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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599. Prove raccolte in differenti procedimenti, siano essi civili e penali. La possibilità per il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2014, n. 10599 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26 luglio 1995, M.E. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, U.M.D. , esponendo che era figlia naturale riconosciuta di P.A. , deceduto in (omissis) ; che il riconoscimento era avvenuto con testamento...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2014, n. 19883. Ai fini di presentazione di un ricorso per il riesame di una misura di custodia cautelare, nel caso di comunicazione di copia di atti per mezzo telefax, da ufficio ad ufficio, la data di pervenimento dell’impugnazione, ai fini del decorso dei termini (5 giorni), previsti dall’art. 309, comma 5, c.p.p., è quella in cui il fax con la copia dell’istanza originale perviene alla cancelleria del tribunale del riesame competente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 maggio 2014, n. 19883 Svolgimento del processo Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Torino confermò l’ordinanza emessa il 21.6.2013 dal Gip del tribunale di Torino, che aveva applicato a T.M. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui all’art....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2014, n. 19848. Il Tribunale di Vasto dichiarava colpevole la titolare di uno stabilimento balneare della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv, 8 comma 1 e 26 comma 2 della legge n. 977/1967 (come modificati dagli artt. 9 e 14 del D. Lvo 345/1999) per avere, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, assunto due minori con le mansioni di bagnino senza sottoporli a preventiva visita medica al fine di stabilire l'idoneità psicofisica all'attività lavorativa cui sarebbero stati adibiti. Accolto il ricorso in cassazione poichè nel caso di specie i due giovani in servizio presso lo stabilimento balneare gestito dall'imputata, essendo risultati in possesso di regolare abilitazione alla attività di "bagnino di salvataggio" circostanza pacifica oltre che documentata, avevano già superato favorevolmente la visita medica finalizzata proprio ad accertarne l'idoneità psicofisica alla particolare attività lavorativa a cui sono stati adibiti e quindi il reato non sussiste

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 maggio 2014, n. 19848 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Vasto con sentenza 14.11.2008 ha dichiarato M.A. colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv, 8 comma 1 e 26 comma 2 della legge n. 977/1967 (come modificati dagli artt. 9 e 14 del D....

Aliud pro alio – la tutela speciale contrattuale
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Aliud pro alio – la tutela speciale contrattuale

Aliud pro alio Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita Prima di analizzare in particolare la fattispecie dell’aliud pro alio è opportuno rappresentare brevemente (poiché tale lavoro è stato già ampiamente riportato nel saggio...

Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto
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 Vendita di cosa futura. Le differenze con il contratto d’appalto Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita   Nozione e natura giuridica   Per autorevole autore [1] la cosa si configura come futura ogniqualvolta...