Il contratto di comodato di immobile stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all’acquirente del bene Suprema Corte di Cassazione sezione VI civile ordinanza 17 marzo 2017, n. 7007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi...
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Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 17 ottobre 2016, n. 43861
Chi affitta un immobile risponde per la morte dell’inquilino dovuta al cattivo funzionamento della caldaia anche se detiene l’appartamento a titolo di comodato Suprema Corte di Cassazione sezione IV penale sentenza 17 ottobre 2016, n. 43861 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri...
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 17 ottobre 2016, n. 20892
Al venir meno dell’interesse della società a consentire all’ex socio un’agevole frequentazione della sede sociale si accompagna la sopravvenuta esigenza di destinare l’abitazione concessa in comodato ad attività della società, organizzandovi una sede per le riunioni. Sussiste, dunque, un apprezzabile interesse in capo alla società a destinare il bene immobile all’esercizio dell’attività di impresa, che...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 febbraio 2016, n. 2506. Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante ed almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 febbraio 2016, n. 2506 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 gennaio 2016, n. 664. Il contratto di comodato di un bene stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all’acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni dell’art. 1599 c.c. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione. L’acquirente a titolo particolare della cosa data in precedenza dal venditore in comodato non può, quindi, risentire alcun pregiudizio dall’esistenza di tale comodato e ha, pertanto, il diritto di far cessare, in qualsiasi momento, a suo libito, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa.
Suprema Corte di Cassazione Sezione III Civile Sentenza 18 gennaio 2016, n. 664 Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 25 maggio 2005, C.S. , deducendo di aver acquistato, nel 1994, un immobile e che quest’ultimo era detenuto dal Comune di Roma, in forza di comodato concluso con il suo dante causa, chiedeva al Tribunale...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 dicembre 2015, n. 25356. Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 dicembre 2015, n. 25356 Ritenuto in fatto Con sentenza del 27 aprite 2011 il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, accoglieva la domanda, presentata da L.C. e F.A. nei confronti di L.B. e M.A. , di risoluzione di un contratto di comodato avente ad oggetto un...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 settembre 2015, n. 17971. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il genitore collocatario dei figli minori, nonché assegnatario della casa familiare, esercita sull’immobile un diritto di godimento assimilabile a quello del comodatario, la cui opponibilità infranovennale è garantita, pur in assenza di trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione, anche nei confronti dei terzi acquirenti consapevoli della pregressa condizione di convivenza
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 settembre 2015, n. 17971 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 luglio 2015, n. 15757. In tema di danno da occupazione abusiva di immobile va osservato che il carattere abusivo dell’occupazione, quando determina la privazione del godimento diretto in essere o di quello che è certo vi sarebbe stato ed è stato precluso, risolvendosi nella perdita di un’utilitas, è stimabile economicamente e può essere commisurata a quanto si sarebbe potuto lucrare attraverso la concessione a titolo oneroso del godimento del bene. In caso di mancanza di godimento diretto e di dimostrazione dell’impossibilità di realizzare un progetto di godimento diretto a causa dell’occupazione, tale criterio di liquidazione non è utilizzabile venendo a mancare la situazione di danno emergente
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 luglio 2015, n. 15757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere Dott. SCRIMA...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2015, n. 13339. La disposizione dell’art. 1808 c.c. esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (primo comma), prevedendo un’unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la conservazione della cosa, sempreché le stesse siano state necessarie ed urgenti (secondo comma). A fronte del chiaro tenore della norma, risulta implicitamente – ma chiaramente – esclusa la possibilità che possa spettare un qualche rimborso (neppure nella forma dell’indennità o dell’indennizzo) per esborsi che, ancorché abbiano determinato un miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa. Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l’azione di rimborso avanzata ai sensi dell’art. 1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall’art. 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest’ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell’utilità trasferita all’altra parte
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2015, n. 13339 Svolgimento del processo M.T. agì nei confronti di B.A. per sentirlo condannare al pagamento di un’indennità ex art. 1592 c.c. – o, in subordine, di un indennizzo ex art. 2041 c.c. – per le migliorie apportate ad un immobile che il B. aveva...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 296. Al comodatario compete l'obbligo di custodia di cui agli artt. 1804 e 2051 c.c. e che il custode ha l'obbligo di avvertire il proprietario di ogni danno al bene di cui ha la custodia
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 296 Svolgimento del processo Con ricorso del 2006 C.B. , premesso di aver concesso in comodato gratuito a P.D. , con contratto datato 14 luglio 1993, una casa con terreno, sita in Trieste ed avente accesso dal mare, rappresentava che il comodatario aveva realizzato...