Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 novembre 2014, n. 48744 Ritenuto in fatto 1. Il GdP di Termoli con la sentenza di cui in epigrafe ha dichiarato ndp a carico di P.A. in relazione al reato di cui all’articolo 590 cp per essere esso estinto per remissione di querela; ha assolto la predetta...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48298. Le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena individualizzazione della coercizione cautelare. Ed è del tutto evidente che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l'intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni "bidirezionali", nel senso di precludere tendenzialmente qualsiasi automatismo. L'ordinanza impugnata, nel caso di specie, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Infatti, richiamando le esigenze cautelari in precedenza descritte, le ha apoditticamente definite di eccezionale rilevanza sulla base degli stessi elementi (la falsa versione dei fatti concordata da riferire agli inquirenti, la predisposizione del piano di fuga in Albania, il precedente tentativo di aborto realizzato in occasione della prima gravidanza) utilizzati per ritenerle configurabili i parametri descritti dall'art. 274, lett. a), b), e), c.p.p.. Muovendo da tale impropria sovrapposizione il Tribunale, con automatismo argomentativo, ha ritenuto unica misura adeguata la custodia cautelare in carcere senza preventivamente porre in correlazione logica fra loro le regole generali poste dal codice a presidio della coercizione cautelare e le peculiarità del caso concreto.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 novembre 2014, n. 48298 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 giugno 2014 il Tribunale di Milano, costituito ex art. 309 c.p.p., respingeva l’istanza di riesame avanzata da N.K. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti il 9 maggio...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 novembre 2014, n. 23364. L'obbligazione di risarcimento del danno, ancorche' derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore – in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato – che resta sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 novembre 2014, n. 23364 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 novembre 2014, n. 24268. In materia di rapporto tra processo civile e processo penale, il primo puo' essere sospeso, in base a quanto dispongono l'articolo 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p., solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, atteso che, fuori da tali casi, la sospensione di quest'ultimo si tradurrebbe in una violazione del principio di ragionevole durata del processo. La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialita' penale, ex articolo 295 cod. proc. civ., e' subordinata alla circostanza che il risultato delle indagini compiute dal pubblico ministero abbia dato luogo all'esercizio dell'azione penale e, quindi, che i due processi, civile e penale, si trovino contemporaneamente pendenti, sicche' la detta sospensione non puo' essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari, le quali non sono ancora processo penale, occorrendo, affinche' il nesso di pregiudizialita' sostanziale provochi interferenze sul corso del processo civile, che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 novembre 2014, n. 24268 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 novembre 2014, n. 24258. Nella comunicazione di iscrizione di ipoteca non è necessario che sia fatta menzione della rendita catastale degli immobili aggrediti
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 novembre 2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 novembre 2014, n. 45847. Ai fini dell'accertamento della controprestazione offerta dal corruttore, in tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, la nozione di "altra utilità" quale oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette (nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto accluso nel novero delle "altre utilità" anche le elargizioni di somme di denaro al circolo sportivo di cui faceva parte il corrotto pubblico ufficiale). Inoltre, ai fini della dazione come corrispettivo della fattispecie prevista dall'art. 319 c.p., non è in alcun modo rilevante un lasso di tempo ampio con cui questa viene effettuata
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 5 novembre 2014, n. 45847 Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa in data 12 maggio 2014 il Tribunale del riesame di Roma ha annullato, ex art. 310 c.p.p., l’ordinanza con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Roma aveva rigettato il 13 marzo 2014 l’istanza di...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307. Addebito della separazione al coniuge che con la propria condotta “impoveriva” il patrimonio familiare e le risorse da dedicare alla famiglia per avere lo stesso effettuato, un’ingente donazione in favore del fratello
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307 Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Precisa il giudice a quo che i comportamenti “vessatori”della moglie non sono affatto provati nè possono identificarsi con le iniziative giudiziarie da essa intraprese (nella specie domanda di interdizione). Quanto alle prove testimoniali...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2014, n. 24201. In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realta' socio-economica nella quale la somma liquidata e' destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiche' tale elemento e' estraneo al contenuto dell'illecito
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2014, n. 24201 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco...
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.». (14A08730)
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 novembre 2014, n. 5513. Con l’impugnativa di un provvedimento negativamente reso l’interessato introduce una specifica azione avente ad oggetto una precipua richiesta di tutela giurisdizionale, quella coincidente con la rimozione dal mondo giuridico dell’atto impugnato, sfavorevolmente assunto nei suoi confronti. Caratteristica di detta azione è che essa lascia comunque impregiudicato il successivo agere della P.A., con il riconoscimento di un potere-dovere per l’Amministrazione di emanare una “nuova” determinazione, sia pure in conformità ai principi, alle regole a e alle disposizioni contenute nel dictum giurisdizionale prima intervenuto.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 11 novembre 2014, n. 5513 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8461 del 2013, proposto da: Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, Procura Generale della Repubblica Presso la Corte d’Appello di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,...