CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 12 novembre 2015, n. 45230

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente

Dott. BEVERE Antonio – Consigliere

Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazi – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 80/2011 GIUDICE DI PACE di SANT’AGATA DI MILITELLO, del 07/03/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con sentenza del 7 marzo 2014 (depositata in data 25 marzo 2014) il Giudice di Pace di Sant’Agata Militello affermava la responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di lesioni in danno di (OMISSIS), che aveva colpito con una testata al volto.

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, l’imputato ha proposto ricorso (depositato in data 14 maggio 2014) affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale, giacche’ il giudice di pace si e’ assegnato un termine per la motivazione della sentenza superiore rispetto a quello di 15 giorni previsto dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 32 e non si e’ provveduto alla notifica dell’avviso dell’intervenuto deposito della sentenza.

2.2. Con il secondo motivo e’ stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova. Evidenzia il ricorrente che il giudice di pace avrebbe travisato la prova, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa e trascurando la loro contraddittorieta’ con le altre risultanze processuali.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso non puo’ essere accolto.

1. Infondata e’ la prima doglianza.

1.1. Questa Corte in alcune pronunzie ha avuto modo di affermare che, “in tema di impugnazioni, la previsione di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 32 – per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale – non impedisce che quest’ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, stante il disposto normativo di cui all’articolo 2 del citato Decreto Legislativo, con la conseguente applicabilita’ dei termini di impugnazione previsti dall’articolo 585 cod. proc. pen. per le sentenze del Tribunale e della Corte di appello” (Sez. 5, n. 40037 del 10/07/2014, Petrella, Rv. 260301; Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014, P.C. in proc. C, Rv. 262737).

In numerose altre sentenze, anche di questa sezione, si e’ invece condivisibilmente affermato che “la previsione di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 32 – per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale – preclude la possibilita’ che quest’ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell’articolo 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare e’ comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell’avviso di deposito, ai sensi dell’articolo 548 c.p.p., comma 2 e articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera b) e comma 2” (Sez. 2, n. 10057 del 19/02/2015, Franchi, Rv. 262755; Sez. 4, n. 15697 del 19/02/2015, Soriani, Rv. 263142; Sez. 5, n. 43493 del 28/05/2014, Zampetta, Rv. 262955; Sez. 4, n. 21243 del 11/04/2014, Comi, Rv. 260297; Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014, P.C. in proc. C, Rv. 262737; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 252963).

1.2. Nel caso in esame, tuttavia, e’ irrilevante il fatto che giudice di pace si sia assegnato un termine per la motivazione della sentenza superiore rispetto a quello di 15 giorni previsto dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 32 e non si sia provveduto alla notifica dell’avviso dell’intervenuto deposito della sentenza.

Infatti, tale omissione non puo’ aver rilievo nell’ipotesi in cui sia stata proposta ritualmente impugnazione, in quanto l’eventuale nullita’ deve ritenersi sanata, considerato che l’interessato si e’ avvalso della facolta’ al cui esercizio l’atto omesso ed eventualmente nullo era preordinato. Orbene, nel caso in esame risulta che l’imputato era presente nel giudizio di primo grado e ha presentato il ricorso in cassazione con atto sottoscritto da difensore di fiducia appositamente nominato.

2. Il secondo motivo e’ inammissibile, per genericita’ e in quanto essenzialmente finalizzato ad una rivalutazione di elementi di fatto.

Va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificita’ del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificita’, che comporta, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), l’inammissibilita’ (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 – 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).

Va ricordato, inoltre, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’articolo 606 c.p.p., lettera e); la modifica normativa di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che puo’ essere solo di legittimita’ e non puo’ estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto e’ quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicita’ o contraddittorieta’ puo’ essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati; e’ percio’ possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorche’ si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Piu’ approfonditamente, si e’ affermato che la specificita’ dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l’ammissibilita’ per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali, attraverso l’utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo, lettera e). E cio’, sia perche’ la deducibilita’ per Cassazione e’ ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza, sia perche’ la puntuale indicazione di cui al punto c) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicche’ il concetto di mancanza di motivazione non puo’ essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l’analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).

Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi dedotti dal ricorrente si limitano a censurare proprio la sussistenza di prove a suo carico. Quanto dedotto e’ pero’ – come si e’ detto- del tutto generico e le censure sono formulate senza alcuna effettiva considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata.

L’assenza di un collegamento concreto con la motivazione della sentenza impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per il ricorso di legittimita’, che deve rivolgersi al provvedimento e non puo’ invocare una mera rilettura dei fatti. Peraltro, l’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicita’ e coerenza, anche nella valutazione dell’attendibilita’ della persona offesa.

A tal proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che “le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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