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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 maggio 2015, n. 10263. In sede di liquidazione del danno, la mancata adozione da parte del giudice del merito delle Tabelle elaborate presso il foro di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso diversa autorità giudiziaria, è idonea ad integrare una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 maggio 2015, n. 10263 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 marzo 2015, n. 6096. Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali a causa del fatto illecito costituente reato è riconosciuta la possibilità di conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 marzo 2015, n. 6096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. PELLECCHIA...

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità
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In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3592. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2758. In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personal

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 febbraio 2015, n. 2758 Svolgimento del processo C.G. , mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, fu investita dall’autovettura condotta dal proprietario V.N. che aveva effettuato il sorpasso di un autobus, fermo proprio per consentire il passaggio dei pedoni. Nel sinistro la C. riportò lesioni personali in...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26590. In tema di quantificazione dei danni non patrimoniali si può evidenziare la necessita' di una drastica riduzione dell'applicazione delle poste liquidatorie indicate nelle tabelle normative (di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 e al Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e successive modifiche, articoli 138 e 139) o in quelle di diversa natura, come le tabelle del Tribunale di Milano, la cui applicabilita' in giudizio ha trovato riconoscimento anche a livello di giurisprudenza di legittimita', evidenziandosi come il richiamo alle tabelle di Milano garantisce una unita' di trattamento di riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal suddetto Tribunale essendo esso gia' ampiamente diffuso sul territorio nazionale tanto da assumere la valenza in linea generale di parametro di conformita' della valutazione equitativa del danno biologico di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c..

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 dicembre 2014, n. 26590   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. LORITO Matilde...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2014, n. 24201. In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realta' socio-economica nella quale la somma liquidata e' destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiche' tale elemento e' estraneo al contenuto dell'illecito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2014, n. 24201 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21849. Il termine per determinare l'irragionevole durata di una procedura fallimentare parte dalla insinuazione al passivo e oscilla, a seconda della complessità, tra i 5 ed i 7 anni. Così anche per l'indennizzo che può scendere al di sotto dei 750 euro, per il primo triennio, e 1.000, per gli anni successivi, stabiliti dalla Cedu, sino a 500 e 600 euro senza violare la giurisprudenza comunitaria

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21849 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Paquale – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396. Il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi: (a) da un lato, assicurare la parita' di trattamento a parita' di danno, attraverso l'adozione di un criterio standard uniforme; (b) dall'altro, garantire adeguata considerazione alle specificita' del caso concreto, attraverso la variazione in piu' od in meno del parametro standard. Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve: (a) indicare quale sia il parametro standard adottato; come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalita' di calcolo; (b) indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessita' di variare in piu' od in meno il criterio standard. La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l'iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice. Ove poi il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio c.d. "a punto variabile", nella motivazione non puo' esimersi dall'indicare: (a) il valore monetario di base del punto; (b) il coefficiente di abbattimento in funzione dell'eta' della vittima; (c) le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19177. In materia diffamatoria, la delibazione delle critiche, affidata alla Corte di cassazione, è ristretta al controllo del rispetto dei principi normativi che regolano la fattispecie astratta, nonché della logicità e congruità della motivazione resa dal giudice. È del tutto estraneo, invece, al giudizio di legittimità l'accertamento di merito relativo all'effettiva capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione. In questo senso, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, riguardo all'azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’accertamento in concreto dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e, perciò, in termini formalmente corretti e misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi ed aggressioni personali, diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto

Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 11 settembre 2014, n. 19177 Svolgimento del processo La Candy Elettrodomestici s.r.l. propose domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da diffamazione contro la Dyson Ltd. E D.J. . Lamentò d’aver subito pregiudizio a seguito di condotte denigratorie dei convenuti che, nell’anno 2000, avevano preso...