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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 gennaio 2014, n. 929. La pro­nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario ac­certare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Non può tuttavia sottacersi che il venir meno all’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente attraverso una relazione extraconiugale nel cui am­bito sia stata generata prole, rappresenta una vio­lazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei co­niugi e, quindi, circostanza sufficiente a giusti­ficare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi co­niugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 gennaio 2014, n. 929 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza del 24 giugno 2009 il Tribunale di Rieti pronunciava la separazione personale dei coniugi P.T. e S.R., dalla cui unione erano nati due figli, I. ed A. , ormai maggiorenni ed autosufficienti. Con la stessa decisione...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 gennaio 2014, n. 488. Il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio può essere correttamente desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle disponibilità patrimoniali

Suprema Corte di Cassazione sezione I  sentenza  13 gennaio 2014, n. 488 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza depositata in data 14 gennaio 2006 il Tribunale di Sassari, che aveva già dichiarato in data 16 ottobre 2002 la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi G.G. e F.B.M. , rigettava la domanda...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 gennaio 2014, n. 359. Il giudice, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà quindi (sussistendone i presupposti) riconoscere in ogni caso il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un “versamento” (termine di per sé maggiormente aderente alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del diritto) nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all’uno ed in parte all’altro. Assume, quindi, rilievo giuridico l’inerzia del figlio maggiorenne alla percezione dell’assegno di mantenimento, essendo comunque salva la possibilità per lo stesso di iniziare un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente, nonché salvo il diritto del figlio stesso di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione e all’attribuzione dell’assegno

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 gennaio 2014, n. 359 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza depositata in data 2 agosto 2006 il Tribunale di Roma condannava il Sig. A.R. al pagamento in favore di V.V.L. della somma di Euro 700,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (6 dicembre 2002), a...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 gennaio 2014, n. 304. L’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 gennaio 2014, n. 304 Fatto e diritto In un procedimento di divorzio tra P.G. e S.S. , la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 13 maggio 2011 i confermava la sentenza del Tribunale di Macerata, che determinava in Euro. 270,00 l’assegno in favore della moglie....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2014, n. 108. L’assegno divorzile non richiesto in sede di divorzio, può essere richiesto successivamente, con il procedimento ex art. 9 L. Divorzio: il giudice dovrà esaminare i presupposti per il riconoscimento dell’assegno e non già il mutamento di circostanze

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2014, n. 108 Fatto e diritto In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra M.S. e G.A., il Tribunale di Taranto, con decreto del 26/02/2010, escludeva  un assegno a carico del marito per la moglie, non previsto in sede di divorzio consensuale. La Corte...