Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 aprile 2015, n. 7998 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...
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Corte di Cassazione, sezione III, 20 aprile 2015, n. 8001. In merito alla domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c., essa realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, non essendo assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell’esecutato bensì nei riguardi di altro creditore, pignorante o intervenuto. Ne segue che presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è l’affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo (come pignorante o come intervenuto), a prescindere dal fatto che il credito del “creditor creditoris” sia o meno fondato su un titolo esecutivo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 aprile 2015, n. 8001 Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, quarto comma, cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello, nel dichiarare nullo l’atto di intervento di C.E. perché privo di procura, non avrebbe considerato che la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 marzo 2015, n. 6432. il termine ultimo indicato dal codice – l’udienza dedicata al progetto di distribuzione del ricavato della vendita (articolo 596 c.p.c.) – deve considerarsi «perentorio», e ciò anche se la norma non lo qualifica formalmente come tale. L’intervento è comunque precluso una volta che la trattazione abbia avuto inizio anche se poi sia stato disposto un rinvio dell’udienza. E tali regole valgono sia per i creditori privilegiati che chirografari.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2015, n. 6432 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, 13 febbraio 2015, n. 2859. In tema di espropriazione forzata, è valido l’atto di pignoramento immobiliare che contenga l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi, seguita in calce, all’originale e alla copia dell’atto, dalla relazione di notificazione sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, posto che tale sottoscrizione garantisce la provenienza dall’ufficiale giudiziario anche dell’ingiunzione ai sensi dell’art. 492 c.p.c..
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 13 febbraio 2015, n. 2859 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 492 e 555 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si critica la decisione del Tribunale che ha dichiarato inesistente il pignoramento equiparando alla...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2750. In tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente in favore dell’acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l’evizione, i costi sopportati dall’aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all’acquisto mediante ricorso al credito bancario, nonché le spese e i pagamenti dovuti dall’aggiudicatario al terzo, successivo acquirente della cosa espropriata, per il contratto stipulato con l’aggiudicatario, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell’articolo 2921 c.c., al ripristino della situazione patrimoniale dell’acquirente anteriore alla vendita forzata, il cui effetto traslativo sia venuto meno per evizione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 febbraio 2015, n. 2750 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1891. Le ordinanze del giudice dell'esecuzione, che non possono essere revocate per aver avuto attuazione, sono suscettibili di correzione nei casi e nelle forme previsti dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Le ordinanze così corrette non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, in quanto possono essere impugnate con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. ed il termine per l'opposizione decorre dalla notificazione o dalla comunicazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ., se l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto dell'ordinanza, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la portata decisoria del provvedimento, dando luogo surrettiziamente ad una revoca o ad una modifica di ordinanza già eseguita e non più opponibile
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1891 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1382. Rimessa alle sezioni unite la questione in ordine a come coordinare il principio dell'unicita' dei giudizi di cognizione ed esecuzione, applicabile anche in ordine al computo del tempo ai fini della valutazione della durata ragionevole od irragionevole di un processo con la previsione di un termine di decadenza, cosi' come stabilito nella Legge n. 89 del 2001, articolo 4 nella versione ratione temporis applicabile, ovvero quella in vigore fino al giorno 11/8/2012 (Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 55, comma 2 conv. nella Legge n. 134 del 2012) di sei mesi decorrente dal momento in cui la decisione e' divenuta definitiva; inoltre, se il dies a quo costituito dalla "decisione definitiva" cosi' come indicato dal citato articolo 4 ai fini del computo del termine semestrale di decadenza possa ritenersi applicabile alla pronuncia passata in giudicato nel giudizio di cognizione, quando esso abbia avuto una durata irragionevole o invece debba identificarsi soltanto con la decisione conclusiva della successiva fase di esecuzione forzata; – in quest'ultima ipotesi come computare la fase di quiescenza del procedimento, successiva alla conclusione definitiva del giudizio di cognizione ed anteriore all'instaurazione del giudizio di esecuzione.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1382 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433. Costituisce invero ius receptum che l'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Se è vero che l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità dal secondo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva, è pur vero che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraversi gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto essersi verificato, attraverso una valutazione di stretto merito, ancorata ad un elemento sintomatico decisivo, quale il comportamento della debitrice, la quale – per avere pagato prontamente l'importo in precetto – ha dimostrato implicitamente, ma inequivocamente di aver ben compreso cosa le si richiedeva di pagare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433 Svolgimento del processo Con sentenza in data 17.08.2011 il Tribunale di Palermo – decidendo sull’opposizione proposta da S.E. avverso il precetto notificatole ad istanza di T.G. in data 02.09.2009 per il pagamento della somma di Euro 2.361,54, in forza di decreto emesso dalla...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 novembre 2014, n. 24367. Nell'ambito di un pignoramento presso terzi, il giudice dell'esecuzione può eliminare o ridurre voci della nota spese presentata dall'avvocato anche in assenza di contestazioni da parte del debitore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 novembre 2014, n. 24367 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.». (14A08730)
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