ottobre 2014, n. 44022 Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 17.7.2012 la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in data 17.5.2010, procedendo in sede di giudizio abbreviato, aveva dichiarato non...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 ottobre 2014, n. 40543. In tema di lottizzazione abusiva e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 ottobre 2014, n. 40543 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara –...