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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 31 marzo 2014, n. 7482

Svolgimento del processo

La sig.ra E.S. , madre di due minori nati da una relazione avuta in (…) con il sig. A.B.-.P. , domandò al Tribunale per i minorenni di Roma, ove si era trasferita con i figli dopo la fine della relazione con l’A. , la modifica delle disposizioni dettate dalla Corte d’appello di Bruxelles il 26 agosto 2009 e il 16 aprile 2010 per regolamentare l’esercizio della potestà dei genitori e i loro rapporti economici con riguardo al mantenimento dei figli.
Il sig. A. resistette e il Tribunale respinse la domanda perché la ricorrente non aveva addotto motivi tali da giustificare la modifica delle statuizioni in atto.
La Corte d’appello di Roma, adita con reclamo della sig.ra E. , ha parzialmente riformato il provvedimento del Tribunale quanto alle statuizioni di carattere economico relative al mantenimento dei figli, riguardo alle quali la reclamante aveva dedotto che il fatto nuovo, rispetto a quelli considerati dai giudici belgi, era rappresentato dall’esperienza di oltre un anno di vita a (…), che aveva in concreto dimostrato che le spese per i figli erano di gran lunga superiore all’importo stimato dai giudici belgi.
La Corte ha premesso che, in base ai provvedimenti di questi ultimi, sul padre gravava l’obbligo di versare alla madre Euro 750,00 circa mensili, pari alla metà degli assegni familiari percepiti quale impiegato dell’Unione Europea, oltre alla metà delle spese straordinarie, mentre le spese di viaggio (omissis) erano totalmente a carico della madre; che il primo percepiva uno stipendio netto mensile di Euro 5.125,00, era proprietario di un immobile privato da mutuo di circa Euro 1.900,00 mensili e aveva disponibilità di titoli e somme liquide per importi anche non modesti; che la seconda aveva uno stipendio netto mensile di Euro 8.980,00, possedeva quattro immobili, di cui uno gravato da mutuo per Euro 2.248,00 mensili, oltre a disponibilità finanziarie per importi rilevanti. Ha quindi ritenuto che, nonostante la netta superiorità delle condizioni economiche della seconda, considerate le esigenze dei figli e i prevalenti oneri di accudimento gravanti sulla madre con la quale prevalentemente vivevano, andasse imposto al padre un ulteriore contributo ordinario di Euro 500,00 mensili, e che andasse rideterminato il carico delle spese di viaggio tra (OMISSIS) e (…) ponendo quelle del sig. A. a carico del medesimo e quelle dei figli a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno.
Il sig. A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura.

L’intimata si è difesa con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2697 e ss. c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., si contestano le modifiche apportate dalla Corte d’appello alle statuizioni dei giudici belgi osservando che le stesse non trovano alcun supporto nelle risultanze istruttorie, sulle quali il ricorrente ampiamente si diffonde per argomentare l’ingiustizia della decisione impugnata in relazione alle effettive condizioni economiche delle parti.
1.1. – Il motivo è inammissibile perché, pur essendo rubricato come violazione di norme di diritto, richiede in realtà a questa Corte un nuovo e diverso accertamento di merito, che non le è consentito.
2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 112, anche in riferimento all’art. 348 bis, c.p.c., si lamenta che la Corte d’appello non si sia pronunciata e comunque non abbia motivato sull’eccezione del reclamato che aveva evidenziato l’insussistenza di fatti nuovi, sopraggiunti alla decisione dei giudici belgi, tali da rendere ammissibile la modifica di quella decisione altrimenti immodificabile.
2.1. – Neppure tale motivo può essere accolto.
Quella indicata dal ricorrente, infatti, non è un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, in ordine alla quale non può configurarsi il vizio di omessa pronuncia. Inoltre è evidente che la Corte d’appello, accogliendo il reclamo della sig.ra E. incentrato appunto sulla sussistenza di fatti sopravvenuti [il trasferimento a (…), con quel che ne conseguiva] che aggravavano la sua situazione, ha corrispondentemente respinto la difesa del sig. A. per le ragioni indicate dalla reclamante.
3. – Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c, si lamenta che la Corte d’appello abbia assunto, quanto alla ripartizione delle spese di viaggio, una decisione secondo equità in difetto dei presupposti previsti dalle norme indicate.
3.1. – Anche tale censura non merita accoglimento.
Essa trae spunto dall’espressione “ritiene equo stabilire…” con cui la Corte d’appello introduce, nella motivazione del decreto impugnato, la modifica della ripartizione tra le parti delle spese di viaggio dopo avere, però, ampiamente dato atto dell’applicazione del criterio legale di riparto tra i genitori degli oneri economici di mantenimento dei figli costituito, secondo l’art. 148 c.c., dalla considerazione delle rispettive sostanze e dalla rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo. Si tratta, dunque, non già di equità “sostitutiva”, ai sensi delle norme invocate dal ricorrente, bensì di equità meramente “integrativa” o “correttiva”, propria delle valutazioni quantitative rimesse alla discrezionalità del giudice.
4. – Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.

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