Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 aprile 2015, n. 17681. È possibile contestare l’associazione mafiosa a un presunto affiliato a prescindere dalla prova del suo ingresso formale nel clan, attraverso la valorizzazione degli elementi di prova sostanziali che indicano l’utilizzo del metodo mafioso. La Cassazione, chiamata da un presunto boss a decidere contro un’ordinanza di custodia cautelare, ha così interpretato l’articolo 416 bis del Cp.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 aprile 2015, n. 17681 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi Giovann – Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere Dott. DI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2015, n. 247. Il reato di favoreggiamento reale resta assorbito da quello di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso per cui non può essere contestato separatamente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 gennaio 2015, n. 247   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 52675. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Ne consegue che va considerato intraneus e non semplice concorrente esterno il soggetto che, consapevolmente, accetti i voti dell'associazione mafiosa, e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventi il punto di riferimento della cosca mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati, e degli interessi della consorteria alla quale rende il conto del proprio operato, dovendo considerarsi tale comportamento prova sia dell'affectio societatis sia di un efficiente contributo causale al rafforzamento del proposito criminoso e all'accrescimento delle potenzialità operative e della complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale dell'associazione criminale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 23 dicembre 2014, n. 52675 Fatto 1. Con ordinanza del 25/06/2014, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria – pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento dell’ordinanza 19/04/2013 del medesimo Tribunale del Riesame disposto dalla sesta sezione della Corte di Cassazione con sentenza n° 16958 del 08/01/2014...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 53675. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo dei sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Il raggiungimento degli scopi associativi è raggiunto non solo attraverso il compimento dei reati fine, ma anche attraverso tutta quell'attività che è svolta da personaggi insospettabili i quali, avvalendosi di specifiche competenze professionali, avvantaggiano l'associazione fiancheggiandola e favorendola nel rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri membri, nell'allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della società civile (cd. borghesia mafiosa); di conseguenza, ove l'attività svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratteri della specificità e continuità e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell'associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale rafforzandone il proposito criminoso ed accrescendo le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale, la partecipazione dev'essere equiparata a quella di un intraneus tanto più ove il soggetto, per la sua stabile attività, consegua vantaggi e benefici economici o altre utilità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 53675 Fatto 1. Con ordinanza del 25/06/2014, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria – pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento dell’ordinanza 19/04/2013 del medesimo Tribunale del Riesame disposto dalla sesta sezione della Corte di Cassazione con sentenza n° 16958 del 08/01/2014...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 agosto 2013 n. 35467. La partecipazione dell’indagato a episodi di estorsione compiuti nell’ambito di un contesto mafioso costituisce di per sé solo elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale

Il testo integrale   Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 agosto 2013 n. 35467[1] In tema di applicazione di misure coercitive in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso, la partecipazione dell’indagato a episodi di estorsione compiuti nell’ambito di un contesto mafioso costituisce di per sé solo elemento gravemente indiziante di partecipazione al...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 15 luglio 2013 n. 30346. In tame di reato di concorso esterno in associazione mafiosa

Il testo integrale   Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 15 luglio 2013 n. 30346[1] Il giudice di merito ha correttamente qualificato la condotta posta in essere dall’imputato sussumendola nella categoria delle attività di collusione per l’imprenditore entrato in un rapporto sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi (ingiusti in quanto...

Articolo

Corte Costituzionale, sentenza del 29 marzo 2013 la n. 57. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale in relazione all’art. 416 bis c.p.

SENTENZA N. 57 ANNO 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, ha pronunciato la seguente...