Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 21 gennaio 2016, n. 1078

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17479-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 750/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2015 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7/1/2003 la (OMISSIS) S.p.A proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5068/2003 emesso dal Tribunale di Firenze con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell’avvocato (OMISSIS) della somma di euro 44.039,31 quale compenso per l’attivita’ professionale svolta dal legale nell’interesse dell’opponente nel periodo settembre -novembre 2001, consistente nella redazione di un nuovo contratto -tipo da sostituire alla contrattualistica precedentemente in uso presso la societa’ opponente per la regolamentazione dei rapporti con i fornitori. La societa’ sosteneva che in realta’ l’incarico non concerneva la redazione di un nuovo contratto-tipo, ma unicamente la revisione dei modelli gia’ esistenti, con esclusivo riferimento alle modifiche rese necessarie dalla nuova legge sulla subfornitura e dai meccanismi di ispezione delle lavorazioni eseguite. In ogni caso l’attivita’ svolta non poteva essere ricondotta nella voce tariffaria relativa alla “assistenza e redazione di contratti”, trattandosi in realta’ di una prestazione di consulenza di cui al punto 1 lettera d) delle stesse tariffe. In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, non potevano trovare applicazione i valori massimi tariffari ne’ poteva giustificarsi il raddoppio del massimo dell’onorario previsto dall’articolo 4, comma 2 delle tariffe extragiudiziali.

Reso l’interrogatorio formale da parte dell’opposto e sentiti testimoni, il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1670 del 5/5/2005 accoglieva parzialmente l’opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava la (OMISSIS) S.p.A al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 12.935,40, oltre accessori di legge. In motivazione si confermava l’esistenza di un incarico di redazione di un nuovo contratto-tipo, ma tuttavia, pur essendo corretto lo scaglione di valore considerato ai fini del calcolo degli onorari, si riteneva impossibile la loro determinazione nel massimo ed il successivo raddoppio.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’avvocato (OMISSIS), insistendo per l’integrale rigetto dell’opposizione, assumendo la correttezza della determinazione degli onorari cosi’ come contenuta nel ricorso introduttivo.

La societa’ appellata proponeva a sua volta appello incidentale ribadendo l’erroneo inquadramento dell’attivita’ professionale svolta da parte del professionista.

La Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 750 del 11/5/2010, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, rideterminava l’importo dovuto a titolo di compenso nella cifra di euro 4.957,56 e condannava l’appellante alla restituzione in favore dell’appellata della maggior somma incassata in esecuzione della sentenza riformata.

I giudici di appello ritenevano fondato l’appello incidentale e concludevano nel senso che l’attivita’ svolta da parte del ricorrente non rientrava tra quelle di assistenza per la redazione di un nuovo contratto, ma era consistita nella consulenza per l’adeguamento di un contratto gia’ esistente, sicche’ andava liquidata secondo i criteri previsti dalle tariffe professionali per le prestazioni di consulenza di cui al punto 1 lettera b).

Avverso tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi e resiste con controricorso la societa’ intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omessa ovvero insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, assumendosi che la Corte di merito avrebbe escluso l’applicabilita’ nella fattispecie della previsione di cui all’articolo 2 lettera f delle tariffe stragiudiziali, approvate con Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, omettendo dichiaratamente di esaminare i documenti e i testi contrattuali in atti. Secondo il ricorrente la motivazione adottata da parte del giudice di appello sarebbe meramente apparente o addirittura inesistente in quanto viene data per scontata la disponibilita’ del testo negoziale precedentemente utilizzato dall’intimata per regolare i rapporti quali quelli sottoposti all’esame del ricorrente, l’assenza di modificazioni di alcune clausole e l’inserimento di alcune pattuizioni standard, assumendosi altrettanto erroneamente che cio’ escluderebbe l’idoneita’ del testo contrattuale predisposto dall’ (OMISSIS) a configurarsi come contratto nuovo.

A tal fine, e per confortare tale asserzione, il ricorrente ha riportato in ricorso tutte le clausole gia’ presenti nei preesistenti contratti e poi riprodotte nella bozza contrattuale preparata dallo stesso ricorrente su incarico della societa’, nonche’ le clausole contrattuali che concernono aspetti negoziali presenti anche nella suddetta bozza, ma caratterizzate da un contenuto sostanzialmente diverso, ed infine le clausole del tutto diverse dal testo precedentemente utilizzato dalla (OMISSIS). Conclude pertanto nel senso che la disamina comparata fra il testo originario e quello predisposto, dovrebbe condurre senza ombra di dubbio a ravvisare una radicale diversita’ fra i due testi, non potendo in alcun modo trovare applicazione i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 4842 del 1989, che concerneva a ben vedere un’ipotesi del tutto diversa da quella in esame.

Alla luce di tale precisazione puo’ pero’ reputarsi che lo stesso ricorrente non contesti la correttezza dell’interpretazione della norma e precisamente della previsione tariffaria che distingue, nell’ambito delle attivita’ stragiudiziali svolte dall’avvocato tra quella di assistenza e quella di consulenza, interpretazione che si e’ risolta nell’affermazione secondo cui l’attivita’ consistente non nella redazione ex novo di un contratto, cioe’ nella attivita’ creativa e nella traduzione in termini tecnico – giuridici delle pattuizioni delle parti, ma semplicemente nell’esaminare precedenti accordi ricevuti in copia, nello studiare le possibili tutele degli interessi del proprio cliente e nell’esprimere i suggerimenti richiesti attraverso la riformulazione dell’accordo sulla falsariga del precedente, va inquadrata tra le prestazioni di consulenza di cui al punto 1, lettera B) (pareri scritti), della tabella allegata alla tariffa forense in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m 31 ottobre 1985 (previsione sostanzialmente identica a quella applicabile nel caso de quo), con conseguente liquidazione del compenso secondo le percentuali ivi stabilite, e non gia’ tra le prestazioni di cui al punto 2, lettera G), della tabella medesima, che contempla l’attivita’ di assistenza nella redazione dei contratti.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della previsione tariffaria assumendosi che, ogni qualvolta si e’ operata una sostanziale significativa modifica di un testo negoziale preesistente, l’onorario da riconoscere all’avvocato sia quello relativo alla redazione di contratti, e quindi all’attivita’ di assistenza, e non anche quello invece concernente l’attivita’ di consulenza.

I motivi, da esaminare congiuntamente attesa la loro connessione, evidenziata dalla stessa formulazione, devono ritenersi infondati in quanto surrettiziamente finalizzati a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa, attivita’ questa preclusa al giudice di legittimita’, non dovendosi pero’ trascurare anche la considerazione secondo cui non risulta formalmente contestata la considerazione del giudice di appello, per la quale la previsione tariffaria in tema di assistenza non sarebbe in ogni caso invocabile, nel caso in cui, come accaduto nella fattispecie, la prestazione professionale sia stata resa in vista della predisposizione ovvero adeguamento di contratti – tipo, destinati cioe’ a disciplinare dei rapporti contrattuali rivolti ad un numero indeterminato di futuri contraenti.

Il giudice di merito invero, nell’esercitare il proprio potere di ricostruzione dei fatti di causa, ha esposto in motivazione che l’attivita’ svolta dall’appellante si era risolta nel redigere ed inviare al cliente una bozza di contratto-tipo per i fornitori che modificava, secondo le indicazioni della committente, il precedente contratto-tipo, e che a tal fine furono rimesse al ricorrente anche copie dei contratti preesistenti da modificare. Inoltre ha aggiunto che alcune delle clausole dei contratti preesistenti furono riportate nel loro identico tenore, come peraltro confermato da parte dello stesso (OMISSIS) anche in questa sede, nella bozza predisposta, emergendo che altre clausole erano invece relative a contratti di fornitura standard, privi di uno specifico riferimento alle concrete prassi operative commerciali della committente. Nel proseguire nella motivazione, dopo aver ritenuto che l’assistenza al cliente per la redazione di un contratto deve consistere nell’attivita’ di recepimento delle necessita’ negoziali del cliente e nella predisposizione originale e senza parametri di riferimento, di un testo negoziale autonomo che risponda alle medesime, e sia pertinente ad uno specifico negozio non riferibile ad un numero indeterminato di ipotesi contrattuali, ha concluso nel senso che la proposta di modifiche e di aggiornamento di uno schema gia’ predisposto di contratto-tipo, non implica attivita’ di assistenza per la redazione del contratto, ma una semplice attivita’ di consulenza per l’adeguamento di esso. Alla luce di tale iter argomentativo, non appare possibile ravvisare un’ipotesi di motivazione assente ovvero insufficiente, avendo il giudice del merito, previa analisi e valutazione dei fatti di causa, estrinsecato in maniera logica e coerente le ragioni in base alle quali ha ritenuto di sussumere la fattispecie nell’ambito della previsione normativa applicata, conformemente all’interpretazione di quest’ultima offerta da parte del giudice di legittimita’.

I motivi di ricorso pertanto si risolvono nella sollecitazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, assumendosi in realta’ che la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato l’attivita’ professionale svolta, omettendo di prendere in considerazione il complessivo tenore della bozza predisposta dal ricorrente, a confronto con il testo dei contratti preesistenti.

In realta’ il vizio deducibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non puo’ risolversi nella denuncia della difformita’ della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza la (dedotta) erroneita’ della decisione non puo’ basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed e’ sottratta al controllo di legittimita’ della Cassazione.

Inoltre la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimita’ di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito.

Ed infatti, se gli unici rilievi attinenti all’articolo 360 c.p.c., n. 5, possono concernere la correttezza giuridica della motivazione o la coerenza logico-formale (logico-giuridica) della stessa (Cass. 27197/11; Cass. SU 5802/98; 17477/07; 21224/10; 24679/13; 12988/13), appare alla Corte evidente come in realta’ i motivi non contestila motivazione sotto tale profilo ma investano ancor piu’ a monte la valutazione delle circostanze fattuali (nella fattispecie i testi contrattuali) che viceversa e’ rimessa esclusivamente al giudice del merito.

Analoghe considerazioni debbono essere svolte anche per il secondo motivo di ricorso che, pur all’apparenza denunciando una violazione di legge, in concreto sollecita una diversa ricostruzione dei fatti di causa. Conclusivamente il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’intimata che liquida in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *