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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 marzo 2015, n. 1643. Le commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari, ai fini della valutazione dei candidati, devono tener conto di tutti i dati curriculari indicati dagli stessi (titoli e pubblicazioni), separando, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di un altrettanto congrua ed adeguata motivazione, esprimendo, quindi, il giudizio comparativo sui dati così motivatamente enucleati. L’oggetto della valutazione comparativa “analitica” dei titoli, deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli ed attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate. Ne deriva che il criterio metodologico da seguire dalla commissione riguarda la analiticità tipologica e non già la analiticità oggettuale, in funzione di un giudizio comparativo sulla significatività scientifica dei curricula presentati dai candidati

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 marzo 2015, n. 1643 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9016 del 2012, proposto da: Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore in carica, rappresentata...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 14247. I reati di violenza sessuale sono procedibili senza necessità di querela anche nell’ipotesi di collegamento investigativo rilevante a norma dell’art. 371, comma secondo, cod. proc. pen. con altra fattispecie procedibile di ufficio sul rilievo che la ragione della perseguibilità d’ufficio dei delitti contro la libertà sessuale non risiede nel disinteresse dello Stato al perseguimento degli stessi, ma nella necessità di bilanciare l’esigenza del perseguimento dei colpevoli con l’esigenza della riservatezza delle persone offese, data la particolarissima natura di tali reati, in relazione ai molteplici contesti socioculturali nei quali gli stessi possono essere commessi. Tale esigenza viene meno proprio nel caso in cui le indagini su fatti perseguibili d’ufficio abbiano attinto alla riservatezza delle persone offese per connessi reati sessuali, nel caso in cui questi siano stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, ovvero – e questo è il caso più frequente – se la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza o se la prova di più reati deriva anche parzialmente dalla stessa fonte

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 14247 Ritenuto in fatto 1. M.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 26 novembre 2013 con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale della medesima città, ha rideterminato in anni sette e mesi sei...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 14250. Reato di abbandono di animale (art. 727, II comma, c.p.) per chi lascia chiuso la povera vittima in auto per lungo tempo ad elevate temperature

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 14250 Ritenuto di fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha condannato i ricorrenti alla pena di 1100 € di ammenda ciascuno per avere violato gli artt. 727 e 651 c.p. Ai fini della comprensione dei motivi...