Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2015, n. 4653 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2015, proposto dalla s.p.a. CI., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2015, n. 4654. È illegittimo l’annullamento d’ufficio della gara d’appalto se la motivazione dell’annullamento era di evitare un contenzioso. La sentenza ha precisato che questa motivazione non aveva tenuto conto delle posizioni delle altre imprese che avevano chiesto di partecipare alla gara, e non ha tenuto conto neppure del fatto che l’annullamento di tutta la procedura avrebbe, “quello si” (puntualizza la motivazione della sentenza) “potuto far nascere un contenzioso”
Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2015, n. 4654 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2732 del 2015, proposto dalla s.r.l. SI., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652. L’associazione temporanea di imprese (ATI) è un contratto associativo atipico, fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito, con rappresentanza ed in rem propriam (nell’interesse del terzo committente) conferito da parte delle associate ad una di esse (cd. capogruppo), che perciò assume, nei confronti del committente, la rappresentanza esclusiva delle mandanti: dalla presentazione dell’offerta (che è l’unico aspetto disciplinato dall’ordinamento) sino all’estinzione di ogni rapporto giuridico. La possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell’affare, è compensata dalla responsabilità solidale che lega le imprese riunite, anche nei rapporti con i subappaltatori e fornitori (come previsto dall’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163-2006, in continuità normativa con l’art. 13, comma 2, dell’abrogata L. n. 109-94). Dal punto di vista civilistico, del tutto diversa è la posizione del consorzio costituito in forma di società consortile, che è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo scopi consortili; infatti, esso può consistere in qualsiasi società prevista dal c.c., con esclusione della società semplice. Per quanto riguarda la disciplina degli appalti pubblici, il consorzio di imprese, se anche costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, è un soggetto con identità plurisoggettiva, con la conseguenza che ad esso risulta pienamente applicabile la disciplina di cui all’art. 34, lett. e), d. lgs. n. 163-2006 che, a sua volta, rinvia al successivo art. 37. La disciplina civilistica della società consortile e la personalità giuridica di cui è titolare non comportano che essa sia esentata dagli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di contratti pubblici, qualora la società consortile partecipi a gare d’appalto indette dalla pubblica amministrazione. Le società consortili, invero, non sono imprese autonome, ma consorzi, per la natura e le finalità mutualistiche in favore delle imprese consorziate, con l’unica differenza che è loro consentito di operare in forma societaria, sicché la “causa consortile” del contratto permane e prevale sulla forma societaria assunta. La circostanza che tale soggetto abbia personalità giuridica e si presenti alla gara come impresa singola, in limine, rileva ai fini dell’assunzione della responsabilità nei confronti della stazione appaltante, ma non può esimere dagli obblighi posti dal codice dei contratti pubblici ai consorzi, qualunque sia la loro forma giuridica assunta
Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2015, proposto dalla s.p.a. Pu., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 ottobre 2015, n. 4615. In un’interpretazione delle clausole di gara secondo criteri di ragionevolezza, nonché alla luce del principio di conservazione dei valori giuridici, è irrilevante, ai fini della comminatoria di esclusione, l’ inserimento nell’offerta tecnica di prezzi di listini ufficiali, o il riferimento a prezzi praticati sul mercato, ovvero ad elementi del tutto marginali che non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 ottobre 2015, n. 4615 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2015, proposto da Bi. s.p.a. e St. s.r.l. a socio unico, in proprio e quali...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 ottobre 2015, n. 4620. In caso di raggruppamento costituendo, soltanto la dichiarazione di impegno, prevista dall’art. 37, comma 8, del D.LGS. n. 163/2006, è idonea a perfezionare in capo alle imprese cointeressate il vincolo negoziale nei confronti della mandataria, che consentirà, poi, alla stazione appaltante di rivolgersi alla mandataria del raggruppamento per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione . Pertanto, la natura negoziale della dichiarazione di cui trattasi, che esprime l’impegno delle imprese del costituendo RTI a conferire alla mandataria il mandato con rappresentanza, comporta che, in mancanza di tale dichiarazione, l’Amministrazione non possa fare ricorso al soccorso istruttorio
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 ottobre 2015, n. 4620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2014, proposto da: Au. Srl mandataria, capogruppo costituendo RTI con A., Ed., De.Il., rappresentati e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587. L’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006 è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall’alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente, così che esso è strumentale all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, esigenza rispetto alla quale l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si pongono come sanzioni automatiche, direttamente ed esclusivamente alla sola mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati con la presentazione dell’offerta, prive di qualsiasi valutazione discrezionale quanto ai singoli casi concreti ed alle particolari ragioni, meramente formali o sostanziali, che l’amministrazioni abbia posto a fondamento del provvedimento di esclusione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1135 del 2015, proposto da: SI. S.P.A., in persona del legale rappresentante in...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 settembre 2015, n. 4537. Negli appalti pubblici concernenti l’aggiudicazione dei servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendale e dall’osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli artt. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4, del D.Lgs. 163 del 2006, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell’ambito della fase di verifica della congruità dell’offerta stessa, all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del servizio
Consiglio di Stato sezione III sentenza 28 settembre 2015, n. 4537 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2015, proposto da: So. Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 settembre 2015, n. 4441. In tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 settembre 2015, n. 4441 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 169 del 2013, proposto dalla Ec. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 settembre 2015, n. 4443. Il termine per impugnare i provvedimenti adottati nelle procedure di affidamento di contratti pubblici decorre, in base alla regola generale prevista dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., dalla notificazione, comunicazione, o piena conoscenza dell’atto, e ciò anche in mancanza delle particolari forme di comunicazione di detti provvedimenti ai sensi dell’art. 79 cod. contratti pubblici, perché tale circostanza non impedisce che la conoscenza degli stessi, cui comunque l’art. 120 del codice del processo fa riferimento testuale, sia acquisita con altre forme
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 settembre 2015, n. 4443 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2452 del 2015, proposto dalla Ke. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Ro.Gu. ed altri, con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 settembre 2015, n. 4252. È illegittima l’esclusione dalla gara di una società che aveva assolto l’obbligo del pagamento delle imposte e tasse stabilito dall’art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs. 163/2006, ma aveva effettuato il pagamento cumulativo e non con singoli versamenti, come era previsto nei “quadri” del modello fiscale che era stato utilizzato. La sentenza ha motivato che si è trattato di “modalità non corrette” del versamento che è stato effettuato, e non di “gravi violazioni” dell’obbligo del pagamento
Consiglio di Stato sezione V sentenza 11 settembre 2015, n. 4252 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6430 del 2015, proposto dalla Te. s.p.a. e dall’Im....