Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5036 del 2015, proposto da: Società C. – Ci.Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,...
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5409. Il ricorso all’azione di ottemperanza è ammissibile “anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza”. A norma dell’art. 114 c.p.a., è previsto che nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’art. 112 c.p.a., “il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza anche su richiesta del Commissario”. Orbene, da quanto esposto si evince che il ricorso “per ottenere chiarimenti” ha delle sue particolari specificità che conferiscono a tale strumento una natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza vera e propria. Invero, a prescindere da ogni altro profilo che pure contrassegna il giudicato, mentre l’azione di ottemperanza è esperita dalla parte già vittoriosa nel giudizio di cognizione o di altro giudizio ad essa equiparabile, ma richiede l’ottemperanza alle statuizioni rese nel giudizio di merito, il ricorso ex art. 112 c.p.a., comma 5°, consta di un’azione esecutiva di accertamento, finalizzata ad eliminare possibili incertezza nella fase di attuazione del rapporto processuale, definito con sentenza passata in giudicato
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5409 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8917 del 2014, proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comando Generale...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5408. Nel processo amministrativo è pienamente legittima la concessione da parte del giudice, anche d’ufficio, del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile allorché sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie concreta, a contrasti giurisprudenziali o al comportamento dell’amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5408 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2014, proposto da: Fe. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Ri., An. Sc., con...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 novembre 2015, n. 45268. In caso di atti sessuali reiterati nel tempo nei confronti di una persona affetta da grave ritardo mentale, la circostanza attenuante prevista dall’art. 609 bis ultimo comma c.p. per i casi di minore gravità non può essere esclusa sulla base della costatazione dei danni che la condotta ha cagionato ai rapporti familiari della persona offesa. Le relazioni interpersonali tra familiari costituiscono, invero, un aspetto irrilevante ed estraneo ai fini della concessione di questa diminuente speciale incentrata sulla tenuità della lesione arrecata al bene della libertà sessuale, rilevando a tale scopo unicamente il profilo personale della ridotta entità dei danni, anche psichici, subiti dalla persona offesa: se non sono vagliati questi aspetti, l’attenuante non può essere esclusa sulla base di altre valutazioni che non incidono sull’entità dell’offesa all’interesse protetto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 novembre 2015, n. 45268 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO Amedeo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. MENGONI Enrico...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 12 novembre 2015, n. 45230. Nonostante non sia pacifico se il giudice di pace possa auto-assegnarsi un termine diverso e maggiore di quello di quindici giorni per il deposito della motivazione (art. 32 D. Lgs. 28.8.2000, n. 274), qualora agisca in tal senso, senza notificare l’avviso di deposito della motivazione stessa, la proposizione dell’impugnazione nei termini di legge sana la nullità derivante dall’omissione, avvalendosi l’impugnante della facoltà al cui esercizio l’atto omesso e nullo era preordinato
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 12 novembre 2015, n. 45230 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere Dott. MICCOLI Grazi – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2015, n. 45190. Qualora sussistano i presupposti per l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata per consentire ai giudici di merito la valutazione conseguente. Nel caso in cui la Corte di cassazione ritenga, sulla scorta della sentenza impugnata, che i fatti contestati siano saldati dal vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tale circostanza è, di per sé, ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e, quindi, alla declaratoria di particolare tenuità del fatto, trattandosi di condotte abituali
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2015, n. 45190 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere Dott. LIGNOLA...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2015, n. 45184. Ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice di stalking, lo stato di ansia e di timore per la propria incolumità è da ravvisare allorquando il comportamento incriminato abbia avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, prescindendo da eventuali problemi pregressi sul piano psicologico di cui questa abbia sofferto
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2015, n. 45184 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. MICHELI Paolo...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 26 novembre 2015, n. 46992. E’ responsabile ai sensi dell’art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l’agente il quale, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, pur non rivestendo alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all’aggravamento dei rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell’evento, ancorché la condotta del cooperante in sé considerata appaia tale da non violare alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l’adesione intenzionale dell’agente all’altrui azione negligente, imprudente o inesperta, assumendo così sulla sua azione il medesimo disvalore che, in origine, è caratteristico solo dell’altrui comportamento
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 26 novembre 2015, n. 46992 Ritenuto in fatto 1. – P.F., S.F., R.R: e P.C. I., tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lipari n. 45 del 10.6.2013...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 47282. Riconosciuta l’applicabilità della scriminante specifica di cui all’art. 598, primo comma, cod. pen. (“Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative”) al delitto previsto dall’art. 343 cod. pen. (“Oltraggio a un magistrato in udienza”), escludendo ogni distinzione a seconda che ii destinatario delle espressioni offensive sia una parte privata (imputato; difensore; parte civile) o il pubblico Ministero. L’espresso orientamento muove dagli esiti interpretativi raggiunti dalla Corte di legittimità sui contenuti della scriminante dell’esercizio dei diritto di critica nei delitti contro l’onore, scriminante che come tale deve essere sostenuta dalla correttezza e dalla continenza delle espressioni utilizzate. Da siffatta premessa, la giurisprudenza di legittimità si è fatta portatrice della necessità che allorché la fattispecie contestata sia quella dell’oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 cod. pen.), le espressioni di dissenso portate all’operato di un magistrato dall’imputato, e più in generale da una parte privata, nel processo, siano scriminate dalla esimente speciale di cui all’art. 598, secondo comma, cod. pen., se rispettose del principio della continenza. Quest’ultimo resta in modo poi specifico contrassegnato, quanto a contenuti, dalla diretta ed immediata riferibilità dell’espressione utilizzata all’oggetto della controversia e dalla rilevanza funzionale della prima alle argomentazioni poste a fondamento della tesi prospettata dalla parte nel processo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 47282 Ritenuta in fatto 1. Con sentenza pronunciata in data 18.10.2013, la Corte di Appello di Trento, rigettando l’impugnazione proposta da A.B. avverso la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 09.07.2012, ha confermato la condanna dei prevenuto alla pena di un anno...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 novembre 2015, n. 44928. Il medico in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza, non può sindacare “a distanza” la valutazione del sanitario e sottrarsi alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza, ma deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. L’ urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formati, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato. Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell’alt. 328, comma 1 cod. pen, si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all’effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell’intervento del medico
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sentenza 19 novembre 2015, n. 44928 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Domenico Carcano – Presidente – Angelo Costanzo Angelo Capozzi Ersilia Calvanese – Relatore – Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto...