Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 febbraio 2015, n. 2070 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. PELLECCHIA...
Categoria: Sezioni Diritto
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2015, n. 6821. La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al primo dell'art. 600 bis del codice penale", precisando, altresì, che: l'atto sessuale compiuto dal minore prostituito, a differenza di quanto avviene per i maggiorenni, non può essere inquadrato in un'area di libertà; da tale assenza di libertà della prostituzione minorile; di cui il fruitore della prestazione sessuale non può non essere a conoscenza, discende, in forza della precisa incriminazione prevista dal co. 2 dell'art. 600 bis cod.pen., la punibilità della condotta del cliente medesimo, che diversamente è immune da sanzione quando viene in rapporto, sempre da cliente, con la prostituzione del soggetto adulto; in tale logica punitiva del cliente del minorenne, la condotta di induzione alla prostituzione minorile di cui al primo comma della citata disposizione deve essere sganciata dal rapporto sessuale con l'agente, dovendo avere riguardo alla prostituzione esercitata nei confronti di terzi, anche identificabili in un solo soggetto, purché diverso dall'induttore
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 febbraio 2015, n. 6821 Ritenuto in fatto Il Gup presso il Tribunale di Milano, con sentenza del 14/4/2011, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava V.S. , D.F.R. e R.N. corresponsabili dei reati di cui agli artt. 600 bis co. 1 e 600 ter co. 1 cod.pen.,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2015, n. 6842. In tema di operazioni inesistenti sulla base di fatture "d'acconto": l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è un delitto di pericolo astratto per la configurazione del quale è sufficiente il mero compimento dell'atto; ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del reato rileva il momento dell'emissione della fattura, trattandosi di reato istantaneo; la presenza di un'ulteriore finalità nell'azione delittuosa non incide sull'integrazione della suddetta fattispecie "attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui configurabilità è sufficiente il mero compimento dell'atto; nel delitto de quo il dolo è comunque ravvisabile allorché l'autore abbia la coscienza e volontà di emettere o di utilizzare fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti idonee a frodare il fisco, essendo irrilevante il concorrente fine diverso di ottenere indebiti contributi; l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte su redditi e sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 febbraio 2015, n. 6842 Ritenuto in fatto La C.A. di Torino con sentenza 17.3.2014 ha confermato la responsabilità penale di P.C.P. in ordine ai seguenti delitti: A) emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lvo n. 74/2000 contestato al capo A) con riferimento ad una...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2015, n. 6844. Risponde del reato sessuale in danno del figlio minore il genitore che, consapevole del fatto e nella possibilità di porvi fine, non si attivi per impedirlo ma tenga una condotta passiva, ricoprendo egli una posizione di garanzia a tutela dell'intangibilità sessuale del figlio stesso che rende operante la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma 2, c.p.; si è poi aggiunto che tale responsabilità a titolo di causalità omissiva ricorre allorquando sussistano le condizioni rappresentate: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante"; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l'evento
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 febbraio 2015, n. 6844 Ritenuto in fatto 1. V.F. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano di conferma della sentenza del Tribunale di Monza di condanna per il reato di cui agli artt. 40 e art. 609 quater c.p. in relazione ad atti...
Corte di Cassazione, sezione II,sentenza 17 febbraio 2015, n. 6847. L'art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) ha come finalità la tutela dei diritto dei creditore adempiente contro particolari, preordinati, successivi inadempimenti fraudolenti, consumati dalla controparte, di un'obbligazione di contenuto patrimoniale e di fonte contrattuale; inadempimenti realizzati con modalità tali da rendere inadeguata la tutela apprestata dalla legge civile. Il discrimine tra mero inadempimento di natura civilistica e commissione dei reato poggia sull'elemento ispiratore della condotta; con la conseguenza che il comportamento consistente nel tenere il creditore all'oscuro dello stato di insolvenza in cui si versa al momento di contrarre l'obbligazione ha rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, mentre l'inadempimento contrattuale non preordinato non costituisce tale delitto e ricade, normalmente, solo nell'ambito della responsabilità civile. La prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri ed univoci, ricavabili dal contesto dell'azione. Si è così affermato che anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di preordinata dissimulazione del proprio stato di insolvenza, quando sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato vi era l'intenzione di non far fronte agli obblighi conseguenti. Sintomo pregnante della condotta penalmente rilevante può anche essere il fatto che l'agente assuma un'obbligazione con un comportamento idoneo ad ingannare la controparte sulle sue reali intenzioni
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 febbraio 2015, n. 6847 Motivi della decisione La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 9 gennaio 2014, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Brindisi sezione distaccata di Francavilla Fontana che in data 26 aprile 2012 aveva condannato S.M. per truffa aggravata in danno...
Corte di Cassazione, sezione III, 26 gennaio 2015, n. 3384. In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il discrimine tra la condotta che costituisce concorso nel reato di illecita detenzione di stupefacenti e la condotta che, invece, da luogo all'autonomo reato di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, il quale deve essere valutato in concreto, per verificare se l'aiuto (che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente) consapevolmente prestato ad altro soggetto, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca solo dall'intenzione – manifestatesi attraverso individuabili modalità pratiche – di realizzare una facilitazione alla cessazione del reato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 26 gennaio 2015, n. 3384 Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – L’accusa mossa al ricorrente è di avere concorso, con il fratello L. , nella detenzione di un quantitativo netto di 909,303 gr. di eroina rinvenuta in una cisterna presso l’abitazione...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 gennaio 2015, n. 1381. Ai fini dell'art. 643 c.p. si richiede non solo l'abuso delle particolari condizioni del soggetto passivo, ma anche la sua induzione a compiere atti giuridici potenzialmente pregiudizievoli per sé o per altri, induzione intesa non già come semplice richiesta di compiere l'atto, bensì come apprezzabile attività di pressione morale, di suggestione o di persuasione, o comunque di spinta psicologica.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 14 gennaio 2015, n.1381 Ritenuto in fatto Con sentenza 12.12.2013 la Corte d’Appello di Torino confermava la condanna emessa il 5.5.11 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di T.L. alias M.L. (nata in (…)) e di I.P. per il delitto di circonvenzione di incapace continuata ed...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 febbraio 2015, n. 2021. L'immediatezza della contestazione disciplinare e la tempestività dell'irrogazione della relativa sanzione può in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso. Il requisito della specificità della previa contestazione dell'addebito, necessario nei licenziamenti disciplinari, non è integrato dalla certezza dei fatti addebitati ma dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge ossia a consentire al lavoratore una puntuale difesa, ed a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, per modo che non risulti incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi. In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, occorrendo verificare se tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 febbraio 2015, n. 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. GHINOY Paola – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2053. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sé insufficiente a far ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinché possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2053 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 gennaio 2015, n. 1711. In tema di circolazione stradale, l'articolo 2054 c.c., comma 2, non inibisce al giudice di merito di graduare, anche in caso di concorso di responsabilita', le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 gennaio 2015, n. 1711 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina L. – rel. Consigliere...