Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 22 gennaio 2016, n. 1175

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25488-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 07/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Brescia (OMISSIS) – notifico’ alla sig.ra (OMISSIS) avviso di liquidazione col quale recuperava la maggiore imposta di registro dovuta, con applicazione d’interessi e sanzioni, in relazione all’atto registrato il 24 aprile 2002, con il quale essa aveva acquistato ad uso di abitazione un immobile sito nel Comune di (OMISSIS) piu’ compiutamente descritto in atti, per il quale aveva beneficiato dell’agevolazione c.d. prima casa.

L’Ufficio con detto atto ritenne, infatti, intervenuta la decadenza della contribuente dal beneficio, in ragione del fatto che si trattava d’immobile di lusso, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 6, in quanto avente superficie, riferita peraltro a quella catastale, di mq 564. L’avviso di liquidazione fu impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Brescia, che rigetto’ il ricorso.

Sull’appello proposto dalla contribuente avverso detta decisione, la CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 232/63/09, depositata il 7 settembre 2009, affermata l’ammissibilita’ della produzione di nuovi documenti in appello, in riforma dell’impugnata pronuncia, accolse l’originario ricorso della contribuente, ritenendo che per mezzo della documentazione prodotta la contribuente avesse dimostrato che il calcolo della superficie utile fosse inferiore a mq 240, dovendo pertanto attribuirsi all’immobile la qualifica di immobile non di lusso. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate in forza di quattro motivi. La contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, ex articolo 360 c.p.c., n. 3” nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, senza avvedersi che nella fattispecie in oggetto la produzione di nuovi documenti in sede di gravame avverso la decisione di primo grado era correlata all’introduzione di un nuovo tema d’indagine rispetto a quello originariamente dedotto in giudizio.

2. Con il secondo motivo, che costituisce logico sviluppo del primo, l’Amministrazione ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, ex articolo 360 c.p.c., n. 4”.

Secondo la ricorrente, infatti, con l’atto d’appello la contribuente avrebbe introdotto un nuovo tema d’indagine rispetto a quello oggetto dell’atto d’impugnazione dell’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Brescia, con il quale, a dire dell’Amministrazione, la contribuente si sarebbe limitata a contestare l’erroneita’ del calcolo della superficie catastale come indicata dall’Amministrazione finanziaria a fondamento della pretesa impositiva nell’avviso di liquidazione.

Solo con il ricorso in appello ed in ragione della nuova documentazione ivi allegata la contribuente avrebbe rilevato che il parametro di riferimento ai fini dell’attribuzione della natura di lusso dell’immobile era quello della superficie utile complessiva, cosi’ introducendo un’eccezione nuova estranea all’originario thema decidendum, della quale il giudice d’appello avrebbe dovuto, anche d’ufficio, dichiarare l’inammissibilita’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57.

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura ancora la sentenza impugnata per “insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, assumendo l’inidoneita’, sul piano logico, a dar conto della decisione assunta, della statuizione della CTR nel riferimento alla sola certificazione datata 2 marzo 2009 come in grado di rispecchiare la situazione dello stesso immobile alla data del suo acquisto, avvenuto il 24 aprile 2002.

4. Analoga censura e’ sviluppata dalla ricorrente nel quarto motivo, denunciandosi il vizio d’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe privilegiato ai fini della decisione una perizia di parte, “fonte di prova di cui non e’ dato conoscere l’acquisizione”, peraltro contestata dall’Amministrazione nel giudizio di merito, laddove “sarebbe stata necessaria una piu’ approfondita disamina dei singoli documenti per giustificare il convincimento finale di trovarsi in presenza di un’immobile dalla superficie catastale di mq 360 ma dalla superficie utile inferiore a mq 240”.

5. In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione d’improcedibilita’ del ricorso per omesso deposito unitamente al ricorso medesimo degli atti processuali sui quali esso si fonda, richiamati integralmente i principi in materia espressi da Cass. civ. sez. unite 3 novembre 2011, n. 22276, sopravvenuta alla notifica del controricorso da parte della contribuente.

6. I primi due motivi, tra loro strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati.

L’Amministrazione ricorrente assume che solo con il ricorso in appello la contribuente avrebbe censurato la legittimita’ dell’avviso di liquidazione, fatta salva dalla decisione di primo grado, sotto il profilo dell’erroneo riferimento alla superficie catastale, anziche’ alla superficie utile, che deve superare i mq 240 ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 6, ai fini del riconoscimento della natura di lusso dell’immobile, giustificativa della decadenza dall’agevolazione c.d. prima casa e, quindi, per supportare tale nuovo tema d’indagine, precluso in ragione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, avrebbe depositato in grado d’appello nuovi documenti, la cui produzione, in quanto finalizzata alla prova di fatti estranei all’originario thema decidendum, doveva essere ritenuta dalla CTR inammissibile.

6.1. In primo luogo deve osservarsi che il ricorso e’ in proposito carente in relazione al requisito dell’autosufficienza.

L’Agenzia delle Entrate non riporta, neppure in sintesi, il contenuto del ricorso di primo grado al fine di consentire la comparazione con l’atto d’appello nel quale, per la prima volta, a dire della ricorrente, la contribuente avrebbe introdotto il riferimento al parametro (corretto ai fini dell’attribuzione o meno della caratteristica di lusso all’unita’ immobiliare in questione) della superficie utile complessiva, essendosi limitata, in primo grado, a contestare l’erroneita’ del calcolo della superficie catastale.

Peraltro, dall’esposizione dei fatti di causa quali riportati dalla contribuente in controricorso e’ dato evincere che, se e’ vero che, al fine di far valere il dedotto vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione, che faceva riferimento alla superficie catastale, essa ha anche eccepito l’erroneita’ nel calcolo di detta superficie, nondimeno (pag. 4 del ricorso originario come riportato dalla contribuente), essa aveva specificamente indicato che la superficie di cui doveva tenersi conto era quella “netta di mq 178,66 dei locali residenziali dell’immobile, quali previsti dal d.m. 02/08/1969, punto 6 (e quindi esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina)”.

Ne consegue che l’assunto dell’Amministrazione ricorrente, che adduce l’introduzione di un’eccezione nuova in appello da parte della contribuente, che come tale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dalla CTR, e’ infondato, avendo essa, sin dal primo grado di giudizio, impugnato l’avviso di liquidazione sia per vizio di motivazione – nella parte in cui la decadenza era connessa all’indicazione di una superficie catastale di mq 560 – sia per insussistenza del presupposto della maggiore pretesa impositiva, per essere la superficie utile dell’immobile, calcolata secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 6, inferiore a mq 240.

6.2. Ulteriore corollario di tale rilievo e’ la conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso con il quale l’Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58.

Escluso che i nuovi documenti prodotti nel secondo grado di giudizio dalla contribuente (modello unico informatico di accertamento della proprieta’ immobiliare urbana e visura catastale aggiornata) allegati al ricorso in appello fossero funzionali a supportare, sul piano probatorio, un’eccezione nuova, se ne deve ritenere legittima la produzione in appello in conformita’ ad indirizzo costante della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in materia di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialita’ espresso dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 1, comma 2, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima, non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’articolo 345 c.p.c., comma 3, potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado” (tra le molte Cass. civ. sez. 5, 27 marzo 2013, n. 7714; Cass. civ. sez. 5, 16 settembre 2011, n. 18907; Cass. civ. sez. 5, 20 febbraio 2006, n. 3611; piu’ di recente, sul limite temporale della produzione in appello di nuovi documenti in relazione al disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32 in virtu’ del rinvio operato dall’articolo 61 dello stesso decreto alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se compatibili, cfr. Cass. civ. sez. 24 febbraio 2015, n. 3661).

I primi due motivi di ricorso sono pertanto infondati e vanno disattesi.

7. Ugualmente possono essere esaminati congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali l’Amministrazione ricorrente lamenta carenza di motivazione della sentenza impugnata, ritenuta insufficiente in relazione ai due diversi profili: a) per avere fondato l’accertamento di fatto in forza del quale e’ stata esclusa la natura di lusso dell’immobile in oggetto sulla sola certificazione datata 2 marzo 2009 come in grado di rispecchiare la situazione dello stesso immobile alla data del suo acquisto, avvenuto il 24 aprile 2002; b) per avere privilegiato tra le fonti di prova la perizia di parte prodotta dalla contribuente, sebbene contestata dall’Amministrazione, dovendo l’accertamento essere basato sull’analisi dei singoli documenti dai quali effettivamente poter desumere l’entita’ della superficie utile complessiva dell’unita’ immobiliare in oggetto.

Entrambi i motivi sono inammissibili, prima ancora che infondati. 7.1. Premesso che per costante giurisprudenza di questa Corte non e’ necessario, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di motivazione, che la decisione faccia analitico riferimento a tutti gli elementi di prova acquisiti in giudizio, purche’ il giudice dia conto, quanto alla formazione del suo libero convincimento, del percorso logico che l’ha condotto a privilegiare quelli ritenuti decisivi ai fini della risoluzione della controversia, deve osservarsi, nella fattispecie in esame, riguardo al primo profilo, che la CTR ha espressamente dato conto della rilevanza, ai fini della decisione, della documentazione catastale prodotta, dando atto che il supporto planimetrico allegato all’atto d’appello, se descrive la situazione dell’immobile al 2 marzo 2009, specifica altresi’ che esso e’ stato oggetto di “ristrutturazione totale nel 2000”, sicche’ nella parte in cui non da evidenza di ulteriori interventi successivi, “esso certifica che lo stato dei luoghi non e’ mutato da tale data e dunque non vi e’ motivo per ritenere che la condizione dell’immobile all’atto dell’acquisto (nel 2002) fosse diversa rispetto” a quella del tempo della decisione.

7.2. In relazione al secondo profilo la decisione impugnata, diversamente da quanto dedotto dall’Amministrazione, ha motivato, quanto alla specifica esclusione dalla superficie utile della cantina (mq 72) e della soffitta (mq 85) muovendo dalle planimetrie ufficiali prodotte in atti, sulle quali il tecnico di parte della contribuente ha effettuato i conteggi, sui quali nessuna incidenza ai fini della decisione riveste la contestazione dell’Amministrazione, che riguardava essenzialmente la non completa evidenza nell’elaborato del tecnico di parte dell’area di corte, certamente esclusa, quale area esterna, dal calcolo della superficie utile dell’unita’ immobiliare in esame. L’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, in quanto sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici, non e’ pertanto censurabile in sede di legittimita’ (tra le molte cfr. Cass. civ. sez. 2, 7 giugno 2011, n. 12296; Cass. civ. sez. 5, 1 dicembre 2004, n. 22567). Il ricorso va dunque rigettato.

8. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

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