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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 febbraio 2016, n. 1869. Ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. ristrutturazione per sovraindebitamento), la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l’attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l’art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all’art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 1 febbraio 2016, n. 1869 I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente, invocando rimpianto generale della l. n.3 del 2012 e la sua complessiva violazione, assumeva la qualità di consumatore a pieno titolo, così contestando le qualificazioni negative rispetto...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 28 gennaio 2016, n. 340. Ai sensi dell’art. 263, c. 2, d.P.R. n. 207/2010, i servizi di cui all’art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010 (attinenti all’architettura e all’ingegneria), valutabili ai fini dell’integrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono essere iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. La prescrizione dell’ultimazione dei servizi nel periodo di riferimento risponde alla ratio che solo i servizi ultimati – sebbene relativi ad appalti di lavori ancora in corso – ed attestati nelle forme di legge danno la garanzia dell’idoneità e dell’affidabilità tecnico-organizzativa e professionale del concorrente, mentre le prestazioni professionali non ultimate (da non confondere con i lavori ancora in corso cui le prestazioni di ingegneria o architettura si riferiscono) potrebbero risultare svolte in modo irregolare o non conforme alle regole d’arte o alle condizioni contrattuali

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 28 gennaio 2016, n. 340 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9224 del 2015, proposto da: Ente Parco Regionale del Partenio; contro B. s.r.l., anche in qualità di...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 346. Benché il contratto di avvalimento non possa essere ricondotto ad alcuna specifica tipologia, tanto che ne è stata più volte ribadita la sua atipicità lasciata all’autonomia negoziale delle parti, la prova dell’effettiva disponibilità delle risorse dell’ausiliario da parte dell’ausiliato comporta, però, la necessità che il contratto si sostanzi in relazione alla natura ed alle caratteristiche del singolo requisito, e ciò soprattutto nei settori dei servizi e delle forniture, dove non esiste un sistema di qualificazione a carattere unico ed obbligatorio, come accade per gli appalti di lavori, ed i requisiti richiesti vengono fissati di volta in volta dal bando di gara. Le regole dettate dall’art. 49 del d. lgs. 163/2006 e dall’art. 88 del d.P.R. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono, quindi, essere interpretate meccanicamente né secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis

  Consiglio di Stato sezione III sentenza 29 gennaio 2016, n. 346 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7039 del 2015, proposto da: GA. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; contro Ga. Ho....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 gennaio 2016, n. 882. Non costituisce motivo grave che, se accertato, può legittimare la concessione di permesso al detenuto a norma dell’art. 30 dell’Ordinamento penitenziario la necessità di trascorrere un breve periodo di tempo con il coniuge, al fine di consumare un rapporto sessuale da parte di detenuto che si trovi sottoposto al regime del c.d. carcere duro

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 gennaio 2016, n. 882 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente Dott. MAZZEI Antonella P – rel. Consigliere Dott. CASA Filippo – Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 gennaio 2016, n. 819. Non prevedendo il reato di cui all’art. 2, d. lgs. n. 74 del 2000 alcuna soglia di punibilità, legittimo deve ritenersi il sequestro disposto in quanto strumentale all’accertamento di tale reato

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 gennaio 2016, n. 819 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRILLO Renato – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 gennaio 2016, n. 557. Con riguardo alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, revocatorio non può considerarsi né l’errore di diritto né qualsiasi errore di fatto, ma soltanto l’errore di fatto – riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità – che si risolva in una alterata percezione dei fatti di causa

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 15 gennaio 2016, n. 557 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere Dott. FEDERICO Guido – Consigliere Dott. IANNELLO...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 gennaio 2016, n. 576. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell’art. 43, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 15 gennaio 2016, n. 576 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere Dott. GRECO Antonio – Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. IOFRIDA...