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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1669. In tema di interpretazione del contratto l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito, con la conseguenza che detto accertamento e' censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche. I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealta', le istruzioni ricevute dal preponente medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 gennaio 2015, n. 1669 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott. ABETE Luigi...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1493.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1493 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 febbraio 2015, n. 6784. L'art. 497-ter c.p. – possesso di segni distintivi contraffatti – non richiede che gli oggetti ivi menzionati siano destinati esclusivamente all'uso dei corpi di polizia, ma soltanto che questi ultimi li utilizzino e che pertanto la loro detenzione sia idonea a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali del detentore e sul potere connesso alla detenzione medesima. In tal senso non v'è dubbio allora che la detenzione di un lampeggiante del tipo di quello in uso anche alle forze di polizia collocato sul tetto delle vettura dell'imputato integri la fattispecie contestata. Infatti non può esservi dubbio sull'univoco significato di un comportamento di tal genere, atteso che la collocazione del dispositivo sul tetto di una vettura privata, priva cioè di segni di riconoscimento come sono invece gli automezzi in uso agli altri soggetti abilitati all'utilizzo di lampeggianti blu, non può che far credere che la stessa sia un'auto "civetta" delle forze dell'ordine

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 16 febbraio 2015, n. 6784 Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di A.P. per il reato di cui all’art. 497-ter c.p. per aver detenuto sulla propria autovettura un lampeggiante removibile di colore...

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Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 18 febbraio 2015, n. 735. Accolta, ai fini della sollecita fissazione del merito, la domanda di sospensione del regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

Consiglio di Stato Sezione IV Ordinanza 18 febbraio 2015, n. 735 REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 723 del 2015, proposto da: Sindacato avvocati di Bari, Pierluigi Vulcano, Antonio Bellomo, Giuseppe Bentivoglio, Vincenzo Bonifacio, Tommaso Pontassuglia, Antonella Convertino, Nicola...