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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 giugno 2015, n. 2757. La previsione della lex specialis costituisce esplicazione del potere discrezionale, spettante alla stazione appaltante anche negli appalti di sola esecuzione, di individuare gli elementi e i documenti in concreto necessari o utili ai fini della valutazione dell’offerta e risponde alla ragionevole esigenza di garantire una conoscenza puntuale dei tempi delle singole fasi di lavorazione ai fini della verifica sull’affidabilità dell’offerta, del controllo sui tempi di esecuzione e dell’erogazione dei compensi in corrispondenza con gli stati di avanzamento dei lavori (cfr., sulla rilevanza dell’interesse pubblico a far emergere, in sede di offerta, i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni, Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5159); il riferimento esplicito della lex specialis al valore contrattualmente vincolante del cronoprogramma evidenzia l’inerenza di detto ultimo atto alla struttura dell’offerta e quindi la conseguente impossibilità di accordare, a fronte di una sua sostanziale incompletezza, un soccorso istruttorio che si porrebbe in contrasto con il principio generale della par condicio

Consiglio di Stato sezione V sentenza 4 giugno 2015, n. 2757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2015, proposto da: Co. S.C., rappresentato e difeso dall’avv. Lo.Le., con domicilio eletto presso Gi.Pl....

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 maggio 2015, n. 2400. Nella procedura di gara è inapplicabile una formula matematica di attribuzione del punteggio che individui la migliore offerta pari a zero perché equivale ad una mancata offerta e questo comporta un difetto di elemento essenziale dell’offerta economica

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 maggio 2015, n. 2400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3972 del 2014, proposto da: Co., in proprio e quale mandataria dell’ATI con IN. spa, in persona...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 aprile 2015, n. 2191. Negli appalti pubblici il contratto di avvalimento non può essere utilizzato relativamente ai requisiti ex artt.38 e 39 del Codice degli appalti pubblici; trattasi di requisiti di tipo soggettivo che sono intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente; la mancanza di tale requisito, oggetto di avvalimento, comporta l’esclusione dalla gara

Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 aprile 2015, n. 2191 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10029 del 2014, proposto dalla s.c.a.r.l. Ci., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 aprile 2015, n. 2013. La perdita della copertura finanziaria rappresenta una circostanza che può legittimamente indurre la PA, fino a che il contratto non sia stato stipulato, a rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all’affidamento di un contratto riconducibile alla principale ipotesi di revoca di provvedimenti amministrativi

Consiglio di Stato sezione V sentenza 21 aprile 2015, n. 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 266 del 2015, proposto dalla D. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avvocato Fr.An.Ca., con domicilio eletto presso il...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 aprile 2015, n. 1743. Dall’esame del combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 87, comma 3, del codice dei contratti pubblici si può desumere che, se i costi del personale sono indicati come non ribassabili (in una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso), ciò non impedisce che, qualora l’impresa dimostri di poter sostenere (per tale voce di costo) oneri inferiori, possa comunque compensare, con le eventuali (dimostrate) relative economie, i costi da sostenere per le altre voci (o possa anche conseguire un utile maggiore). Dall’esame delle suddette disposizioni si desume, infatti, che la non ribassabilità del costo della manodopera, comporta la possibile indicazione nella lex specialis del costo del lavoro, quantificato sulla base della contrattazione collettiva nazionale di settore e dalle tabelle ministeriali (art. 82, comma 3-bis, e art. 86, comma 3-bis). Poiché i costi apprezzati dalla stazione appaltante sono peraltro costi medi, tipologici, che non vincolano tutte le imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili), non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che ai fini della valutazione della migliore offerta si possa tenere conto anche delle possibili economie che le stesse possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi. Del resto, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia

Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 aprile 2015, n. 1743 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9447 del 2014, proposto da: Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv....

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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 20 marzo 2015, n. 3. Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara

CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1 di A.P. del 2015, proposto dalla s.r.l. Cogienne, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Violante Ruggi D’Aragona, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104; contro...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 marzo 2015, n. 1425. L’offerta di gara esprime, in via unilaterale e con carattere vincolante, l'impegno negoziale ad eseguire il servizio con prestazione conforme all'oggetto di gara, nonché con modalità tecniche e corrispettivo economico che qualificano l'offerta medesima agli effetti della valutazione comparativa ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto. Da ciò deriva la specifica rilevanza della sottoscrizione dell'offerta di gara, che, si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della legge di gara

  Consiglio di Stato sezione IV sentenza 19 marzo 2015, n. 1425 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5468 del 2014, proposto da: Te. Spa in proprio e quale Mandataria Ati, Ati-Co. Spa, Ati-Pa....