cassazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 23 dicembre 2014, n. 52675

Fatto

1. Con ordinanza del 25/06/2014, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria – pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento dell’ordinanza 19/04/2013 del medesimo Tribunale del Riesame disposto dalla sesta sezione della Corte di Cassazione con sentenza n° 16958 del 08/01/2014 – confermava nuovamente l’ordinanza con la quale, in data 28/01/2013 il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di C.G. perché indagato in concorso con altre persone dell’art. 416 bis cod. pen. ed esattamente per avere fatto parte «contribuendo al suo rafforzamento, alla sua conservazione ed alla realizzazione degli scopi, della cosca Iamonte di M.P.S., partecipazione fondata su uno stabile accordo collusivo consolidato da tempo e caratterizzato da una risalente continuità di scambi politico-mafiosi con i più importanti esponenti di vertice de/l’omonima cosca [. ..J»: l’originaria ordinanza del 19/04/2013 del Tribunale dei Riesame era stata annullata perché, sostanzialmente, questa Corte aveva rilevato un vizio motivazionale in ordine al compendio probatorio.

Il tribunale, in sede di rinvio, dopo avere indicato ed illustrato uno per uno gli elementi probatori a carico del ricorrente ed avere rilevato che, nelle more, erano state prodotte dal Pubblico Ministero le dichiarazioni del collaboratore A.G. le quali costituivano un riscontro al suddetto compendio probatorio, rivalutava nuovamente tutti gli indizi e concludeva che l’ipotesi accusatoria doveva ritenersi fondata.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 627 COD. PROC. PEN. Sotto i seguenti profili:

2.1.1. il Tribunale non si era adeguato al dictum della Corte di Cassazione essendosi limitato ad una semplice rassegna di tutti gli elementi probatori senza alcuna giudizio critico sui medesimi, incorrendo, quindi, nuovamente, nel vizio motivazionale censurato con la sentenza di annullamento;

2.1.2. il Tribunale aveva nuovamente fatto leva sia sul cd “affare di via Pitagora”, ignorando che la Corte di Cassazione aveva ritenuto tale fatto privo di alcuna valenza indiziante, sia sul danneggiamento dell’abitazione dell’ing. Maisano ma senza spiegare, per quest’ultimo episodio, quale fosse la concludenza rispetto all’imputazione cautelare. Infine, il tribunale non aveva risposto alla censura della Cassazione che aveva rilevato che tutti gli altri indizi erano per lo più concernenti fatti anteriori all’elezione quale sindaco del ricorrente;

2.1.3. quanto alle dichiarazioni del collaboratore A.G., il tribunale le aveva acriticamente ritenute attendibili ignorando che lo stesso Tribunale, in un altro procedimento, era giunto a conclusioni opposte. Inoltre, erroneamente, il tribunale aveva ritenuto che le suddette dichiarazioni non fossero de relato. In particolare, il ricorrente, con le memorie depositate il 22/11 e 01/12/2014, ha ribadito l’inattendibilità dei suddetto collaboratore, come attestato anche da due sentenze di questa Corte di legittimità che, in relazione ad altri due coindagati (M. A. e F.P.), aveva annullato le ordinanze con le quali il Tribunale del Riesame aveva ritenuto l’attendibilità dell’Ambrogio;

2.1.4. il tribunale, in altri conclusivi termini, aveva ritenuto provata l’appartenenza del ricorrente all’associazione mafiosa solo perché si era “messo a disposizione” ignorando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la semplice messa a disposizione non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti dei singoli associati quand’anche di livello apicale occorrendo, invece, l’adesione permanente e volontaria per ogni fine illecito;

2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 275 COD. PROC. PEN. il ricorrente osserva che, trovandosi nell’impossibilità, se rimesso in libertà, di ricoprire quel ruolo che, secondo l’ipotesi accusatoria, gli era stato attribuito nell’ambito del sodalizio criminoso essendo stato dichiarato incandidabile con sentenza emessa il 15/05/2014, sarebbero venute meno le esigenze cautelare dovendosi così ritenere vinta la presunzione negativa di cui all’art. 275/3 cod. proc. pen.

Diritto

1. Il primo problema che pone il presente procedimento, atteso che il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. (per non essersi il tribunale adeguato al dictum della Corte di Cassazione), è verificare quale fosse stato il motivo di annullamento e, quindi, quali fossero i limiti entro i quali il tribunale doveva nuovamente motivare.

2. La Corte di Cassazione, con la citata sentenza di annullamento, ha, innanzitutto, censurato la tecnica della motivazione per relationem, in sé non illegittima, utilizzata dal tribunale in quanto il suddetto giudice non aveva selezionato ed apprezzato, gli elementi di prova dell’ipotesi accusatoria, e delle singole porzioni di essa essendosi limitato ad elencare «un profluvio di informazioni più o meno significative, e più o meno attendibili [..] non selezionate ed organizzate secondo un fine dimostrativo univoco».

La Corte, poi, pur dando atto che «non mancano certamente, nel caso di specie, riferimenti a fonti che rendono plausibile la contiguità del ricorrente alla cosca mafiosa che controlla la zona di Melito (si pensi solo alle conversazioni intercettate il 14/5/2008)», rilevò, però, che «anche in questa parte il provvedimento impugnato si risolve in una enumerazione di fatti e circostanze, inframezzata da lunghe citazioni, senza una vera sistemazione critica, funzionale alla misurazione della loro attendibilità e della loro importanza. Solo in un caso si esprime un giudizio di «valore» in punto di concludenza della prova, indicando, quale «principale episodio» confermativo dell’affermato asservimento del sindaco ai voleri della cosca Iamonte, la vicenda cd. delle case di via Pitagora. Si tratta tuttavia di un episodio mal ricostruito, del quale non è quindi provata alcuna efficienza dimostrativa rispetto alla regiudicanda. E per altro verso continua a mancare, come si vedrà tra breve, una compiuta identificazione di ciò che la prova asseritamente acquisita dovrebbe dimostrare».

La Corte, infine, concluse, osservando che «l’adesione in via principale alla tesi dell’inclusione risulta a sua volta, oltreché indebolita, non compiutamente motivata: la prestazione di contributi in favore di una organizzazione mafiosa, ammesso che sia documentata, non è comunque risolutiva, in assenza di un giudizio critico che compiutamente ne evinca la prova dell’intervenuta conclusione d’un patto di appartenenza. Occorre, in definitiva, che il percorso motivazionale venga orientato univocamente, e saggiato nella sua idoneità a giustificare l’assunto della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al fatto contestato. Solo a queste condizioni, del resto, la motivazione assolve alla sua funzione essenziale, cioè quella di consentire all’incolpato di comprendere non solo l’enunciato d’accusa, ma anche quali siano le prove a suo carico e quale sia il significato dimostrativo che viene loro attribuito. Ciò che il provvedimento impugnato, nella specie, non ha garantito».

Si può, pertanto, affermare che, due furono i motivi di annullamento:

a) la tecnica redazionale, essendosi il tribunale limitato ad un mero elenco «di un profluvio di informazioni più o meno significative, e più o meno attendibili» senza alcuna selezione ed organizzazione delle medesime secondo un fine dimostrativo univoco: si tratta di un motivo di annullamento limitato alla motivazione rispetto alla quale, quindi, il giudice di rinvio, secondo la costante giurisprudenza’ di questa Corte «mantiene nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomía di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere – anche sulla base di elementi probatori prima trascurati – il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto»: ex plurimis Cass. 27116/2014 Rv. 259811; Cass. 47060/2013 Rv. 257490; Cass. 30422/2005 Rv. 232019;

b) la mancata dimostrazione «dell’intervenuta conclusione d’un patto di appartenenza» all’associazione mafiosa in quanto la semplice «prestazione di contributi in favore di una organizzazione mafiosa [….] non è comunque risolutiva […]»: trattasi – relativamente a quest’ultima affermazione – dell’enunciazione di un principio di diritto al quale, quindi, il giudice di rinvio resta vincolato: ex plurimis Cass. 1582/1997 Rv. 209990; Cass. 40814/2004 Rv. 230138. Non resta, pertanto, che verificare se e in che termini il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, si sia o no attenuto ai suddetti principi.

3. II tribunale, dopo avere dato atto delle ragioni per le quali la precedente ordinanza era stata annullata, ha indicato il seguente compendio probatorio «a sostegno dell’addebito associativo elevato nei confronti del ricorrente» (pag. 14 ss):

a) «la riunione con i vertici della cosca e le intercettazioni del 14/05/2008»;

b) «il pacifico appoggio ricevuto dal clan Iamonte in occasione delle consultazioni elettorali comunali del 27/28 maggio 2007»;

c) «l’intercettazione del 18/05/2011 tra S.A: ed un uomo non identificato»;

d) «le risultanze relative alle elezioni comunali di M.P.S. del 6 e 7 maggio 2012»;

e) «i servigi pretesi dall’organizzazione, che riscuote il conto, l’affare di via Pitagora»;

f) «il favor verso Coop Rinascita»;

g) «l’interessamento di C.G. in seguito all’evento criminoso che ha riguardato la residenza estiva di M.F.»;

h) le dichiarazioni del collaboratore A.G..

Alla stregua dei suddetti indizi, il Tribunale, dopo avere commentato e ritenuto la concludenza di ogni singolo indizio, ha così concluso: «ritiene il Collegio, che le coerenti, logiche e dettagliate dichiarazioni del collaboratore Ambrogio sul conto del ricorrente forniscano uno straordinario elemento di riscontro al contenuto della più volte citata conversazione ambientale del 14 maggio 2008 intervenuta fra due esponenti di vertice del sodalizio in contestazione (Iamonte Remingo e Tripodi Giovanni cl. 71), la quale riassume in termini netti ed inequivocabili il consacrarsi di un accordo politico – mafioso che, lungi dal poter essere relegato a fenomeni di mera vicinanza o contiguità criminale (salvo stravolgere, addirittura, il senso letterale delle parole utilizzate dai conversanti o altrimenti dar credito alla tesi della millanteria, pure sostenuta dalla difesa, di cui onestamente non si comprendono le ragioni [..] attesta incontrovertibilmente l’esistenza di un sinallagma funzionale, in forza del quale il C., in cambio del ripetuto e costante sostegno elettorale offertogli nel tempo dalla cosca Iamonte, garantito dai suoi massimi vertici, si pone quale punto di riferimento della consorteria all’interno delle istituzioni pubbliche elettive locali (avendo, fra l’altro, ricoperto la strategica carica di vice presidente della Provincia di Reggio Calabria con delega alle Politiche del personale e sindacali, Società partecipate e Trasporti, dal 24 ottobre 2006 al maggio 2011), rimanendo costantemente e incondizionatamente a disposizione degli affiliati. Il C. è, dunque, il soggetto, scelto dai vertici della consorteria, chiamato a farne gli interessi in seno agli organi di governo elettivi del territorio di influenza dell’associazione. È indubbio pertanto, nel caso di specie, come a fronte di rapporti collusivi consolidati da tempo e caratterizzati da una risalente continuità di scambi politico-mafiosi – sul punto le dichiarazioni dell’Ambrogio convergono univocamente in questa direzione – la posizione dell’uomo politico, il C. (inizialmente extraneus al sodalizio e animato da un movente fortemente autonomo) si modifichi in guisa tale che il suo movente autonomo venga inevitabilmente a sovrapporsi, intrecciarsi e confondersi con le finalità associative, sì da assumere una nuova significatività e concludenza in termini di affectio societatis. Invero, solo in tal caso il rapporto può assumere un carattere clientelare stabile, continuativo e fortemente personalizzato, e può implicare il riconoscimento di un «ruolo» del politico, nella specie il C., all’interno del sodalizio mafioso. Il ricorrente è, quindi, in definitiva, un affiliato al sodalizio in contestazione, ancorché una particolare categoria di affiliato, chiamato a tutelare gli interessi della consorteria “a cui deve rendere il conto” (per usare te stesse parole degli esponenti apicali dell’organizzazione), nel suo qualificato ruolo di uomo politico delle istituzioni elettive locali e di soggetto avente importanti e strategici incarichi di governo in seno ai medesimi enti territoriali (si è già detto, della carica di vice – presidente della Provincia di Reggio Calabria ricoperta dal prevenuto dalla fine dell’ottobre del 2006 fino al maggio del 2011). Ed infatti, occorre sin da subito mettere in conto le ontologiche differenze che ricorrono quanto ad essere associato sia il “contrasto” destinato alle future azioni di fuoco, delinquenzíali, intimidatorie in senso stretto, nella più tipica e tradizionale forma mafiosa, come è accaduto nel caso ad esempio monitorato in diretta di A.G. e Fosso Francesco, rispetto all’ipotesi in cui il c. d. colletto bianco scenda a patti con la mafia, con accordo corruttivo stabile che sovente prescinde da un formale rito di affiliazione, ma che assume le caratteristiche in fatto di un vincolo affidabile, certo e stabile ed in qualsivoglia momento esigibile, come nel caso di specie, in forza di un mutuo soccorso reiteratamente attuato dal sodalizio nei suoi confronti e dal politico verso il sodalizio “lui deve salvaguardare noi, noi salvaguardiamo lui, ma lui salvaguarda a noi, giusto?… lui ha bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di lui, no?… quindi automaticamente… automaticamente a noi, l’unico movimento, oggi, … inc… è quello! E, frullo..”. [. …] Ciò detto, l’avvenuta riconduzione della condotta tenuta dal ricorrente nell’ambito della partecipazione pieno iure all’associazione mafiosa contestata rende non più pertinenti le notazioni della sentenza di annullamento sopra riportata in merito all’evidenziato deficit probatorio in ordine al contributo di rafforzamento alla cosca, che il C. in qualità di concorrente esterno al sodalizio avrebbe apportato (al riguardo, l’episodio dell’affare di via Pitagora, oltre ad essere stato ritenuto di non limpida ricostruzione, è stato considerato dai Giudici di legittimità come inidoneo a determinare un effetto di rafforzamento e di consolidamento dell’attività dell’intera organizzazione o di un suo specifico settore), essendo, invero, per pacifica giurisprudenza di legittimità, sufficiente a concretare il reato di partecipazione ad associazione mafiosa la semplice condotta di messa a disposizione con carattere permanente. di cui, nel caso di specie, con riferimento alla posizione dell’indagato è stata raggiunta la prova (in tal senso, lo si ripete ancora, convergono univocamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia A.G. ed il contenuto della più volte citata conversazione ambientale del 14 maggio 2008). In altri termini, la compenetrazione organica è sufficiente all’integrazione del reato de quo, giacché reputata dal legislatore contributo fattivo alla permanenza in essere dell’associazione, la quale esprime la propria capacità offensiva degli interessi tutelati, in primo luogo, nell’incremento delle fila dei propri membri, i quali “rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi” e per l’esercizio del metodo mafioso, realizzano per ciò solo il pericolo che la norma intende prevenire. E, infatti, il personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi non esprime solo l’appartenenza del singolo al gruppo criminale ma costituisce “…altresì la prova del contributo causale, che è immanente nell’obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercé l’aumento numerico dei suoi membri” (Cass. Pen. Sez. II. 28.1.2000, n. 5343, Oliveri; cfr. pure, Sez. 1. 25.2.1991, Grassonelli). Il principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, tanto che la stessa può ritenersi consolidata sul punto: “è partecipe ad associazione mafiosa chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all’associazione anzidetta giacchè anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’organizzazione delinquenziale” (Cass. 16.6.92, Altadonna); e, nello specifico, l’inserimento nel sodalizio in contestazione di un soggetto, quale l’odierno ricorrente, accresce inevitabilmente il prestigio e le capacità operative dell’organismo criminale nei suo complesso, potendo contare gli affiliati all’occorrenza sui particolari e qualificati servigi che l’uomo politico è in grado di offrire loro».

4. Come si può notare il Tribunale ha risposto alle censure contenute nella sentenza di annullamento avendo, da una parte, “riordinato” il materiale probatorio indicandone, per ogni singolo indizio, la valenza ai fini accusatori, dall’altra, ritenuto che la “messa a disposizione” del C. costituisse una forma di partecipazione come intraneus alla cosca Iamonte.

Non resta, quindi, che valutare, alla luce delle censure dedotte in questa sede dal ricorrente, se la suddetta motivazione sia ancora o no affetta da vizi motivazionali e/o violazioni di legge.

5. II ricorrente, in questa sede, quanto alla motivazione, sostiene che il tribunale, in realtà, sarebbe incorso negli stessi vizi evidenziati da questa Corte di legittimità nella sentenza di annullamento:

a) perché avrebbe nuovamente fatto leva sia sul cd. “affare di via Pitagora”, sia sull’episodio del danneggiamento subito dall’ing. Malsano, nonostante la Corte di Cassazione, avesse rilevato che non avevano alcuna valenza neppure indiziaria;

b) perché non avrebbe adeguatamente risposto alla censura secondo la quale gli altri profili dei rapporti fra la cosca Iamonte e l’amministrazione comunale di M.P.S. erano relativi a fatti anteriori all’elezione quale sindaco del ricorrente;

c) perché le dichiarazioni del collaboratore Ambrogio non erano state vagliate sotto il profilo dell’attendibilità soggettiva né avevano trovato alcun riscontro esterno;

d) perché non aveva motivato, in modo adeguato, per quali ragioni la condotta del ricorrente doveva essere qualificata come piena partecipazione al sodalizio mafioso piuttosto che come semplice contiguità tanto più che la semplice “messa a disposizione” quand’anche a favore di soggetti facenti parte del livello apicale dell’associazione, non implica di di sé un’adesione permanente e volontaria alla medesima.

Il ricorrente, quindi, con le doglianza sub a-b-c- ha dedotto vizi motivazionali, mentre con quella sub d) ha dedotto un violazione di legge in quanto il ricorrente sarebbe stato ritenuto un intraneus all’associazione mafiosa solo perché egli si era “messo a disposizione”.

6. I denunciati vizi di natura motivazionale sono insussistenti.

Come risulta da quanto illustrato supra al § 3, il tribunale ha indicato un compendio probatorio costituito da ben otto indizi i quali, ove letti unitariamente, sono tutti univocamente convergenti nell’indicare che il ricorrente rappresentava, nell’ambito delle istituzioni nelle quali rivestiva alte funzioni (prima come consigliere provinciale, poi come sindaco), il punto di riferimento della cosca Iamonte la quale aveva contribuito a farlo eleggere e della quale era il “rappresentante istituzionale” dovendo ad essa “rendere conto” del proprio operato.

Su questo aspetto ogni doglianza è destinata ad infrangersi contro il tenore delle inequivoche intercettazioni (si leggano, in proposito le pag. 14-17 dell’ordinanza impugnata), le frequentazioni ed i rapporti intessuti dal ricorrente con soggetti intranei alla cosca (cfr pag. 17-18 dell’ordinanza), i servigi pretesi dall’organizzazione e resi dal ricorrente (pag. 19 ordinanza).

Su quest’ultimo punto, peraltro, va osservato quanto segue.

Il tribunale, quanto al cd “affare di via Petrarca”, rispondendo alle perplessità evidenziate dalla Corte di Cassazione («Non è del tutto chiaro, per la verità, quale irregolarità sarebbe stata in particolare commessa per favorire la cosca»), ha rilevato che «la convincente ricostruzione accusatoria non verte […] rispetto all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica necessaria per portare a termine la redditizia operazione edilizia in corso, quanto sull’accelerarsi dei tempi di tale importante pratica edilizia, che da una fase di sostanziale “stallo” con prodigiosa coincidenza si sblocca e viene trasmessa per le vie brevi non appena il politico del caso (il C.) riceve evidenti pressioni dal capo clan Iamonte e dal suo alter ego Tripodi Giovanni [….]»: pag. 19 in cui il tribunale effettua la suddetta affermazione sulla base di precisi dati fattuali desunti dal tenore di conversazioni intercettate.

E’ rimasto, invece, privo di motivazione – circa la concludenza ai fini accusatori – l’episodio del danneggiamento subito dall’ing. Malsano: si tratta di un episodio rispetto al quale il Tribunale ha ritenuto che vi fu interessamento da parte del ricorrente ma, sul punto, va osservato che la Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento (pag. 8) aveva considerato il suddetto indizio a valenza neutra: questa Corte, in questa sede, si limita, peraltro, a rilevare che la forza dell’evidenziato compendio probatorio, sulla base della prova di resistenza, non è assolutamente intaccata in quanto integra rimane la gravità dei restanti plurimi e convergenti indizi sulla circostanza che il C. era un soggetto che era a disposizione del clan mafioso Iamonte.

Il ricorrente, infine, ha cercato di confutare la valenza del nuovo indizio prodotto dal p.m. in sede di rinvio costituito dalle dichiarazioni del collaboratore A.G..

Sul punto, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il tribunale ha vagliato in positivo l’attendibilità del suddetto collaboratore che non ha fatto altro che confermare, come teste, quanto aveva appreso dall’interno della cosca Iamonte di cui faceva parte e che già risultava dal precedente compendio indiziario: a pag. 13 il tribunale, infatti, rinvia a quanto scritto, sull’attendibilità soggettiva dell’Ambrogio, da un’altra ordinanza del Tribunale del Riesame in altro procedimento.

Quanto ai riscontri esterni, il Tribunale ha rilevato che erano costituiti non solo dagli esiti della disposta attività captativa (pag. 14) ma anche dalle dichiarazioni del coindagato L.C. «parimente addotte dal requirente all’odierna camera di consiglio» (pag. 20 ss ordinanza).

Non è vero, quindi, che il tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dell’Ambrogio senza sottoporle al consueto vaglio secondo i notori principi enunciati ripetutamente da questa Corte di legittimità.

Quanto al fatto che le dichiarazioni dell’Ambrogio non sarebbero state ritenute sufficienti per sorreggere l’impianto accusatorio nei confronti di due coindagati (M. e F.), va osservato quanto segue:

a) l’Ambrogio è stato ritenuto credibile nelle sue propalazioni: cfr pag. 6 sentenza n° 40406/2014 della sesta sez. di questa Corte di Cassazione prodotta dallo stesso ricorrente. Le ordinanze del Tribunale del Riesame impugnate sono state, infatti, annullate perché fu ritenuto, in sostanza, che le dichiarazioni dell’Ambrogio – relativamente agli indagati M. e F. – o erano indeterminate o erano rimaste prive di riscontri, problematica, questa, ovviamente, del tutto diversa rispetto a quella dell’attendibilità;

b) quello che è stato deciso per altri coindagati, non può valere, automaticamente anche per l’odierno ricorrente, nei cui confronti, lo si ripete, le dichiarazioni dell’Ambrogio sono state, quanto meno riscontrate dalle dichiarazioni del coindagato L.C..

In conclusione, può, quindi, affermarsi che, con l’ordinanza impugnata, il tribunale ha colmato le lacune rilevate da questa Corte di legittimità nella sentenza di annullamento: il Tribunale, infatti, ha indicato il compendio probatorio a carico del ricorrente e, per ogni indizio, ha spiegato per quali ragioni avesse una valenza accusatoria ricomponendo il quadro accusatorio attraverso una corretta lettura coordinata ed unitaria di tutti gli indizi che non presenta, per la coerenza ed aderenza agli evidenziati elementi fattuali, alcuno dei vizi motivazionali deducibili, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

Deve, quindi, ritenersi accertata la sussistenza di gravi indizi in ordine alla circostanza che il ricorrente era a disposizione degli interessi della cosca mafiosa Iamonte.

7. Resta, però, a questo punto, da verificare se il tribunale si sia o no attenuto al principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza di annullamento e secondo il quale la semplice «prestazione di

contributi in favore di una organizzazione mafiosa [….J non è comunque risolutiva […] dell’intervenuta conclusione d’un patto di appartenenza»

all’associazione mafiosa.

7.1. In punto di diritto, la suddetta affermazione di questa Corte va adeguatamente chiarita ed integrata non peraltro perché altre indicazioni non risultano dal testo della sentenza.

Sul piano giuridico, è ben noto che l’atteggiamento psicologico ed il comportamento materiale che un soggetto può assumere nei confronti di una cosca mafiosa, varia da un minimo ad massimo passando per situazioni intermedie.

Il minimo è costituito dalla mera connivenza che postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato (ex plurimis Cass. 2805/2013 Rv. 258953): si tratta di un comportamento non punibile penalmente proprio perché non apporta alcun contributo causale al programma criminoso, essendo, al più, solo riprovevole sul piano morale.

La situazione intermedia è costituita dal concorso nell’associazione mafiosa (cd. concorso esterno) che si verifica in tutti quei casi in cui una persona, priva della “affectio societatis” (ossia la consapevolezza dei soggetto di inserirsi in un’associazione vietata condividendo lo scopo del raggiungimento dei fini della stessa: ex plurimis Cass. 679/1991 Rv. 186683; Cass. 4805/1992 Rv. 192648; Cass. 32094/2004 Rv. 229488) e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e l’agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l’utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. E’ stato, infatti, precisato che la prova del concorso esterno nel reato associativo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, con la conseguenza che esulano dall’ipotesi in esame situazioni quali la “contiguità compiacente” o la “vicinanza” o la “disponibilità” nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche di spicco, quando non siano accompagnate da positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull’associazione o quanto meno su un suo particolare settore. Non basta, quindi, neppure ai fini del concorso esterno, la mera disponibilità a fornire il contributo richiesto dall’associazione, ma occorre l’effettività di tale contributo, cioè l’attivazione dei soggetto nel senso indicatogli dal sodalizio criminoso: SSUU 22327/2003, Carnevale – Cass. 24469/2009 Rv. 244382; Cass. 9185/2012 Rv. 252281 hanno confermato che “in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d’affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sè sintomatici dell’appartenenza all’associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., comma 3, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante”.

Vi è, infine, la situazione del soggetto che sia inserito stabilmente nella struttura criminale con la piena coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (cd íntraneus): ex plurimis Cass. 30463/2011 Rv. 251012.

Alla stregua dei suddetti pacifici principi di diritto, è, quindi, del tutto evidente che questa Corte, con la sentenza di annullamento, aveva demandato al tribunale di verificare se la condotta del ricorrente fosse qualificabile come quella di un concorrente esterno o come quella di un vero e proprio appartenente alla cosca mafiosa.

Il tribunale, come si è detto (supra § 3), anche richiamando giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18797/2012 Rv. 252827) ha ritenuto che il ricorrente fosse stato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione come intraneus della cosca Iamonte.

L’indagato, in questa sede, ha ribattuto invocando quella giurisprudenza secondo la quale «in tema di associazione a delinquere (nella specie di tipo mafioso), la messa a disposizione dell’organizzazione criminale, rilevante ai fini della prova dell’adesione, non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand’anche di livello apicale, a servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l’adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio»: Cass. 26331/2011 Rv. 250670.

L’equivoco che potrebbe sorgere circa un contrasto fra la giurisprudenza di legittimità invocata dal tribunale e quella richiamata dal ricorrente, va subito dissipato.

Nella sentenza n° 26331/2011 cit., a chiarimento della massima, in motivazione si trova scritto, «in diritto, è appena il caso di ricordare che la nozione di associazione punibile a titolo di delitto contro l’ordine pubblico implica un’unione permanente e volontaria, finalizzata a conseguire scopi illeciti comuni con volontà e attività collettive. A corollario del principio di necessaria offensività discende che l’accordo può dirsi seriamente contratto solo ove ne risulti l’idoneità a porre in pericolo l’ordine pubblico, ovverosia a realizzare i fini illeciti perseguiti. Per conseguenza, l’adesione all’associazione in tanto può dirsi provata in quanto venga dimostrata la consapevolezza e la volontà di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare con contributo causale “dinamico e funzionale” (Sez. u, sent. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino) alla realizzazione del programma criminale comune, in ciò consistendo l’affectio societatis. Tale partecipazione ben può, dunque, esprimersi con la “messa a disposizione” dell’organizzazione criminale, purché sia ben chiaro che codesta messa a disposizione deve rivolgersi incondizionatamente al sodalizio ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l’adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio. La “messa a disposizione” rilevante ai fini della prova dell’adesione all’associazione mafiosa non può risolversi perciò nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, a servizio di loro interessi particolari, nè con la promessa, e neppure con la prestazione, di contributi a specifiche attività, che, pur indirettamente funzionali alla vita dell’associazione, si risolvano in apporti delimitati, nel tempo e quanto a soggetti e oggetto cui sono rivolti. È d’altra parte principio consolidato che eventuali condotte d’ausilio al sodalizio realizzate da colui che non è stabilmente inserito nella struttura associativa, sono semmai punibili a titolo di concorso esterno, sempre però che esplichino un’effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione».

Come si può, notare, quindi, con la suddetta sentenza questa Corte, richiamando quanto statuito dalle SSUU Mannino, ha ribadito un principio pacifico (non a caso richiamato anche nella sentenza n° 18797/2012 citata dal tribunale) e cioè che la cd “messa a disposizione” di un soggetto nei confronti di una cosca mafiosa, di per sé, non è indice di appartenenza a pieno titolo all’associazione criminosa potendosi, in quel comportamento, configurare anche la diversa ipotesi del concorso esterno.

In altri termini, un soggetto che sia a “disposizione” di una cosca mafiosa può essere ritenuto sia un intraneus che un concorrente esterno e l’appartenenza all’una o all’altra categoria dipende solo ed esclusivamente dalla concreta situazione di fatto che spetta al giudice di merito individuare secondo i criteri che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato per distinguere le due ipotesi.

Pertanto, il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento si pone in assoluta linea di continuità con la giurisprudenza pacifica di questa Corte della quale, quindi, vanno ribaditi i seguenti principi:

– «In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo dei sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi»: SSUU 33748/2005 Rv. 231670; Cass. 1470/2007 Rv. 238838;

– il raggiungimento degli scopi associativi è raggiunto non solo attraverso il compimento dei reati fine, ma anche attraverso tutta quell’attività che è svolta da personaggi insospettabili i quali, avvalendosi di specifiche competenze professionali, avvantaggiano l’associazione fiancheggiandola e favorendola nel rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri membri, nell’allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della società civile (cd. borghesia mafiosa); di conseguenza, ove l’attività svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratteri della specificità e continuità e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell’associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale rafforzandone il proposito criminoso ed accrescendo le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale, la partecipazione dev’essere equiparata a quella di un intraneus tanto più ove il soggetto, per la sua stabile attività, consegua vantaggi e benefici economici o altre utilità: Cass. 18797/2012 cit.

7.2. In punto di fatto, come si è detto, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento tenuto dal ricorrente fosse riconducibile nell’ambito dell’attività tipica del vero e proprio partecipe dell’associazione mafiosa.

Il tribunale, infatti, sulla base di puntuali riscontri fattuali (intercettazioni ambientali e dichiarazioni del collaboratore Ambrogio) ha accertato che il C.:

– era un affiliato della cosca Iamonte: cfr pag. 26 ordinanza impugnata;

– era il punto di riferimento della suddetta cosca sicchè era a disposizione di tutti gli «affiliati che avessero bisogno di lui per questioni burocratiche di competenza dell’Ente dal quale dipendeva»: pag. 22 ordinanza;

– era stato eletto sindaco grazie all’appoggio elettorale della cosca Iamonte che l’appoggiava ad ogni tornata elettorale (pag. 23 ordinanza);

– aveva rapporti e frequentazioni con esponenti della cosca avendo anche partecipato «ad importanti e ristretti consessi di ‘ndrangheta nel corso dei quali si sarebbero dovute affrontare tematiche di interesse operativo per il clan […]» (cfr pag. 20, 18 e 22 ordinanza);

– dalla sua posizione, assicurò vantaggi alla cosca (cfr pag. 19 ordinanza).

Alla stregua dei suddetti elementi, ineccepibile, pertanto, deve ritenersi, prima il commento del Tribunale [circa una incontrovertibile «esistenza di un sinallagma funzionale, in forza del quale il C., in cambio del ripetuto e costante sostegno elettorale offertogli nel tempo dalla cosca Iamonte, garantito dai suoi massimi vertici, si pone quale punto di riferimento della consorteria all’interno delle istituzioni pubbliche elettive locali rimanendo costantemente e incondizionatamente a disposizione degli affiliati»] e, poi, la seguente conclusione giuridica: «II C. è, dunque, il soggetto, scelto dai vertici della consorteria, chiamato a farne gli interessi in seno agli organi di governo elettivi del territorio di influenza dell’associazione. È indubbio pertanto, nel caso di specie, come a fronte di rapporti collusivi consolidati da tempo e caratterizzati da una risalente continuità di scambi politico-mafiosi – sul punto le dichiarazioni dell’Ambrogio convergono univocamente in questa direzione – la posizione dell’uomo politico, il C. (inizialmente extraneus al sodalizio e animato da un movente fortemente autonomo) si modifichi in guisa tale che il suo movente autonomo venga inevitabilmente a sovrapporsi, intrecciarsi e confondersi con le finalità associative, sì da assumere una nuova significatività e concludenza in termini di affectio societatis. Invero, solo in tal caso il rapporto può assumere un carattere clientelare stabile, continuativo e fortemente personalizzato, e può implicare il riconoscimento di un «ruolo» del politico, nella specie il C., all’interno del sodalizio mafioso. Il ricorrente è, quindi, in definitiva, un affiliato al sodalizio in contestazione, ancorché una particolare categoria di affiliato, chiamato a tutelare gli interessi della consorteria “a cui deve rendere il conto” (per usare te stesse parole degli esponenti apicali dell’organizzazione), nel suo qualificato ruolo di uomo politico delle istituzioni elettive locali e di soggetto avente importanti e strategici incarichi di governo in seno ai medesimi enti territoriali (si è già detto, della carica di vice – presidente della Provincia di Reggio Calabria ricoperta dal prevenuto dalla fine dell’ottobre del 2006 fino al maggio del 2011)».

Si tratta di una motivazione nella quale non sono ravvisabili vizi di alcun genere perché è effettuata alla stregua di puntuali riscontri fattuali ed è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.

In altri termini, il tribunale ha perfettamente individuato la linea di demarcazione fra l’essere un extraneus o un intraneus nell’associazione criminale e, in punto di fatto, attenendosi scrupolosamente ai principi di diritto enunciati da questa Corte, ha spiegato le ragioni per cui il ricorrente dev’essere ritenuto un affiliato della cosca Iamonte, dando, quindi, una compiuta ed esaustiva risposta al quesito demandatole da questa Corte con la sentenza di annullamento.

La doglianza, pertanto, dev’essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: «In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Di conseguenza va considerato intraneus e non semplice concorrente esterno il soggetto che, consapevolmente, accetti i voti dell’associazione mafiosa, e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventi il punto di riferimento della cosca mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati, e degli interessi della consorteria alla quale rende il conto del proprio operato, dovendo considerarsi tale comportamento prova sia dell’affectio societatis sia di un efficiente contributo causale al rafforzamento del proposito criminoso e all’accrescimento delle potenzialità operative e della complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale dell’associazione criminale».

8. Poche parole, infine, merita la censura in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelare.

Sul punto è sufficiente osservare che, essendo il ricorrente indagato per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 416 bis cod. pen., continua ad applicarsi la presunzione di cui all’art. 275/3 cod. proc. pen. «non essendo stati offerti dalla difesa elementi significativi e concludenti da cui possa logicamente inferirsi che l’indagato abbia definitivamente rescisso ogni legale con l’organizzazione di appartenenza» (pag. 34 ordinanza impugnata).

II ricorrente ha obiettato che, ove messo in libertà, non potrebbe più ricoprire nell’associazione mafiosa, alcun ruolo essendo stato dichiarato incandidabile alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Sennonché deve obiettarsi che il ricorrente confonde e sovrappone due piani dei tutto diversi della problematica in esame: una cosa è l’appartenenza all’associazione mafiosa, altra è il ruolo che in essa ricopre.

Correttamente il Tribunale ha posto in evidenza solo il primo aspetto (mancata prova della rescissione dall’associazione) essendo del tutto irrilevante la circostanza della dedotta impossibilità a svolgere ruoli politici.

Peraltro, la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale è conforme al costante principio di diritto secondo il quale «il vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l’avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli dell’età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante una famiglia di “cosa nostra’»: ex plurimis Cass. 25311/2012 Rv. 253070; Cass. 1703/2013 Rv. 258954; Cass. 8027/2013 Rv. 258789.

E, nel caso di specie, la valutazione prognostica sfavorevole prevista dall’art. 275/3 cod. proc. pen. non è vinta dal fatto che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la funzione, nell’esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa in considerazione delle accertate capacità relazionali che egli, per il ruolo rivestito prima di consigliere provinciale e poi di sindaco, aveva nel mondo della politica e dell’amministrazione.

La doglianza, pertanto, va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della permanenza del vincolo derivante dalla partecipazione ad una associazione mafiosa – che cessa normalmente solo a seguito dell’avvenuto recesso volontario – non costituisce causa automatica di cessazione del vincolo associativo, idonea a vincere la valutazione prognostica sfavorevole prevista dall’art. 275/3 cod. proc. pen., il fatto che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la funzione nell’esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa, in considerazione delle accertate capacità relazionali che egli aveva nel mondo della politica e dell’amministrazione»

9. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 dis att. cod. proc. pen.

 

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