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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 agosto 2015, n.17271. La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati, tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 28 agosto 2015, n.17271 Ritenuto in fatto C.E., con atto notificato il 23 ottobre 2003, proponeva appello avverso la sentenza n. 19759 del 2003 con la quale il Tribunale di Roma condannava lo stesso a rimuovere entro quindici giorni la conduttura di scarico presente nel sottotetto dell’edificio in...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 luglio 2015, n. 14691. Al giudice la possibilità di determinare il valore della lite secondo la propria discrezionalità ove l’applicazione dei criteri sanciti nel codice di rito portino a risultati manifestamente sproporzionati rispetto al valore effettivo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 luglio 2015, n. 14691 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 26 agosto 2015, n. 35698 . Nel caso di rinvio dei dibattimento per legittimo impedimento del difensore, l’omessa notifica allo stesso della data della nuova udienza dà luogo a nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p. Né vale il richiamo operato nel provvedimento impugnato alla circostanza che, “per mera dimenticanza, non fu inserita a verbale la nomina, meramente formale, del sostituto d’ufficio”. La nomina, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., di un difensore d’ufficio, in sostituzione di quello impedito, non è affatto “formale”, ma risponde all’esigenza di provvedere l’imputato di un difensore in ogni momento del processo e di individuare esattamente la figura dei difensore a cui, secondo il prevalente orientamento di questa Corte di legittimità, va dato l’avviso della nuova udienza, essendo il legale che, a tutti gli effetti, rappresenta il difensore fiduciario impedito, di cui esercita i diritti e assume i doveri

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 26 agosto 2015, n. 35698 Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata, riformando parzialmente, in punto di pena, quella emessa dal Tribunale di Trani, ha condannato G.M. a pena di giustizia per concorso – quale extraneus – nella bancarotta fraudolenta patrimoniale della...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 giugno 2015, n. 13132. Nel caso in cui l’imputato difeso d’ufficio e scarcerato si renda irreperibile, l’avvocato può pretendere le spese di giustizia nei confronti dell’Erario

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 giugno 2015, n. 13132 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 luglio 2015, n. 14084. In virtù dell’art. 41 del DM 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell’art. 9 comma II, d.l. 1/12 conv. in l. 27/12, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il DM 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 luglio 2015, n. 14084 Svolgimento del processo F.A. , (+Altri) , con separati ricorsi poi riuniti dalla Corte di Appello di Roma, chiedevano che fosse accertata e dichiarata la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo...