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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21794. La disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dall’art. 37 comma 3 Dpr 600/73 non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta: ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo dell’intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita. Nella fattispecie il fatto che il contribuente abbia corrisposto tutte le imposte afferenti la donazione e che il ricavato della vendita sia rimasto nella disponibilità delle eredi non appare idoneo, ad escludere l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria – in applicazione del principio generale antielusivo dell’art. 53 Cost. – i benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 15 ottobre 2014, n. 21794 Svolgimento del processo L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 13/5/09 che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’accertamento notificato al contribuente con cui, ai sensi dell’art. 37 dpr...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 3 ottobre 2014, n. 41190. Non integra il reato di ingiuria, né quello di minaccia, augurare ad altri la morte. Stessa cosa dicasi per l'assicurazione che in caso di incidente stradale si ometterà ogni soccorso

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 3 ottobre 2014, n. 41190 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. FUMO Maurizi – rel. Consigliere Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere Dott. MICHELI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 ottobre 2014, n. 20955. La validita' e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre l'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2240, articolo 69, sull'amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato) presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il creditore cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale e all'amministrazione debitrice e che quest'ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non puo' conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 ottobre 2014, n. 20955   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott....