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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 novembre 2014, n. 25214. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. Quando l'evento dannoso sia riconducibile a cosa dinamica, proprio per il possibile rilievo quale agente dannoso del cattivo funzionamento, maggiore è la pericolosità intrinseca della cosa e minore può essere l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato ai fini del fortuito. Incidenza che, al contrario, aumenta nei confronti di cosa inerte meno intrinsecamente pericolosa e, solo in questi ultimi casi, si richiede che per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 novembre 2014, n. 25214 Svolgimento del processo 1. P.M.A. convenne in giudizio IPERAL Spa, quale proprietaria del centro commerciale, e chiese il risarcimento dei danni subiti in esito alla caduta su un tappeto mobile, posto nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale “(…)”. Espose che, mentre si trovava...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014, n. 24472. In tema di investimento pedonale, la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n. 24472 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 novembre 2014, n. 25171. La fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento di una o più determinate prestazioni (nella specie, a garanzia delle prestazioni del conduttore, all'atto della conclusione di un contratto di locazione) si protrae quanto meno per lo stesso termine entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito. In mancanza, si consentirebbe al fideiussore di liberarsi dall'impegno contrattuale a suo arbitrio e in qualunque momento, dopo avere indotto il creditore a fare affidamento sulla promessa di garanzia, in violazione dei principi per cui il contratto ha forza di legge fra le parti (art. 1372 cod. civ.) ed i contraenti sono tenuti a comportarsi secondo buona fede nella conclusione e nell'esecuzione del contratto medesimo (art. 1337 e 1375 cod. civ.).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 26 novembre 2014, n. 25171   La Corte, Premesso in fatto E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.: 1.- Con scrittura privata 1 ° novembre 2007 U.F. ha concesso in locazione ad Immacolata Magno un immobile sito in Montalto Uffugo...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 novembre 2014, n. 5887. Deve ammettersi, seppure in via restrittiva, la sussistenza di un provvedimento implicito, quando l'Amministrazione pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 novembre 2014, n. 5887   DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2014, proposto dai CONDOMINII “GL.” “ED.” “LE.GI.”, in persona dei legali...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 novembre 2014, n. 48755. Il memoriale del servizio giornaliero dell'Arma dei Carabinieri, documento al quale afferiscono tutte le imputazioni ad esclusione di quella relativa alla perquisizione eseguita nei confronti dell'imputato, ha natura di atto pubblico, essendo propria di tale documento non solo la funzione di ordine di servizio, ma anche quella di attestazione dell'effettiva esecuzione dell'ordine, e quindi di fatti inerenti all'attività di pubblici ufficiali e della regolarità dello svolgimento delle operazioni a cui gli stessi sono addetti. La falsità penalmente rilevante in un atto pubblico può assumere la forma omissiva non solo, come osservato dal giudice di merito, laddove l'omissione riguardi l'assunzione di dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale, ma anche, in termini generali, in tutti i casi in cui l'attestazione incompleta, in quanto priva di informazione su determinati accadimenti, attribuisca all'atto un significato complessivamente contrario al vero, in quanto sostanzialmente negativo dell'esistenza di fatti rilevanti. E nella specie non veniva esaminata la rilevanza, ai fini della documentazione dell'attività di servizio di polizia giudiziaria, dell'esecuzione di perquisizioni personali e veicolari, talune delle quali risoltesi nel rinvenimento di sostanze stupefacenti e in un caso caratterizzate da modalità che avevano portato alla causazione di lesioni in danno di uno dei soggetti perquisiti.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 novembre 2014, n. 48755 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cuneo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di K.D. e N.L. per insussistenza del fatto in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 609...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 novembre 2014, n. 46404. Il reato di truffa la falsa rappresentazione ad opera del difensore alla parte assistita della necessità di elargire somme a favore di terzi, asseritamente a titolo di deposito cauzionale, seguita dall'incameramento delle stesse direttamente in capo al legale, ravvisandosi in esso l'elemento tipico dell'ingiusto profitto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 novembre 2014, n. 46404   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente Dott. TADDEI Margherita B. – Consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. PELLEGRINO...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 novembre 2014, n. 48649. La difesa è titolare di un diritto "incondizionato" ad avere accesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate, cui corrisponde un obbligo del pubblico ministero di attivarsi al fine di consentirne l'esercizio, e che la copia cartacea dei brogliacci così come la copia dei file audio, allorché la relativa richiesta sia finalizzata ad esperire il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, devono essere rilasciate in tempo utile perché tale diritto possa essere in quella sede esercitato, salvo che vi sia una situazione di impossibilità oggettiva ed insuperabile di dare tempestivamente ed utilmente corso alla richiesta di copia medesima. La difesa ha un pieno diritto ad ottenere copia (cartacea o digitale) dei brogliacci o delle trascrizioni informalmente redatte dalla polizia giudiziaria durante le operazioni di registrazione delle captazioni, piuttosto che dei file audio delle registrazioni delle intercettazioni (telefoniche e/o ambientali), posti a base del provvedimento cautelare o delle registrazioni, copie che devono essere rilasciate con urgenza allorché siano necessarie al fine di svolgere la difesa nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento limitativo della libertà personale fondato sulle risultanze delle captazioni medesime. Il diritto al pronto rilascio delle copie non può dirsi propriamente incondizionato ed assoluto, laddove incontra un limite – del tutto ragionevole – nei casi in cui, per la complessità delle operazioni di duplicazione, per la tardività della richiesta difensiva ovvero per altre ragioni, l'inquirente si trovi nella impossibilità di duplicare gli atti e, quindi, di metterli a disposizione della difesa prima della celebrazione della udienza di riesame, situazione di impossibilità di cui nondimeno il pubblico ministero ha l'onere di dare congrua motivazione, al fine di rendere effettivo il controllo, su di essa, da parte dei giudici della cautela.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  24 novembre 2014, n. 48649 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 aprile 2014, il Tribunale del riesame di Firenze, a seguito di ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento coercitivo del 7 marzo 2014, con il quale il Gip di Firenze ha...

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Corte di Cassazione, sezione II, 13 novembre 2014, n. 46868. Se l'introduzione in commercio di oggetti seriali – privi di marchi – costituenti riproduzione morfologica di oggetti protetti da marchio integri o meno gli estremi del delitto di cui agli artt. 473 – 474 ovvero di cui all'art. 517 c.p.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 13 novembre 2014, n. 46868 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 28/2/2014, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola, in data 22/9/2009, dichiarato prescritto il delitto di cui al capo A (artt. 473 e 474 cod. pen.), riduceva la...