Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 aprile 2016, n. 16585 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 21 maggio 2015 la Corte di assise di appello di Napoli confermava quella pronunciata il 17 luglio 2014, all’esito di giudizio abbreviato, dal GUP del tribunale della stessa sede a carico di M.L. , giudicato...
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In tema di violazioni edilizie costituenti reato, il committente deve identificarsi in colui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo, anche senza esserne il proprietario o senza avere con lo stesso un rapporto giuridicamente qualificato; in altri termini, la paternità, esclusiva o in concorso con altri, dell’opera ben può essere attribuita anche a colui che, pur in assenza di titoli formali astrattamente legittimanti un potere decisionale, abbia, anche solo di fatto, la disponibilità del bene. Sicché, se con riguardo alla posizione di chi ricopra una veste già di per sé implicante la disponibilità formale del bene, la presunzione logica in tal modo derivante circa l’attribuibilità al medesimo dei lavori comporta, in capo all’accusa, un onere probatorio di minore portata perché in qualche modo coincidente con tale dato formale, con riguardo invece a chi tale qualifica formale non abbia, è necessario che sia fornita la prova degli elementi fattuali univocamente indicativi, in contrasto con l’apparente formale estraneità del soggetto, della disponibilità di fatto del bene coinvolto (nella fattispecie, dei fondo sul quale i manufatti sono stati edificati). Ed infatti, sia pure con riferimento alla situazione del coniuge mero comproprietario e non committente, si è affermato che la responsabilità per l’abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest’ultimo “in loco” e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2016, n. 16163.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 aprile 2016, n. 16163 Ritenuto in fatto 1. R.F.S. e C.A. hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo di conferma della sentenza dei Tribunale di Agrigento di condanna per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) dei d.P.R. n. 380...
La notifica di un atto processuale si intende perfezionata per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della notifica esige che la consegna della copia dell’atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente ad errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante. Pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell’adempimento, ma soltanto in caso di mancato compimento del procedimento notificatorio, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 aprile 2016, n. 7826.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 20 aprile 2016, n. 7826 Fatto e diritto 1: Era depositata in Cancelleria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. la seguente relazione: «1.-Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da SIREC srl avverso la sentenza del Tribunale di Roma,...
Nel divorzio, la durata del matrimonio non esclude necessariamente il diritto all’assegno. Fanno eccezione a questa regola i soli casi in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi per la troppo breve durata del vincolo. Corte di Cassazione, sezione VI, rdinanza 11 marzo 2016, n. 4797.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Ordinanza 11 marzo 2016, n. 4797 E’ stata depositata la seguente relazione: 1) La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7.1.2014, ha parzialmente accolto l’appello proposto da A.B. contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio...
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, cosi percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 aprile 2016, n.15989
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 19 aprile 2016, n.15989 Ritenuto in fatto Con sentenza del 9.2.2015 il Tribunale di Avellino assolse F.S. dal reato di truffa in danno dell’I.N.P.S. perché il fatto non sussiste. Ad avviso del primo giudice, nel caso in esame, non sarebbe configurabile il reato di truffa, in quanto l’I.N.P.S....
La decadenza del permesso di costruire, a causa del decorso dei termini entro i quali i lavori avrebbero dovuto iniziare e concludersi, ha natura dichiarativa, con efficacia “ex tunc” di un effetto che si verifica direttamente. La sentenza ha precisato che questa deve essere l’esatta interpretazione dell’articolo 15, comma 2, del dpr. 380/2001, nell’inciso: “(…) il permesso decade di diritto per la parte non eseguita” a meno che “anteriormente alla scadenza, venga chiesta una proroga”. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 15 aprile 2016, n. 1520.
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 15 aprile 2016, n. 1520 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 1189/2015 RG, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gi. Ca., con...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 15 aprile 2016, n. 1532. La responsabilità precontrattuale sorge quando tra le parti erano in corso trattative, giunte ad un punto tale da far sorgere il ragionevole affidamento per la conclusione del contratto, ed una parte interrompa queste trattative senza un giustificato motivo. La sentenza ha anche precisato che questa responsabilità può sorgere nella fase successiva alla scelta, e che il recesso dalle trattative da parte della pubblica amministrazione comporta la violazione dei doveri di buona fede, correttezza, lealtà, ed anche dell’affidamento del privato
Consiglio di Stato sezione III sentenza 15 aprile 2016, n. 1532 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
È stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione se è compatibile con la normativa comuniTARia quella nazionale che impedisce all’operatore economico di indicare altra impresa al posto di quella originariamente indicata quale “impresa ausiliaria”. L’ordinanza ha rilevato che l’operatore economico è escluso dalla gara per un fatto che non è a lui riconducibile, né oggettivamente, né soggettivamente. Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 15 aprile 2016, n. 6073.
Consiglio di Stato sezione IV ordinanza 15 aprile 2016, n. 6073 REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 6073 del 2015, proposto da: Ca. Co. S.r.l., con sede in Caserta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale...
Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo di modo che sussiste violazione dell’art. 83 del c. contr. pubbl., in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, atteso che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell’operato dell’ amministrazione da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 aprile 2016, n. 1556.
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 20 aprile 2016, n. 1556 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9397 del 2014, proposto dalla società Gs. – Gr. Se. As. s.p.a., in persona del legale rappresentante...
L’art. 275, comma 1-bis c.p.p. consente al giudice che emesso la sentenza di condanna di adottare una misura custodiale a carico dell’imputato anche a distanza di mesi dalla pronuncia di merito purché la motivazione dia conto dell’esistenza delle esigenze di cautela malgrado il tempo trascorso dalla commissione del fatto e a condizione che non affermi apoditticamente l’esistenza del pericolo di fuga in ragione della sola entità della pena inflitta. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 6 aprile 2016, n. 13750.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 6 aprile 2016, n. 13750 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente Dott. CARCANO Domenico – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere Dott. SCALIA Laura...