Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 14 novembre 2014, n. 5608

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2013, proposto da:

S. s.p.a. ed altri (…), in persona del legale rappresentante pro tempre, rappresentata e difesa dall’avvocato Va.Vu., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via (…);

contro

Co. s.p.a. ed alti (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III, n. 10334/2012, resa tra le parti e concernente: gara per l’affidamento dei servizi di facility management per immobili adibiti ad uso ufficio da pubbliche amministrazioni – risarcimento danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Vu. ed altri (…);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia inerisce alla gara d’appalto, indetta (con bando pubblicato sulla G.U.U.E. il 15 luglio 2010 e sulla G.U.R.I. il 16 luglio 2010, come modificato da avviso di rettifica pubblicato il 7-8 settembre 2010) dalla Co. s.p.a., “per l’affidamento dei servizi di facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni”, suddivisi in 12 lotti per area geografica su tutto il territorio nazionale, da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in particolare, la controversia si riferisce ai lotti n. 1 (Piemonte e Valle d’Aosta), con un prezzo base d’asta di euro 76.000.000, e n. 9 (Municipi di Roma diversi dal I), con un prezzo base d’asta di euro 146.000.000,00.

All’esito della gara, per il lotto n. 1, prima classificata risultava l’a.t.i. capeggiata dalla Ma. ed altri (…).

Occorre, altresì, premettere in linea di fatto che il disciplinare di gara specificava l’oggetto dell’appalto come segue:

“A) Servizi di Governo;

B) Servizi Operativi suddivisi in:

B1) Servizi di Manutenzione (Impianti elettrici, Impianti Idrico Sanitari, Impianti di Riscaldamento, Impianti Elevatori, Impianti Antincendio, Impianti di Sicurezza e Controlli accessi, Reti, Reperibilità);

B2) Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale (Pulizia, Disinfestazione, Raccolta e Smaltimento rifiuti speciali, giardinaggio);

B3) Altri Servizi operativi (Reception, Facchinaggio interno, Facchinaggio esterno/Traslochi”.

2. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5150 del 2012 (integrato da motivi aggiunti), proposto dalla terza classificata a.t.i. S. avverso l’aggiudicazione definitiva dei due lotti all’a.t.i. Ma., provvedeva come segue:

(i) previo richiamo della sentenza Ad. Plen. n. 4/2011, esaminava in via pregiudiziale il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata a.t.i. Ma. e ne accoglieva il primo motivo, col quale questa aveva censurato la mancata esclusione della ricorrente principale dalla gara, in quanto la mandataria S. s.p.a., designata per l’esecuzione del 100 per cento dei servizi di governo e del 64 per cento dei servizi di manutenzione, non era in possesso della certificazione di qualità richiesta, a pena di esclusione, per i c.d. servizi integrati agli immobili e/o agli impianti, rilevando, in particolare, che il certificato UNI EN ISO 9001-2000 prodotto dalla S., relativo alla “Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione, anche in global service, di impianti tecnologici. Progettazione di esecuzione di bonifiche ambientali di beni e materiali contenenti amianto. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e assimilati urbani”, si riferiva unicamente ai servizi di cui al punto B1) della descrizione contenuta nel disciplinare di gara e solo ad una parte di quelli elencati al punto B2), né copriva tutte le prestazioni facenti parte dei servizi di governo e specificate nel capitolato speciale (con particolare riguardo alle prestazioni di programmazione dei servizi di manutenzione degli edifici ed a quelle inerenti all’anagrafe postazioni di lavori ed arredi), con conseguente violazione del punto 4.2. del disciplinare di gara;

(ii) dichiarava di conseguenza l’inammissibilità del ricorso principale (previa declaratoria di assorbimento delle altre censure formulate in via incidentale).

3. Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente S. s.p.a. (in proprio e quale mandataria di a.t.i. con MA. s.r.l., Du. e s.r.l., Te. s.r.l. e Te. s.p.a.), censurando l’erroneo accoglimento dell’avversario motivo di ricorso incidentale, per travisamento della lex specialis e della ratio sottostante alla normativa in materia di certificazione di qualità, nonché per l’erronea valutazione della certificazione di qualità prodotta in gara, la quale, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., copriva tutte le attività oggetto d’appalto.

L’appellante chiedeva dunque la riforma della statuizione d’inammissibilità del ricorso principale in conseguenza dell’erroneo accoglimento del motivo escludente fatto valere con il ricorso incidentale e riproponeva tutti i motivi dell’originario ricorso principale, come di seguito testualmente rubricati:

a) “Erroneità delle assegnazioni di punteggio relative alle offerte economiche. Illegittimità delle graduatorie definitive relative ai lotti 1 e 9. Violazione e falsa applicazione del Bando e dell’art. 6, lett. c), del Disciplinare di gara. Omessa indicazione a verbale e/o nelle graduatorie pubblicate dei sub-punteggi parziali relativi ad ogni sub-elemento dell’offerta economica. Violazione dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006”, in particolare sotto il profilo che l’assegnazione dei punteggi economici era errata ed aveva alterato la graduatoria finale, comportando la collocazione dell’a.t.i. S. al terzo anziché al secondo posto in graduatoria;

b) “Inammissibilità della partecipazione alla gara dell’ATI CNS”, sotto i seguenti profili:

– CNS rivestiva la forma di società cooperativa e non di consorzio di cooperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 163 del 2006, con conseguente illegittima designazione di una serie di imprese (ben 17), partecipanti alla propria compagine societaria, quali imprese esecutrici delle prestazioni contrattuali, essendo siffatta facoltà riservata esclusivamente ai consorzi di cooperative;

– CNS aveva omesso di indicare le quote di esecuzione delle prestazioni assegnate alle singole imprese indicate come esecutrici, in violazione della disciplina di gara e dell’art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006;

– CNS aveva partecipato alla gara con la mandante Si. s.p.a., sebbene entrambe le imprese fossero in possesso di una qualificazione economio-finanziaria superiore a quella richiesta ai fini della partecipazione al lotto di importo maggiore tra quelli ai quali avevano partecipato, così incorrendo nella violazione del punto 4.1 lett. b) del disciplinare di gara, che vietava la partecipazione in a.t.i. di due o più imprese che, in caso di partecipazione a più lotti, fossero in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al lotto di importo superiore tra quelli per cui l’a.t.i. avrebbe presentato l’offerta;

– violazione dell’art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006, attesa l’incompletezza delle dichiarazioni dei requisiti di moralità con riguardo a tutti i soggetti titolari delle relative cariche nelle imprese indicate come esecutrici dell’appalto, e considerata l’omessa valutazione e motivazione, da parte della commissione di gara, circa l’ammissione dell’.a.t.i. C. con riferimento ai requisiti di moralità degli amministratori, direttori tecnici, procuratori e institori, in carica o cessati, della mandante Si. s.p.a. e delle consorziate esecutrici Ideal Service soc. coop., La Nu. impresa Sociale, Fr. coop. sociale, a cui carico risultavano precedenti penali;

– CNS risultava astretta da collegamento sostanziale con un’altra concorrente in gara, Ma., mandataria di a.t.i. concorrente per i lotti 3, 5, 6, 9 e 11 della gara in oggetto;

c) “Inammissibilità della partecipazione alla gara dell’ATI Ma.. Omessa indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni in capo alle imprese consorziate esecutrici della Ma.s.c.p.a. Violazione della normativa di gara e dell’art. 37, commi 4 e 13, del Codice Appalti”;

d) “Inammissibilità della formazione di ATI tra consorzio stabile Ma. s.c.p.a. e consorziata Ma. s.p.a. Illegittima duplicazione del requisito di capacità economica del fatturato specifico di cui all’art. III.2.2 del Bando. Omessa comprova. Violazione degli artt. 41, 42 e 48 Codice Appalti. Illegittimità dell’attività di comprova compiuta da Co. e della stessa normativa di gara”;

e) “Violazione dell’art. 38 Codice Appalti. Violazione dell’art. III 2.1 del Bando e degli artt. 2 e 42 del Disciplinare. Omessa dichiarazione di possesso dei requisiti di moralità in capo ai procuratori in carica e in capo a quelli cessati delle due imprese associate in ATI e delle consorziate di Ma. s.c.p.a. consorzio stabile”

f) “Violazione dell’art. 37, comma 13, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione del principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e di esecuzione delle prestazioni. Violazione dell’art. III.2.2. lett. b del Bando. Mancato possesso in capo a Ma. del fatturato specifico necessario per l’esecuzione della quota del 60 per cento delle prestazioni d’appalto ed essa mandataria assegnata”.

g) in via subordinata, “Omessa verifica d’integrità dei plichi e delle buste ivi contenute. Omessa apertura e verifica in seduta pubblica del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche”;

h) “Illegittimità del diniego d’accesso agli atti. Violazione degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e 13 e 19 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.”.

4. Si costituivano in giudizio sia le originarie controinteressate Ma. e C., sia la stazione appaltante Co. s.p.a., contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

5. Respinta con ordinanza n. 1893/2013 l’istanza di sospensiva, all’udienza pubblica del 14 ottobre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Premesso che l’eventuale esaurimento dell’oggetto della convenzione-quadro stipulata dall’a.t.i. aggiudicataria con Co., in seguito alla saturazione del plafond di contratti stipulabili con le singole amministrazioni sul territorio – dedotto da Ma. nelle memorie depositate in vista dell’udienza di discussione – non determina un’ipotesi di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, residuando, in ogni caso, l’interesse dell’odierna appellante alla pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni per equivalente monetario, si osserva che, sebbene sia fondato l’appello interposto avverso la statuizione di accoglimento del ricorso incidentale di primo grado e la conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale di prima istanza, è, tuttavia, infondato nel merito il ricorso principale di primo grado, sicché va affermata la legittimità dell’aggiudicazione dei due lotti in questione in favore dell’a.t.i. Ma..

6.1. In accoglimento dell’appello proposto avverso le statuizioni sub 2.(i) e 2.(ii), è decisivo rilevare che:

– il bando di gara, al punto III.2.3, lett. a), prescriveva, tra i requisiti di capacità tecnica, il “possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività di servizi integrati agli immobili e/o agli impianti”;

– la stazione appaltante, con il chiarimento n. 7, confermava l’equivalenza, con la certificazione quale prevista nel bando, del “certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2000 che riporti la dicitura “Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di: impianti di riscaldamento, termosanitari, condizionamento, cogenerazione e loro gestione” e “Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili” “;

– la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, prodotta in sede di gara dalla S. s.p.a., datata 21 gennaio 2010, si riferisce, tra l’altro, al settore di accreditamento EAC 28 e, per quanto qui interessa, ha ad oggetto attività di “Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione, anche in global service, di impianti tecnologici”;

– tale certificazione di qualità – che, in quanto tale, definisce i requisiti, di carattere generale, implementabili da ogni tipologia di organizzazione relativa al settore di accreditamento che, nel caso concreto, viene in rilievo -, contemplante la gestione delle elencate attività in global service, per un verso, rientra nella previsione del bando concernente le attività di servizi integrati “agli immobili e/o agli impianti”, e, per altro verso, è comprensiva delle capacità dell’impresa certificata di governare le caratteristiche del servizio e dei prodotti forniti, in modo da erogare effettivamente la qualità attesa, e quindi comprende anche i c.d. servizi di governo (v., nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2563).

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, la mandataria dell’a.t.i. terza classificata, S. s.p.a., indicata quale esecutrice del 100 per cento dei servizi di governo e del 64 per cento dei servizi di manutenzione, deve considerarsi munita del requisito di capacità tecnica previsto al punto III.2.3 del bando di gara (dove, peraltro, manca una specificazione esatta del settore di accreditamento, discorrendosi genericamente di “certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività di servizi integrati agli immobili e/o agli impianti”), e, in riforma dell’impugnata sentenza, il correlativo motivo di ricorso incidentale deve dunque essere disatteso, con conseguente ammissibilità del ricorso principale di primo grado (e dei relativi motivi aggiunti).

6.2. Scendendo all’esame dei motivi del ricorso principale di prima istanza, si premette che, per ragioni di economia processuale, in via preliminare si affrontano i motivi di natura escludente dedotti avverso l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria a.t.i. Ma., la cui infondatezza – per le ragioni di seguito esposte – esime dall’esame dei motivi dedotti dall’originaria ricorrente, terza classificata, nei confronti della seconda classificata C., per il venir meno del correlativo interesse a ricorrere.

6.2.1. Privi di pregio sono i motivi sub 3.c) e 3.f), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, di asserita violazione dell’art. 37, commi 4 e 13, D.Lgs. n. 163 del 2006, sotto vari profili.

In linea di fatto, si rileva che l’a.t.i. aggiudicataria ha indicato la mandataria Ma. s.p.a. quale esecutrice della quota del 60 per cento delle prestazioni d’appalto, mentre la mandante Ma. s.c.p.a. è stata indicata quale esecutrice della quota del 40 per cento dell’attività di manutenzione impiantistica e di pulizia.

Occorre, altresì, rimarcare che il disciplinare di gara, per un verso, precisa che, in caso di associazione temporanea d’impresa, i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2. lett. b) del bando di gara vanno riferiti all’a.t.i. nel suo complesso (v. anche i chiarimenti sul punto forniti dalla stazione appaltante), e che, per altro verso, secondo l’orientamento di questo Consiglio di Stato, formatosi sulla disciplina degli artt. 37 e 41 D.Lgs. n. 163/2006 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente procedura di gara, il cui bando è stato pubblicato nel luglio 2010), questa, nel settore dei servizi e delle forniture, prevede solo che, in caso di a.t.i. orizzontale, devono essere specificate nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese associate o associande, ma non impone una rigida corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione, essendo rimessa alla stazione appaltante la determinazione dei requisiti di qualificazione con riguardo ad ogni singola gara (v. Cons. St., Ad. Plen., 5 luglio 2012, n. 26; Cons. St., Ad. Plen., 13 giugno 2012, n. 22).

Il fatturato specifico richiesto è, quindi, stato correttamente riferito all’a.t.i. nel suo complesso, e non alle singole imprese associate in rapporto alla quota di esecuzione, in aderenza alla disciplina della lex specialis (v., in senso conforme, la recente sent. Ad. Plen., 28 agosto 2014, n. 27, affermativa del principio secondo cui, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio della necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara; nello stesso senso, Cons. St., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 4865).

In reiezione del correlativo, ulteriore profilo di censura, deve ritenersi legittima la mancata indicazione delle parti o quote di esecuzione delle prestazioni assegnate alle imprese consorziate della mandataria Ma. s.c.p.a., trattandosi di consorzio stabile che, a norma dell’art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163 del 2006, è assoggettato alla disciplina dell’art. 36 D.Lgs. n. 163 del 2006, il cui comma 5 si limita a richiedere l’indicazione delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, mentre la disciplina di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 163 del 2006, invocata dall’odierna appellante, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 163 del 2006, si applica ai raggruppamenti d’impresa ed ai consorzi ordinari, e non anche ai consorzi stabili (v. sul punto, per tutte, Cons. St., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7470).

6.2.2. Destituito di fondamento è il motivo sub 3.d) – con cui è stata dedotta l’illegittima duplicazione dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria (con particolare riguardo al dichiarato fatturato specifico nel biennio, ai sensi del punto III.2.2 lett. b) del bando) nell’ambito dell’a.t.i. Ma., sotto il profilo che la mandataria Ma. s.p.a sarebbe, a sua volta, consorziata del consorzio stabile Ma. s.c.p.a., associata dell’a.t.i. aggiudicataria -, in quanto, per un verso, la documentazione richiesta (e prodotta) in sede di gara (di cui al punto 6 del disciplinare, non specificamente impugnato) deve ritenersi idonea a consentire una valutazione compiuta del requisito del fatturato specifico (mentre rientrava nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti, in caso di ritenuta incertezza probatoria), e, per altro verso, dalla documentazione versata in giudizio emerge de plano che il fatturato specifico dichiarato dalla mandataria Ma. s.p.a. deriva da una serie di specifici contratti intestati esclusivamente a detta società e non concorre al raggiungimento del fatturato dichiarato dalla mandante Ma. s.c.p.a., mentre il fatturato dichiarato da quest’ultima è imputabile ad una serie di specifici contratti intestati esclusivamente a Ma. s.c.p.a. e non concorre al raggiungimento del fatturato dichiarato dalla mandataria (v. dichiarazione ex art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000 della società di revisione Al. s.r.l. del 9 luglio 2012, resa ad integrazione di precedente dichiarazione del 26 settembre 2011).

6.2.3. Del pari infondata è la doglianza relativa alla mancanza di dichiarazioni di moralità professionale ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163 del 2006, in relazione ad un procuratore speciale (cessato dalla carica) della Ma. s.p.a. (Longoni Paolo), un procuratore speciale (cessato dalla carica) del consorzio Ma. s.c.p.a. (Se.Do.), un procuratore speciale della consorziata R. s.p.a. (Ro.) e un responsabile tecnico della consorziata Fu. (Vi.Pi.), in quanto:

– il disciplinare di gara prevede l’onere dichiarativo con riguardo ai “procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola rappresentanza esterna dell’impresa”;

– i primi due procuratori speciali, Longoni e Serra, non solo erano cessati dalla carica ed il disciplinare non si riferiva espressamente anche ai procuratori cessati, ma i poteri conferiti al primo erano limitati a contratti di valore non superiore ad euro 2.000.000, e, dunque, sono da ritenersi del tutto sproporzionati, per difetto, rispetto al valore dei lotti in questione, con conseguente inconfigurabilità di un potere gestorio idoneo a considerarlo amministratore di fatto soggetto all’obbligo dichiarativo in esame, mentre il secondo risulta munito di procura speciale risalente al 6 febbraio 2003, di durata annuale a decorrere dalla firma della medesima, con conseguente sostanziale cessazione dalla carica ampiamente prima del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (sebbene dalla certificazione CC.I.A.A. risulti la formale iscrizione della cessazione solo a far tempo dal 5 maggio 2008);

– pure al procuratore speciale della consorziata R. s.p.a. (Ro.Fr.) non risultano essere stati conferiti poteri gestori assimilabili a quelli propri di un amministratore di fatto, essendo allo stesso conferiti poteri di rappresentanza limitatamente ad una specifica commessa esulante dall’ambito oggettivo della presente gara d’appalto;

– in difetto di espressa previsione della lex specialis, l’onere dichiarativo ex art. 38, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163 del 2006 non può ritenersi esteso anche alla figura del responsabile tecnico (nella specie, al sign. L.Vi., responsabile tecnico della consorziata Fu.), né risulta dimostrata l’effettiva insussistenza del requisito in capo al medesimo (sul principio secondo cui, in caso di mancata comminatoria di esclusione contenuta nella lex specialis con riguardo alle dichiarazioni di moralità professionale relative a determinate categorie di cariche sociali e/o aziendali, l’esclusione non può essere disposta per la mera omessa dichiarazione, ma solo qualora si riscontri l’effettiva assenza del requisito, v. Ad. Plen. 16 ottobre 2013, n. 23).

6.2.4. Infine, in reiezione del motivo sub 3.g), dedotto in via subordinata, è sufficiente rilevare che l’art. 12 d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, ha innovativamente previsto l’obbligo della commissione di gara di aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche, mentre, per le procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, ha previsto la sanatoria del vizio ritenuto sussistente dalla sentenza Ad. Plen. n. 13/2011, per il caso in cui i medesimi plichi siano stati aperti in seduta riservata, di guisa che l’obbligo della seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche va ritenuto sussistente solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore della citata disposizione, con la conseguenza che l’invocata disciplina non risulta applicabile ratione temporis alla gara sub iudice (trattandosi di gara indetta nel luglio 2010, ed essendo l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche avvenuta il 17 febbraio 2011 (in seduta riservata)).

6.3. Per le esposte ragioni, i motivi del ricorso principale di primo grado, idonei a scalfire la posizione dell’aggiudicataria a.t.i. Ma., sono infondati, con consegunete assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini della decisione.

7. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’originaria ricorrente principale ed odierna appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 1770 del 2013), respinge nel merito sia il ricorso incidentale sia il ricorso principale proposti in primo grado; condanna l’appellante a rifondere alle parti appellate le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in favore dell’appellata Co. nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila/00), in favore dell’appellata CNS nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) e in favore dell’appellata a.t.i. Ma. nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014, con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice – Presidente FF

Claudio Contessa – Consigliere

Roberta Vigotti – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore

Andrea Pannone – Consigliere

Depositata in Segreteria il 14 novembre 2014.

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