Consiglio di Stato sezione IV sentenza 24 novembre 2014, n. 5805 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello nr. 4838 del 2014, proposto da J. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 dicembre 2014, n. 5915. Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, relative al sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, in particolare l'art. 86, non sono applicabili ad una procedura di affidamento in concessione delle attività di fornitura, installazione, gestione e manutenzione di manufatti pubblicitari comunali. Trattandosi, infatti, di una procedura di affidamento di una concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa non è soggetta alle norme del contenute nella parte II di tale corpus normativo, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. Infatti, il citato art. 30 stabilisce che le procedure di affidamento di concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici, ed invece assoggettate ai principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Pertanto, in nessuno di questi principi generali può essere fatto rientrare l'art. 86, il quale, nel disciplinare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, contiene regole puntuali, relative ai presupposti al ricorrere dei quali le stazioni appaltanti sono tenute o meramente facoltizzate a verificare l'eventuale anomalia delle offerte. Ciò si ricava in particolare dal c. 3 dell'art. 86, che rimette alle valutazioni delle stazioni appaltanti la verifica di congruità al di fuori dei casi tassativi previsti dai precedenti c. 1 e 2. Al riguardo, è stato affermato che le valutazioni in questione costituiscono tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, ordinariamente sottratta al sindacato di legittimità del g.a., se non inficiata da evidente irragionevolezza o travisamento dei fatti emersi nell'istruttoria. Quindi, se ciò vale per le procedure di affidamento di appalti pubblici, a fortiori la regola in questione è applicabile agli affidamenti di concessioni di servizi. Si deve conseguentemente dedurre che la portata precettiva del c. 3 dell'art. 86 si risolve nel rinvio alle regole generali dell'agire amministrativo, ed in particolare ai principi in materia di contratti pubblici enunciati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, che sono a loro volta applicabili anche alle concessioni di servizi, in virtù del richiamo espresso dell'art. 30 ai principi generali relativi ai contratti pubblici.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 dicembre 2014, n. 5915 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7111 del 2014, proposto dalla WA. S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Ni.Tr. e Fi.Ce., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 dicembre 2014, n. 5928. L'appello proposto dalla stazione appaltante nei confronti della sentenza che ha annullato gli atti di una procedura di gara d'appalto non deve essere notificato all'impresa che si era aggiudicata la gara, controinteressata nel giudizio di primo grado
Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 dicembre 2014, n. 5928 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7336 del 2014, proposto dall’ISTAT – ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 novembre 2014, n. 23624. Per l'ipotesi di reciproca soccombenza, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita', non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalita' fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 5 novembre 2014, n. 23624 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. BENINI Stefano – rel. Consigliere Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 5608. In base all'art. 37, commi 4 e 13, del D.Lgs. n. 163 del 2006 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2 bis, lett. a), D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio della necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 5608 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2013, proposto da: S. s.p.a. ed altri (…), in persona del legale rappresentante pro tempre,...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 5 novembre 2014, n. 5456. Nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici non vi è una incompatibilità assoluta e insuperabile tra le funzioni di responsabile del procedimento e quelle di componente di commissione di gara, poiché le prime non attengono a compiti di controllo, ma soltanto a verifica interna della correttezza del procedimento, di guisa che non vi è sovrapposizione né identità tra controllato e controllante e le due funzioni restano compatibili tra loro. Nell'ambito degli enti locali, infatti, non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei dirigenti alle commissioni di gara e il rafforzamento del modello della responsabilità dirigenziale innescato dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, ha valorizzato l'opposta esigenza che il dirigente segua direttamente le procedure del cui risultato è tenuto a rispondere
Consiglio di Stato sezione III sentenza 5 novembre 2014, n. 5456 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5521 del 2014, proposto da: Cooperativa Sociale Sh., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 ottobre 2014, n. 5377. L'art. 49, c. 2 del d.lgs. n. 163/2006 ha accordato un regime probatorio e documentale semplificato in favore delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, senza limitarne la portata alle sole imprese ausiliarie "controllanti" o direttamente "partecipanti" e ancora "capogruppo". Tale impostazione risulta avvalorata dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810) che ha chiarito che non sussiste l'obbligo di stipulare con l'impresa appartenente allo stesso gruppo un contratto di avvalimento, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, essendo sufficiente, in base alla disposizione di cui all'art. 49, co. 2, lett. g), cit., una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. In conclusione, nell'attuale sistema normativo in materia di appalti pubblici ed in coerenza con le disposizioni comunitarie in tema di avvalimento, non sussistono limiti di tipo soggettivo in ordine all'impresa ausiliaria e ai legami
Consiglio di Stato sezione V sentenza 29 ottobre 2014, n. 5377 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2115 del 2013, proposto dalla s.r.l. EU.ME., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 5410. Se è possibile riconoscere l'autonoma impugnabilità della delibera di rettifica dei punteggi per vizi relativi a tale determinazione, nel contempo non possono essere rimesse in discussione determinazioni ormai definitive ed estranee al contenuto dell'atto di rettifica, proprie del provvedimento di aggiudicazione (in specie il requisito richiesto dalla lex di gara a pena di esclusione)
Consiglio di Stato sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 5410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3757 del 2014, proposto da: CO.IT. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 ottobre 2014, n. 5202. Le Aziende Sanitarie Locali hanno l'obbligo di rivolgersi alla CONSIP per gli affidamenti di lavori, forniture, in forza dell'applicabilità alle stesse dell'art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, né tale obbligo si può considerare escluso dall'art. 1, comma 23, del medesimo D.L. n. 95/2012, che esime le Aziende Sanitarie Locali solo dall'applicazione dello stesso articolo 23
Consiglio di Stato sezione III sentenza 22 ottobre 2014, n. 5202 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5180 del 2014, proposto da: Associazione Senza Confini Onlus di Ancona, rappresentata e difesa dall’avv. Da.Va., con...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 8 ottobre 2014, n. 5009. La commissione di gara è tenuta ad aprire in seduta pubblica le buste contenenti le offerte tecniche non solo per una verifica dell'integrità dei plichi o per la constatazione che essi non abbiano subito alterazioni, ma anche al fine di verificare la regolarità formale dei documenti prodotti. Ciò al fine di garantire la parità di trattamento dei concorrenti ed il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa
Consiglio di Stato sezione III sentenza 8 ottobre 2014, n. 5009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 7537 del 2014, proposto da:...