Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 marzo 2014, n. 7478 Svolgimento del processo Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale per i minorenni, emessa ex art. 317 bis cod. civ., con la quale si disponeva l’affidamento esclusivo della figlia minore di A.L. e R.R. al padre...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2014, n. 7482. In tema di richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 marzo 2014, n. 7482 Svolgimento del processo La sig.ra E.S. , madre di due minori nati da una relazione avuta in (…) con il sig. A.B.-.P. , domandò al Tribunale per i minorenni di Roma, ove si era trasferita con i figli dopo la fine della relazione...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2055. Ai sensi dell'art. 15, co. 6 del D.L. n. 299/1994, convertito con L. n. 451/1994, l'"utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b) (progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale". Per potersi escludere, quindi, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, è essenziale l'utilizzazione effettiva all'interno dei detti progetti, nei limiti dei periodi di formazione e di esperienza lavorativa prestabiliti. Ne deriva che, nel caso in cui il lavoratore abbia svolto le prestazioni lavorative al pari degli altri dipendenti della società, senza ricevere la necessaria formazione, il rapporto va considerato in realtà simulato, essendo connotato dai tratti tipici della subordinazione.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 30 gennaio 2014, n. 2055 Fatto e diritto Con sentenza in data 8-2-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese condannava la società cooperativa “L’Airone” a r.l. al pagamento in favore di C.M. della somma complessiva di Euro 6.621,13, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2014, n. 7477. Il provvedimento in materia di affidamento della prole deve essere adottato con riferimento all’interesse esclusivo della medesima, si richiede che siano desunti elementi di valutazione dal comportamento, anche processuale, di un genitore nei confronti dell'altro, di per se stesso privo di rilievo ai fini della relativa statuizione, ancorché sintomatico di aspra conflittualità, ove non risulti che la stessa ponga in serio pericolo (circostanza neppure indicata nel quesito) l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in maniera tale da pregiudicare il loro interesse
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 marzo 2014, n. 7477 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza del 28 marzo 2007 il Tribunale di Firenze pronunciava la separazione personale dei coniugi P.F. e C.C. ; respingeva le reciproche domande di addebito; disponeva l’affidamento condiviso della figlia minore S. , domiciliata presso la madre,...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 marzo 2014, n. 6222. L'uso, anche quotidiano, della e-mail aziendale per ragioni private, così come l'installazione sul pc di programmi non inerenti all'attività lavorativa, non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il licenziamento del dipendente
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 18 marzo 2014, n. 6222 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2014, n. 7481. La Corte d'appello richiesta di provvedere sulle misure economiche provvisorie, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 (reso esecutivo con 1. 25 marzo 1985, n. 121), ha invece provveduto sul diritto della ricorrente ai sensi dell'art. 129 c.c., sul quale non aveva il potere di decidere, il relativo accertamento dovendo eseguirsi in un giudizio ordinario e non in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 marzo 2014, n. 7481 Svolgimento del processo Il sig. M.B. chiese dichiararsi l’efficacia civile della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del proprio matrimonio religioso con la sig.ra M.M. La convenuta non si oppose alla domanda, ma chiese confermarsi, in via interinale, l’obbligo di versarle il contributo di...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 31 marzo 2014, n. 14788. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 376 del d.P.R. n. 547 del 1955 l'accesso ai posti elevati di edifici deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati di sicurezza in tutti i casi in cui devono eseguirsi lavori di manutenzione e riparazione, a nulla rilevando che simili lavori siano normali o straordinari, in quanto la finalità della norma è di prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori che devono accedere ed operare in simili condizioni ad altezze pericolose, senza che ciò escluda che il datore di lavoro doti i lavoratori che accedono al tetto di cinture di sicurezza (essendo essi esposti a pericoli di caduta), e vigili perché di tale mezzo facciano effettivo uso
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 31 marzo 2014, n. 14788 Ritenuto in fatto 1. Ricorre per cassazione S.G. unitamente al difensore di fiducia avverso la sentenza emessa in data 7.3.2013 dalla Corte di Appello di Ancona che confermava nei suoi confronti (laddove S.G., direttore dei lavori, veniva assolto) quella in data 15.12.2005 del...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 marzo 2014, n. 12735. In tema di misure cautelari personali, allorche' sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta "il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita' del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 marzo 2014, n. 12735 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GALLO Domenico – Presidente Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovan – Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere Dott. BELTRANI Sergio...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 31 marzo 2014, n. 14785. Non sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 – "sub specie" di esposizione per consuetudine alla pubblica fede – nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta, abbandonata senza alcuna custodia in una pubblica via, in quanto la consuetudine di cui al succitato art. 625, comma 1, n. 7 designa la pratica di fatto rientrante negli usi e nelle abitudini sociali, desunta sulla base di condotte verificate come ripetitive in un ampio arco temporale e tali, pertanto, da essere riconducibili a notorietà
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 31 marzo 2014, n. 14785 Ritenuto in fatto Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza emessa, all’esito del giudizio abbreviato, in data 6.12.2012 dal giudice monocratico del Tribunale di Bergamo con la quale, esclusa l’aggravante di...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 marzo 2014, n. 6845. Il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volonta' del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia – vale a dire la produzione dell'effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro – viene differita ad un momento successivo, con la conseguenza che il termine di decadenza di sessanta giorni, ai sensi della Legge n. 604 del 1966, articolo 6, decorre dalla comunicazione del licenziamento e non gia' dalla data di effettiva cessazione del rapporto e che, correlativamente, la pendenza del rapporto al momento dell'impugnazione – la quale non esclude il futuro verificarsi dell'effetto estintivo – non preclude alla parte impugnante di domandare la reintegrazione nel posto di lavoro, ove ricorra una situazione di tutela c.d. "reale", ne' al giudice di emettere una pronuncia in tal senso. Tale principio, per identita' di ratio, puo' essere applicato anche all'ipotesi di differimento ex lege dell'efficacia del recesso, derivante dalla situazione di malattia del lavoratore, salvi ovviamente i profili attinenti alla derivante eseguibilita' della reintegra e delle correlate pronunzie di contenuto patrimoniale.
Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 marzo 2014, n. 6845 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere...