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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 giugno 2014, n. 13685. La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. Cambiando ciò che v'è da cambiare, è il fatto obiettivo dell'inadempimento e non la mora (prodottasi vuoi per intimazione vuoi ex re) a far sorgere il diritto al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia sotto l'aspetto del danno emergente sia sotto quello del lucro cessante (mentre – è a stento il caso di osservare – nessuna inferenza di segno opposto è lecito trarre dal nesso che l'art. 1224 c.c., pone tra mora e risarcimento del danno da ritardo nelle sole obbligazioni pecuniarie).

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 16 giugno 2014, n. 13685 Ritenuto in fatto La Max Tre s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Realdreamhotel s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 700.000.000, quale residuo prezzo di vendita di un complesso immobiliare ad uso motel/hotel sito in (OMISSIS)....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13654. Confermato il quantum stabilito in appello, ovvero, 692mila euro a quella che era, all’epoca, la partner dell’uomo ucciso con alcuni colpi di pistola, su ordine dell’ex moglie. Legittimato il convivente more uxorio ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’uccisione del partner

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13654 Svolgimento del processo l. P.F., in proprio e nella qualità di rappresentante del proprio figlio minore R.C., citò a giudizio, davanti al Tribunale di Milano, P.R., G.A., I.S., O.C. e B.C. e, sul presupposto di essere stata convivente del noto stilista M.G., chiese...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 giugno 2014, n. 13565. Una volta accertata la congruità della misura dell'assegno divorzile, il giudice del merito ha, del tutto coerentemente, stabilito un aumento in vista dei futuri oneri (locativi) che il coniuge dovrà sostenere qualora si trovi obbligato a lasciare la casa familiare, nella quale attualmente abita senza corrispondere alcun canone.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  13 giugno 2014, n. 13565 Fatto e diritto E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti: 1) I1 Tribunale di Roma – dichiarata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra S.D.T. ed A.C.- con la sentenza definitiva revocò, fra l’altro,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 giugno 2014, n. 13424. La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio e della suddetta erogazione "una tantum", di qualsiasi rapporto fra gli stessi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell'assegnatario o, comunque, per la soprawenienza dei giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione del medesimo assegno periodico. Tale principio non può applicarsi anche all'assegno di mantenimento del figlio che, oltre a non partecipare, anche in ragione della sua minore età, all'accordo per la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile, ha un interesse distinto e preminente rispetto a quello dei genitori a vedersi assicurato, sino al raggiungimento della propria indipendenza economica, un contributo al suo mantenimento, da parte di entrambi i genitori, che sia idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita sicché la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione e anche in vista delle esigenze di mantenimento del minore non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 della legge n. 898/1970, la modifica delle condizioni economiche del divorzio qualora esse per fatti intervenuti successivamente alla sentenza di divorzio, si dimostrino inidonee a soddisfare le esigenze di mantenimento del minore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 12 giugno 2014, n. 13424 FATTO E DIRITTO Rilevato che in data 28 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 13 febbraio 2011, ha accolto l’istanza ex art. 9 della legge n. 898/1970,...