Sulla domanda di adozione in casi particolari

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 13 maggio 2020, n. 8847.

La massima estrapolata:

Sulla domanda di adozione in casi particolari – ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983 – di un minore di origine russa stabilmente residente in Italia, il giudice munito di giurisdizione si individua in base alla residenza abituale del minore, come stabilito dalla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966), e non già in base al criterio dello Stato di origine del minore previsto dall’Accordo bilaterale tra Italia e Russia del 6/11/2008, criterio applicabile alle sole adozioni di tipo legittimante, caratterizzate dalla previa dichiarazione dello stato di adottabilità e dalla costituzione di un vincolo di filiazione giuridica sostitutiva di quello di sangue, con definivo ed esclusivo inserimento del minore nella nuova famiglia.

Sentenza 13 maggio 2020, n. 8847

Data udienza 3 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Filiazione – Adozione ex art. 44 lettera d) legge 184/83 – Accordo bilaterale Italia – Russia – Esclusione dell’applicazione – Ratio – Applicazione della legge di residenza abituale del minore ex art. 1 Convenzione dell’Aja dello 05.10.1961 – Giurisdizione del giudice italiano

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5311/2018 proposto da:
(OMISSIS), madre della minorenne (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di curatore speciale della minore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se’ medesimo;
(OMISSIS), (OMISSIS), genitori adottivi della minore (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORRENNI DI GENOVA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/01/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/1/2018 la Corte d’Appello di Genova – Sezione specializzata per i minorenni – ha respinto i gravami interposti dalla sig. (OMISSIS) – in via principale – e dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) – in via incidentale – in relazione alla pronunzia Trib. Genova – Sezione specializzata per i minorenni – n. 17 del 2017, di adozione L. n. 184 del 1983, ex articolo 44, lettera d), della minore (OMISSIS) da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il (OMISSIS) e la (OMISSIS) nonche’, con separato controricorso, il curatore speciale della minore (OMISSIS) avv. (OMISSIS).
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Chiamata all’udienza camerale del 28/1/2019 avanti alla 1 Sezione civile di questa Corte, la causa e’ stata rimessa a queste Sezioni Unite in ragione dell’eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano, alla stregua in particolare dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sulla collaborazione nel settore delle adozioni dei minori, il cui articolo 8 dispone che la sentenza di adozione del minore e’ pronunziata dall’Autorita’ dello Stato di origine competente ad emettere la sentenza di adozione, ponendo in particolare la questione se tale Accordo sia applicabile solo all’adozione piena o legittimante ovvero anche a quella in casi particolari L. n. 184 del 1983, ex articolo 44.
Con conclusioni scritte del 27/11/2019 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1.
Si duole che la corte di merito abbia fatto erroneamente applicazione “del criterio del radicamento della giurisdizione nel luogo di residenza abituale del minore al momento della domanda di emissione di misure di protezione, ai sensi della disciplina di cui alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 in materia… di misure relative alla protezione della persona o dei beni del minorenne (vedasi ora la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, ratificata ai sensi della L. 18 giugno 2015, n. 101, sostanzialmente conforme alla precedente per la parte qui di interesse)”, stante la sussistenza dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sulla collaborazione nel settore delle adozioni dei minori che, “lungi dal regolamentare la materia dell’adozione di minorenni, cioe’ della costituzione di un rapporto parentale-filiale sostitutivo di quello originario con caducazione od affievolimento di questo, afferisce invece all’attribuzione dei poteri di gestione della funzione potestativa genitoriale o comunque rappresentativa, cioe’ non al profilo della creazione di un nuovo status personae et familiae, ma all’ambito delle determinazioni de potestate e gestorie”.
Lamenta che tale Accordo non puo’ ritenersi applicabile solamente all’adozione c.d. legittimante presupponente lo stato di adottabilita’, giacche’ tale lettura si appalesa invero “collidente con l’articolo 2, comma 2, della Convenzione, il quale definisce l’ambito applicativo della normativa trans-nazionale con riferimento alle adozioni determinanti la costituzione di un rapporto di filiazione senza distinzione tra adozioni conseguenti alla previa dichiarazione dello stato di abbandono con recisione del vincolo originario e adozioni disposte a prescindere dal pregresso accertamento dello stato di abbandono e aventi l’effetto di costituire un vincolo aggiuntivo e prevalente su quello originario, pur permanente ed affievolito”.
Si duole non essersi considerato che “l’applicabilita’ della Convenzione alle adozioni legittimanti e non legittimati, a prescindere dalla previa dichiarazione dello stato di adottabilita’ con separata pronuncia e, cioe’, dalla previa recisione del vincolo parentale originario, e’ necessariamente implicata anche dai contenuti di altre disposizioni convenzionali, quale ad esempio l’articolo 4, lettera c, n. 1, laddove si fa riferimento tanto all’adozione implicante il mantenimento del vincolo parentale di origine, quanto a quella che presuppone la recisione di detto vincolo”.
Lamenta che l’articolo 8 dell’Accordo prevede la “sentenza di adozione” senza distinzioni.
Si duole non essersi considerato che il “luogo di abituale permanenza” dell’adottando era da individuarsi “al momento, anteriore al trasferimento in Italia, in cui la bambina era stata affidata per provvedimento dell’amministrazione russa alla signora (OMISSIS), che ne richiese poi l’adozione”, e non gia’ al momento “della proposizione della domanda di adozione”.
Con il 2 (subordinato) motivo denunzia violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1.
Si duole non essersi considerato che “il luogo di permanenza abituale del minore debba essere riguardato, anche ai fini della protezione in ambito internazionale, come quello in cui il minore stesso si troverebbe se non fosse stato indebitamente trasferito o non venisse indebitamente trattenuto in luogo diverso”; e che “al momento della proposizione della domanda di adozione (occorsa il (OMISSIS)), era gia’ stata resa (il (OMISSIS)) ed aveva per di piu’ acquisito efficacia di giudicato (il 4 aprile 2012) la statuizione relativa alla restituzione in potestatem della madre della minore, donde conseguiva che la bambina avrebbe dovuto essere ricondotta nel Paese di origine acciocche’ potesse essere preservato il rapporto materno-filiale che l’affidamento (anche congiunto all’esercizio di compiti tutelari), lungi dal precludere, e’ anzi funzionale a supportare”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.
Nell’ordinanza con cui la 1 Sezione di questa Corte ha rimesso a queste Sezioni Unite la decisione sull’eccezione di giurisdizione sollevata dalla ricorrente sig.ra (OMISSIS) (di nazionalita’ russa, nata il (OMISSIS)) si da’ atto: – che con decreto del 7/2/2012 il Trib. Min. Genova ha affidato quest’ultima alla sig. (OMISSIS), riconoscendole con decreto del 7/2/2011 la qualita’ di tutrice della medesima attribuitale con provvedimento dell’Autorita’ municipale di Nagornoe del 2/3/2011; -che con sentenza n. 17 del 2017 il Trib. Min. Genova ha dichiarato l’adozione L. n. 184 del 1983, ex articolo 44, lettera d), della predetta minore in favore della suindicata (OMISSIS) e del convivente sig. (OMISSIS); – che con sentenza n. 7/2018 la C.A. Genova ha confermato la decisione del giudice di 1 cure.
Decisione assunta benche’ nel corso del suindicato procedimento di adozione la sig.ra (OMISSIS), madre della minore, abbia fatto pervenire all’autorita’ giudiziaria italiana procedente il provvedimento del Tribunale rionale di Chertanovo del 29/11/2011 di sua reintegra nella responsabilita’ genitoriale sulla minore, emesso dopo aver scontato la pena detentiva – per spaccio di stupefacenti – che aveva determinato l’affidamento della minore alla nonna paterna e quindi alla (OMISSIS).
Nel rimettere la causa a queste Sezioni Unite la 1 Sezione ha sottolineato che sulla questione di giurisdizione sollevata dalla ricorrente, concernente l’interpretazione dell’articolo 8 dell’Accordo bilaterale tra l’Italia e la Russia del 6/11/2008 (ratificato dall’Italia con L. 18 febbraio 2019) che “attribuisce all’Autorita’ dello Stato di origine del minore la competenza ad emettere la sentenza di adozione rimanendo non esplicitato nell’Accordo se tale disposizione debba ritenersi circoscritta all’adozione legittimante ovvero debba ritenersi applicabile anche all’adozione non legittimante di cui alla L. n. 184 del 1983, articolo 44”, non sussistono precedenti di questa Corte.
Orbene, come osservato anche dal P.G. presso questa Corte nelle richiamate conclusioni scritte, va escluso che l’Accordo in oggetto si applichi anche all’adozione in casi particolari prevista alla L. n. 184 del 1983, articolo 44.
In tal senso depongono invero sia la lettera che la funzione dello strumento pattizio de quo, come indicato nel Preambolo volto a “offrire al minore i benefici di una famiglia stabile qualora non sia stato possibile reperire una famiglia adeguata nel Paese di ordine”, potendo (l'”adozione di un minore in conformita’ al presente Accordo… realizzarsi solo nel caso in cui non sia risultato possibile affidarlo per la sua educazione o collocarlo in una famiglia che possa assicurare la sua educazione o la sua adozione nello Stato di origine in conformita’ alla legislazione del predetto Stato” (articolo 3, comma 4).
L’Accordo in argomento, che “si applica nei casi in cui il minore, che non abbia raggiunto l’eta’ di diciotto anni, che sia cittadino e risieda stabilmente nel territorio di una delle Parti contraenti, sia adottato da coniugi che risiedono stabilmente nel territorio di una delle Parti contraenti, sia adottato da coniugi che risiedono stabilmente nel territorio dell’altra parte contraente, della quale almeno uno dei coniugi sia cittadino, o da un singolo individuo che risieda stabilmente nel territorio dell’altra Parte contraente e ne abbia la cittadinanza (in seguito detti “candidati adottanti”), se tale adozione e’ consentita dalla legge delle Parti contraenti” (articolo 3, comma 4), rimette alla “legislazione dello stato di origine” di stabilire: a) “lo stato di adottabilita’ di un minore”, e in particolare “la constatazione del fatto che il minore e’ rimasto senza la tutela dei genitori e che non e’ stato possibile affidarlo per la sua educazione o collocarlo presso una famiglia che possa assicurare la sua educazione o la sua adozione nello Stato di origine” (articolo 6, comma 1, primo periodo); b) “quali persone fisiche o quali organi debbano dare il consenso all’adozione, la necessita’ del consenso del minore, nonche’ la forma di tale consenso” (articolo 6, comma 1, secondo periodo); c) “il provvedimento sulle condizioni di vita e sull’idoneita’ ad adottare (articolo 7, comma 3)”.
Atteso che nel Preambolo dell’Accordo pattizio il riferimento alla collocazione volta ad assicurare l’educazione del minore deve avvenire in una famiglia sostitutiva, la previsione e la disciplina dello stato di adottabilita’ del minore e’ rimessa alla “legislazione dello Stato di origine” (articolo 6, comma 1).
Al riguardo, facendo richiamo all’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ nell’impugnata sentenza la corte di merito sottolinea che “la dichiarazione di adottabilita’ del minore… e’ richiesta per l’adozione di tipo legittimante, mentre l’adozione di cui alla L. n. 184 del 1983, articolo 44, non presuppone la dichiarazione di adottabilita’” (v. Cass., 22/6/2016, n. 12962), non realizza un effetto legittimante e non preclude il mantenimento di rapporti con la famiglia di origine.
Mentre l’adozione piena o legittimante presuppone la declaratoria dello stato di adottabilita’ cui fa seguito l’affidamento preadottivo, e cioe’ un affidamento sperimentale ai richiedenti adottanti, e costituisce un vincolo di filiazione giuridica che si sostituisce integralmente al rapporto di filiazione di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento del minore nella nuova famiglia, l’adozione in casi particolari ex articolo 44 L. Adoz. crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine, pur se l’esercizio della responsabilita’ genitoriale spetta all’adottante.
L’adozione ex articolo 44 L. adoz., e specificamente quella ex lettera d), che puo’ essere richiesta anche da persona non coniugata e facendo leva sull’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura costituisce una clausola di chiusura del sistema, volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui e’ necessario salvaguardare la continuita’ della relazione affettiva ed educativa, all’unica condizione della “constatata impossibilita’ di affidamento preadottivo”, da intendersi non gia’ come impossibilita’ di fatto, derivante da una situazione di abbandono del minore, bensi’ come impossibilita’ di diritto di procedere all’affidamento preadottivo (v. Cass., Sez. Un., 8/5/2019, n. 12193).
Pur se volta a sopperire (anche) a situazioni di abbandono, l’adozione particolare L. n. 184 del 1983, ex articolo 44, non realizza quel modello di adozione piena e legittimante costitutiva di un rapporto di filiazione sostitutivo di quello di sangue, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia, cui e’ ispirato l’Accordo pattizio in argomento.
Accordo che attribuisce altresi’ all'”Autorita’ dello Stato di origine” la competenza: a) “ad emettere la sentenza di adozione” (articolo 8, comma 2); b) ad accertare le condizioni legittimanti la pronunzia di adozione (articolo 11, comma 1).
Come correttamente affermato dai giudici del merito, ai fini della giurisdizione trova allora nella specie applicazione l’articolo 1 Conv. Aja del 5/10/1961 (ratificata con L. n. 742 del 1980), ove si fa riferimento alla “residenza abituale del minore”.
Al riguardo, la corte di merito ha posto in rilievo che “la bambina e’ entrata legalmente in Italia accompagnata da colei che era all’epoca la sua legittima tutrice ed e’ residente stabilmente in Italia dal 2011”, essendo d’altro canto “da escludere che la minore sia stata illecitamente trattenuta in Italia”, divenuta “il Paese di abituale residenza della minore, in tal modo radicandosi la giurisdizione dell’Autorita’ Giudiziaria italiana in favore della Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961”, ulteriormente sottolineando che a tale stregua non vi e’ pertanto luogo all’applicazione nemmeno “della disciplina in tema di sottrazione internazionale di minori di cui alla Conv. Aja 1980, ratificata con L. n. 64 del 1994).
Si e’ dai giudici di merito altresi’ sottolineato trovare nella specie applicazione anche la L. n. 218 del 1995, articolo 42, contemplante rinvio alla Convenzione dell’Aja del 1961, nel cui ambito rientrano i provvedimenti con finalita’ di protezione dei minori, tra cui (anche) quelli incidenti sulla potesta’/responsabilita’ dei genitori, al riguardo ponendo in rilievo come il provvedimento del Tribunale di Chertanovo abbia dato atto della correttezza dell’attivita’ svolta dall’odierna controricorrente (OMISSIS), negando il ripristino dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale sulla minore in capo alla madre naturale odierna ricorrente (“la stessa decisione, come sottolineato dal Tribunale, non solo riconosceva la correttezza dell’operato della (OMISSIS) quale tutrice della minore, ivi compreso, evidentemente, il trasferimento in Italia, ma respingeva la richiesta della (OMISSIS) di estinzione della (OMISSIS) dall’incarico di tutrice e quindi autorizzandone la prosecuzione. La cessazione della tutela, con revoca del relativo incarico alla (OMISSIS), veniva disposta solo in data (OMISSIS). Ne deriva che la decisione non era in contrasto con la permanenza in Italia della minore, ma anzi ne sanzionava la liceita’, avendo mantenuto la tutrice nel suo ufficio, fermo restando: a) che nel frattempo il TM aveva disposto l’affidamento di (OMISSIS) alla (OMISSIS) con provvedimento 7/2/2012 comunicato al Consolato della Federazione Russa; b) che il (OMISSIS) i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) avevano presentato istanza di adozione; c) che la decisione del tribunale di Chertanovo e’ stata resa esecutiva in Italia solo con l’ordinanza della Corte d’Appello n. 798/2015. Si puo’ concludere che la decisione dl tribunale russo non e’ eppure classificabile come misura di protezione della minore ai sensi dell’articolo 7 della convenzione piu’ volte citata, almeno per quanto attiene Alla reintegrazione della (OMISSIS) nella mera titolarita’ della potesta’ genitoriale, mentre l’unica misura di protezione concretamente adottata e’ quella relativa al mantenimento della (OMISSIS) nel suo ufficio di tutrice. La condizione di abituale residenza della minore in Italia, al momento della presentazione della domanda di adozione da parte dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), ma anche successivamente, era dunque tutt’altro che illecita, ma pienamente conforme anche alle disposizioni delle Autorita’ della Federazione Russa. Di qui il definitivo radicamento della giurisdizione del giudice italiano anche in virtu’ del “principio di irrilevanza delle sopravvenienze” sul piano di fatto o di diritto agli effetti della giurisdizione (c.d. perpetuatio iurisdictionis) stabilito dall’articolo 5 c.p.c.”).
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
La causa va rimessa alla 1 Sezione per la disamina degli altri motivi del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il 1 e il 2 motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Rimette la causa alla Prima Sezione, per la disamina degli altri motivi del ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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