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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 gennaio 2016, n. 1314. A seguito della presentazione della domandata parte del terzo creditore di ammissione di credito ipotecario a valere sui beni come innanzi confiscati ai sensi dell’art. 12-quinquies l. 356/1992 – nel risolvere il conflitto di competenza tra il tribunale e la Corte di assise, individuata come giudice dell’esecuzione giacchè giudice che aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo – si è affermato, da un lato, che il giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca prevista dal comma 199 della l. 24 dicembre 2012, n. 228 è il tribunale delle misure di prevenzione presso l’autorità giudiziaria che ha disposto la confisca stessa e non già il giudice dell’esecuzione di cui all’art. 665 c.p.p. e, dall’altro, che competente a conoscere la domanda proposta dal terzo creditore in buona fede, titolare di garanzia reale sul bene confiscato, è il tribunale delle misura di prevenzione presso l’autorità giudiziaria che ha disposto la confisca stessa.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 gennaio 2016, n. 1314 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente Dott. BONITO Francesco M. – rel. Consigliere Dott. MAZZEI Antonella – Consigliere Dott. CASA Filippo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 gennaio 2016, n. 1006. Pur in presenza di un ricorso inammissibile e privo di motivi relativi al trattamento sanzionatorio, è stata applicata d’ufficio la legge sopravvenuta più favorevole che ha interessato l’art. 73 co. 5 del Dpr 309/90, ed è stata annullata senza rinvio la sentenza impugnata, pronunciata prima della modifica legislativa, essendo nel frattempo maturato il termine massimo di prescrizione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 13 gennaio 2016, n. 1006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D’ISA Claudio – Presidente Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 gennaio 2016, n. 1186. Anche ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro richiesta per l’attribuzione dell’assegno ordinario di invalidità previsto dall’art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, assume rilievo il carattere usurante dell’impegno in attività confacenti alle attitudini dell’interessato

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 22 gennaio 2016, n. 1186 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro – Presidente Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 22 gennaio 2016, n. 1175. In materia di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima, non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 22 gennaio 2016, n. 1175 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio – Presidente Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 gennaio 2016, n. 1099. E’ nullo il lodo arbitrale, per violazione del principio del contradditorio, nel caso in cui gli arbitri abbiano omesso di rendere edotte le parti circa il carattere perentorio dei termini dagli stessi fissati per la formulazione dei quesiti e la proposizione delle istanze istruttorie

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 gennaio 2016, n. 1099 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 gennaio 2016, n. 1078. La semplice revisione di un modello di accordo già esistente non può essere ricondotta nella voce “assistenza e redazione dei contratti”, essendo qualificabile come attività di consulenza

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 gennaio 2016, n. 1078 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott. CRISCUOLO Mauro...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 febbraio 2016, n. 4374. Se è vero che l’asta di una bandiera è idonea ad essere utilizzata per l’offesa alla persona, è altrettanto vero che la sua detenzione risulta astrattamente giustificata in relazione all’evento sportivo e che sono le concrete circostanze di tempo e di luogo a determinarne l’utilizzo illecito, per l’effettiva destinazione dello strumento all’offesa delle persone

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 febbraio 2016, n. 4374 Ritenuto in fatto 1. S.G. era condannato dal Tribunale di Salerno alla pena di mesi sei di reclusione, ai sensi dell’art. 6 bis comma 10 legge 13 dicembre 1989 n. 401, perché, nel corso di uno scontro tra opposte tifoserie, aveva in mano...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio 2016, n. 4649. L’art. 38 cod. proc. pen., nel disciplinare i termini e le forme per la presentazione della dichiarazione di ricusazione, stabilisce, al primo comma, che “La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell’udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del giudice”. II secondo comma della medesima disposizione, nel completare la disciplina relativa ai termini di presentazione della dichiarazione di ricusazione, prevede che “Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza”. Le due previsioni, tra loro complementari, devono, onde renderle tra loro compatibili, essere riferite alla derivazione della dedotta causa di ricusazione da atti processuali (come tale da ritenersi conosciuta dall’imputato), o da situazioni esterne al processo (con la conseguente applicabilità del termine di tre giorni stabilito dalla prima parte del comma 2 dell’art. 38 cod. proc. pen.), in quanto la previsione dei primo comma, nello stabilire termini fissi con riferimento alle varie fasi processuali (con la clausola di chiusura dell’ultima parte dei primo comma, circa la necessaria presentazione della dichiarazione prima dei compimento dell’atto da parte del giudice), presuppone la conoscenza della causa di ricusazione da parte dell’imputato (a cui carico pone l’onere di presentare la dichiarazione entro detti termini), e dunque la sua derivazione ex actis; la previsione dei secondo comma della medesima disposizione, alternativa e complementare rispetto a quella del primo comma, contiene una ulteriore clausola di chiusura della disciplina relativa al termine di presentazione della dichiarazione di ricusazione, da riferirsi alle diverse ipotesi nelle quali, successivamente alla scadenza dei termini di cui al prima comma, la causa sia sorta o divenuta nota, cioè alla ipotesi in cui la causa non emerga ex actis (con la conseguente presunzione di conoscenza da parte dell’imputato), ma aliunde, da situazioni esterne al processo sorte o divenute note successivamente alla scadenza dei termini stabiliti dal primo comma, con la conseguente impossibilità di presentare la dichiarazione nel rispetto di detti termini e la previsione della possibilità di presentarla, indipendentemente dalla fase processuale, entro tre giorni o, se sia sorta o divenuta nota durante l’udienza, prima della conclusione della stessa. Ne consegue l’applicabilità dei termini stabiliti dalla prima parte del comma 2 dell’art. 38 cod. proc. pen. solo allorquando la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, in ragione della sua derivazione da situazioni esterne al processo.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio 2016, n. 4649 Ritenuto di fatto 1. Con ordinanza del 20 luglio 2015 la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Reggio Emilia presentata da A.N., condannandolo al pagamento della somma di euro...