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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 luglio 2015, n. 31677. Nella diffamazione via internet, quando non sia possibile determinare il luogo di consumazione del reato, la competenza non va individuata con riferimento all’ubicazione dei server che ospitano i contenuti diffamatori bensì guardando al luogo dove i dati sono stati immessi nelle rete

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 21 luglio 2015, n. 31677 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente Dott. FUMO Maurizio – Consigliere Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 settembre 2015, n. 35797. L’astensione dalle udienze proclamata dalla “associazione di categoria dei magistrati onorari”, non ha e non può avere gli stessi effetti di quella degli avvocati, in quanto il difensore è un “soggetto processuale” cui spettano diritti e doveri diversi. Ciò comporta che il rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore o dell’imputato, come prescritto dall’art. 159 c.p., “sospende il corso della prescrizione” al pari dell’”astensione dalle udienze degli avvocati” riconducibile all’esercizio di un diritto, disciplinato dal “codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienze degli avvocati”. L’appartenenza del magistrato onorario all’ordine giudiziario non incide, rectius, non limita l’esercizio del suo diritto di astensione dalle udienze proclamato dalle associazioni di categoria. L’effetto, però, della “sospensione del processo” non comporta, in tal caso, l’operatività del microsistema relativo alla “sospensione del corso della prescrizione” configurato dall’art. 159 c.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 settembre 2015, n. 35797 Ritenuto in fatto 1. O.V. impugna la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, quale giudice di rinvio e in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di O. , limitatamente ai reati di appropriazione indebita...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 31 agosto 2015, n. 4049. Nel giudizio di appello, ove la notifica del ricorso effettuata in prime cure nei confronti del resistente, non si sia perfezionata, attesa la dizione “trasferito” riportata nella relata apposta in calce all’originale dell’atto, la sentenza impugnata deve ritenersi pronunciata nel difetto di contraddittorio con la parte controinteressata. Invero, tale sentenza va considerata del tutto irrituale, nella parte in cui, anziché ordinare l’integrazione del contraddittorio e consentire l’esercizio del diritto alla difesa, abbia accolto il ricorso principale, contestualmente disponendo la notifica via pec del ricorso di primo grado nei confronti del controinteressato. Il principio del doppio grado del giudizio rileva nei confronti di tutte le parti e va di regola rispettato: per l’art. 49, comma 2, del c.p.a. il giudice può non disporre l’integrazione del contraddittorio “nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato” e non anche quando intenda accogliere il ricorso. Ne discende la nullità della sentenza impugnata, in quanto resa in assenza del necessario contraddittorio

Consiglio di Stato sezione V sentenza 31 agosto 2015, n. 4049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 467 del 2014, proposto dalla s.r.l. Eu., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 agosto 2015, n. 4017. La mancata comparizione delle parti costituite all’udienza in camera di consiglio non può impedire la definizione del giudizio nel merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria che presiede all’indicato articolo del c.p.a. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo

Consiglio di Stato sezione III sentenza 26 agosto 2015, n. 4017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7911 del 2010, proposto da: Ad.Pe., rappresentato e difeso dall’Avv. Ra.Mi., con domicilio eletto presso lo stesso...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 luglio 2015, n. 14829. Illegittimo il licenziamento della lavoratrice con handicap – quando venga meno lo specifico settore nella società – e l’azienda non provveda a reintegrarla nella medesima sede

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 luglio 2015, n. 14829 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 agosto 2015, n.17271. La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati, tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 28 agosto 2015, n.17271 Ritenuto in fatto C.E., con atto notificato il 23 ottobre 2003, proponeva appello avverso la sentenza n. 19759 del 2003 con la quale il Tribunale di Roma condannava lo stesso a rimuovere entro quindici giorni la conduttura di scarico presente nel sottotetto dell’edificio in...