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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 23017. L'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione – continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze – dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una 'gestione' ordinata delle quotidiane esigenze di 'sussistenza' del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario. Infatti, i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all'adempimento dell'obbligo: si pensi a spese, da parte del genitore non affidatario, voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pur in favore del minore (come le regalie invocate nella prospettazione difensiva), che intervengano in presenza di difficoltà, da parte del genitore affidatario, nell'assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie: vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola, sanità.

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  3 giugno 2014, n. 23017 Considerato in fatto 1. Con sentenza del 18 gennaio 2013 la Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna di A.P. per reato ex articolo 570 secondo comma codice penale, come deliberata dal Tribunale di Modica il 26 gennaio 2009. Questo il...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 maggio 2014, n. 11797. L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza   27 maggio 2014, n. 11797 Fatto e diritto Rilevato che in data 21 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta senza sostanziali modifiche: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 9 luglio 2010, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2014, n. 11517. l'accertamento del diritto e dell'entità all'assegno vada effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ricostruita, dunque, in concreto la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, il giudice è chiamato ad accertare il tenore di vita dei medesimi durante il matrimonio, a tal fine dovendo reputare rilevante il complessivo andamento della vita familiare, anche con riguardo a viaggi, collaboratori familiari, acquisto di vestiario costoso, ed altro; quindi, al fine di quantificare l'assegno di mantenimento, occorre verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare quel tenore di vita indipendentemente dalla percezione di detto assegno. L'insussistenza di “mezzi adeguati” in capo al coniuge richiedente rileva dunque non in senso assoluto, ma relativo alla posizione dell'altro, con riguardo al detto tenore di vita.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  23 maggio 2014, n. 11517 Svolgimento del processo Con sentenza del 14 maggio 2012, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado – che aveva, dopo la pronuncia di separazione dei coniugi, respinto le rispettive domande di addebito e le altre pretese delle...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2014, n. 11489. Nel procedimento di revisione delle condizioni del divorzio intervenuto tra le parti, quando è definitivamente accertato il conseguimento dell'indipendenza economica da parte dei figli viene meno con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del procedimento stesso, l'obbligo paterno di contribuzione al loro mantenimento nonché e conseguentemente il titolo che aveva legittimato la ex moglie a percepire dall'ex marito il contributo per i figli. D'altra parte, la ritenzione non può nemmeno ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 maggio 2014, n. 11489 Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Palermo il 19.10.2004, A.A., tenuto a corrispondere all’ex moglie V.G. l’assegno mensile di e 632,51, quale contributo per il mantenimento delle tre figlie delle parti, intimava alla G. di restituirgli la complessiva somma...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 maggio 2014, n. 11415. In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova e rientra nella discrezionalita' del giudice di merito, tanto che nemmeno l'omissione di motivazione sul diniego di esercizio di tale potere e' censurabile in sede di legittimita', ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluita' dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti. Non deriva, dunque, l'esigenza di tali indagini dal mero fatto che vi sia contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, trattandosi di un potere d'intervento a fine d'indagine patrimoniale eccezionale e di natura sussidiaria, che si giustifica e trova ingresso nel solo caso in cui risulti insufficiente o inappagante il risultato dell'ordinaria dinamica dell'attivita' istruttoria espletata dalle parti in giudizio

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 maggio 2014, n. 11415 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana...