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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 maggio 2014, n. 9660. Il regime di separazione non vincola quello di divorzio, trattandosi di rapporti distinti ed autonomi, e tuttavia l'importo dell'assegno di separazione può essere liberamente considerato dal giudice dei divorzio, eventualmente anche come indice del tenore di vita coniugale

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 maggio 2014, n. 9660  Fatto e Diritto In un procedimento di divorzio tra T.E. e K.R., la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza in data 13/09/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine, determinava in €. 1.800,00 l’assegno in favore della moglie . Ricorre per...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2014, n. 7482. In tema di richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 marzo 2014, n. 7482 Svolgimento del processo La sig.ra E.S. , madre di due minori nati da una relazione avuta in (…) con il sig. A.B.-.P. , domandò al Tribunale per i minorenni di Roma, ove si era trasferita con i figli dopo la fine della relazione...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2014, n. 7485. Confermata la pronuncia della Corte d'Appello con la quale è stato riconosciuto un assegno di mantenimento di € 4.000,00 in favore della ex coniuge poiché quest'ultima non aveva i mezzi per mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio né la possibilità di procurarseli da sola, avendo interrotto l'attività lavorativa durante il matrimonio e non essendo possibile un suo reinserimento nel mondo del lavoro, né vi era prova che avesse rifiutato offerte di lavoro; Il tenore di vita coniugale era molto alto, tenuto conto del notevole patrimonio immobiliare e delle liquidità dell'ex coniuge (avendo incassato nel 2005, prima della sentenza che aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio, l'ingente importo di otto milioni di euro grazie ad un lascito ereditario, oltre a sei miliardi di lire da un lascito precedente, e aveva acquistato un appartamento di pregio per i figli con diritto reale di abitazione in favore dell'ex moglie); inoltre la misura dell'assegno stabilita dal tribunale (di € 2.700,00) era inferiore all'importo concordato dalle parti in sede di separazione e non teneva conto delle notevoli capacità economiche e reddituali dell'ex coniuge che gli consentivano di fare fronte al pagamento dell'assegno per molti anni ancora

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 marzo 2014, n. 7485 Svolgimento del processo 1. – All’esito del giudizio, definito dal Tribunale di Trieste con sentenza 2 luglio 2009, che ha regolato gli aspetti patrimoniali della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri C.B. e L.E. il 1° marzo 1986, è stato...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2014, n. 6289. Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 marzo 2014, n. 6289 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. SAN...