Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 maggio 2014, n. 9658 Fatto e diritto In un procedimento di separazione tra N.G. e S.M., la Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 20/06/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Caltagirone, determinava in €. 1.000,00 mensili l’assegno in favore della moglie e della figlia....
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 maggio 2014, n. 9660. Il regime di separazione non vincola quello di divorzio, trattandosi di rapporti distinti ed autonomi, e tuttavia l'importo dell'assegno di separazione può essere liberamente considerato dal giudice dei divorzio, eventualmente anche come indice del tenore di vita coniugale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 maggio 2014, n. 9660 Fatto e Diritto In un procedimento di divorzio tra T.E. e K.R., la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza in data 13/09/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine, determinava in €. 1.800,00 l’assegno in favore della moglie . Ricorre per...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 aprile 2014, n. 9498. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. La quota ereditaria di immobile, appartenente alla famiglia del marito, liquidata dal marito stesso, con versamento a lei di una cospicua somma, può compensare le eventuali diminuzioni, peraltro non provate, di reddito della moglie (in sede di separazione consensuale, del resto, entrambi i coniugi avevano dichiarato di essere autosufficienti economicamente).
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 aprile 2014, n. 9498 Osserva In un procedimento di divorzio, tra B.M. e R.A., la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza in data 13/05/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, escludeva l’assegno in favore della moglie. Ricorre per cassazione la B.. Resiste con controricorso il...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 aprile 2014, n. 17691. Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni" che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario, quali computer o capi di abbigliamento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 aprile 2014, n. 17691 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 01/03/2012 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia R.C. in...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 aprile 2014 n. 15898 del 09 aprile 2014. Non ogni inadempimento dell'obbligo di mantenimento si traduce in una violazione della legge penale. Per integrare il reato proprio di chi fa «mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori», non è infatti sufficiente una breve «autoriduzione» dell'assegno, decisa peraltro a seguito delle mutate condizioni economiche
Testo integrale Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 aprile 2014 n. 15898 del 09 aprile 2014
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 aprile 2014, n. 7982. Propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del suo matrimonio, con obbligo a suo carico di corrispondere alla ex moglie un assegno mensile di Euro 600,00. Secondo l'appellante, non vi sarebbe stata una reale sproporzione tra le posizioni economiche delle parti, in quanto la sua dichiarazione dei redditi del 2004, utilizzata dal Tribunale per affermarla, comprendeva indennità da lui riscosse in relazione alla carica di assessore comunale, ricoperta ben quindici anni dopo la separazione, e poi cessata, mentre la ex moglie godeva di un reddito annuo di Euro 30000,00 ed era proprietaria dell'appartamento nel quale viveva. La Corte d'appello di Catania rigettò il gravame, ritenendo che la documentazione prodotta avesse confermato il divario tra le posizioni economiche delle parti. Confermato il giudizio anche in Cassazione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 aprile 2014, n. 7982 Ritenuto in fatto 1.- P.L. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del suo matrimonio con L.M.L. , con obbligo a suo carico di corrispondere alla ex moglie un assegno mensile di Euro...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2014, n. 7482. In tema di richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 marzo 2014, n. 7482 Svolgimento del processo La sig.ra E.S. , madre di due minori nati da una relazione avuta in (…) con il sig. A.B.-.P. , domandò al Tribunale per i minorenni di Roma, ove si era trasferita con i figli dopo la fine della relazione...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2014, n. 7485. Confermata la pronuncia della Corte d'Appello con la quale è stato riconosciuto un assegno di mantenimento di € 4.000,00 in favore della ex coniuge poiché quest'ultima non aveva i mezzi per mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio né la possibilità di procurarseli da sola, avendo interrotto l'attività lavorativa durante il matrimonio e non essendo possibile un suo reinserimento nel mondo del lavoro, né vi era prova che avesse rifiutato offerte di lavoro; Il tenore di vita coniugale era molto alto, tenuto conto del notevole patrimonio immobiliare e delle liquidità dell'ex coniuge (avendo incassato nel 2005, prima della sentenza che aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio, l'ingente importo di otto milioni di euro grazie ad un lascito ereditario, oltre a sei miliardi di lire da un lascito precedente, e aveva acquistato un appartamento di pregio per i figli con diritto reale di abitazione in favore dell'ex moglie); inoltre la misura dell'assegno stabilita dal tribunale (di € 2.700,00) era inferiore all'importo concordato dalle parti in sede di separazione e non teneva conto delle notevoli capacità economiche e reddituali dell'ex coniuge che gli consentivano di fare fronte al pagamento dell'assegno per molti anni ancora
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 marzo 2014, n. 7485 Svolgimento del processo 1. – All’esito del giudizio, definito dal Tribunale di Trieste con sentenza 2 luglio 2009, che ha regolato gli aspetti patrimoniali della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri C.B. e L.E. il 1° marzo 1986, è stato...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2014, n. 6289. Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 marzo 2014, n. 6289 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. SAN...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2014, n. 6297. L'ordinanza ex art.708 c.p.c. non costituisce titolo per l'emanazione di decreto ingiuntivo, trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, opera in relazione alle somme che in detto titolo risultino determinate o determinabili con un semplice calcolo aritmetico, mentre, ove l'obbligo inadempiuto di contribuzione afferisce anche alle spese straordinarie della minore, genericamente considerate in quel provvedimento, in conformità ai principi che regolano il processo di esecuzione, è necessario acquisire il titolo esecutivo attraverso un intervento del giudice che accerti l'insorgenza stessa dell'obbligo di quelle spese, e ne determini l'esatto ammontare
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 marzo 2014, n. 6297 Svolgimento del processo G.G. proponeva avanti al Giudice di pace opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 2582,28, quale partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, in forza dell’ordinanza presidenziale resa il 6/6/01 nel giudizio...