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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 21016, n. 496. In tema di inidoneità fisica al lavoro, l’impossibilità di utilizzazione di un apprendista in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute e con disponibilità di personale che possa fornire la necessaria formazione, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l’onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile però una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage” in ordine all’esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato. Se dunque l’impossibilità di utilizzazione del lavoratore deve essere provata dal datore di lavoro, costituendo uno degli elementi che costituiscono il presupposto di fatto ed il requisito giuridico per la legittimità dell’esercizio del potere di assegnazione delle mansioni nel caso di inidoneità lavorativa del lavoratore, peraltro, al datore di lavoro non può chiedersi una prova assoluta ed inconfutabile, atteso che la concreta possibilità di diverso impiego del dipendente può emergere solo nel contraddittorio con le parti. Se dunque il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziali, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse compatibili, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 gennaio 21016, n. 496 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente – Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 189. La notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata non è utilizzabile nel processo amministrativo, essendo esclusa, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis, del D.L. n. 179/12 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), solo all’esito della cui adozione detto meccanismo ha acquistato effettiva efficacia nel processo civile e penale (così come, per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, si è reso necessario stabilire le regole tecniche ed operative in materia di utilizzo della posta elettronica certificata anche per l’effettuazione di notificazioni relative a procedimenti giurisdizionali con recente decreto del Presidente 21 ottobre 2015 in G.U. n. 256 del 3 novembre 2015)

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III SENTENZA 20 gennaio 2016, n. 189 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2015, proposto da: Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, in persona del Ministro p.t., ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 50209. In tema di omesso versamento di IVA, il soggetto che subentri ad altri nella carica di liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, risponde del reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 quantomeno a titolo di dolo eventuale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 50209 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. SCARCELLA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 50201. La sottoscrizione da parte di un socio amministratore di una società in nome collettivo non esonera automaticamente gli altri soci amministratori dalle responsabilità fiscali, occorrendo invece accertare in concreto se gli altri soci svolgano attività gestionali in quella specifica materia e quale sia l’apporto concorsuale penalmente rilevante nella gestione della materia fiscale da parte dell’altro (o altri) socio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 50201 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. SCARCELLA...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 14 gennaio 2016, n. 92. Un comportamento di gruppo non esclude la possibilità di sanzionare col DASPO (una somma di) responsabilità individuali omogenee, qualora queste sia supportate da elementi diretti o presuntivi che consentono di affermare la inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli al comportamento di gruppo

Consiglio di Stato sezione III sentenza 14 gennaio 2016, n. 92 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6389 del 2015, proposto da: Ministero dell’Interno, Questura di (omissis); contro He. Mo.; per la riforma della...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 19 gennaio 2016, n. 161. L’installazione di pannelli in vetro ed alluminio su locali già chiusi per i restanti lati dai muri perimetrali dell’edificio preesistente determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente realizzabile, l’aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell’edificio stesso e come tale richiede il previo rilascio del permesso di costruire

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 19 gennaio 2016, n. 161 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 463 del 2015, proposto da: Al. Ed.; contro Comune di (omissis); per la riforma della sentenza del...