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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 12 febbraio 2015, n. 769. Quando il giudizio amministrativo ha per oggetto una autorizzazione paesaggistica, la facoltà di proporre appello delle associazioni ambientaliste – pure nel caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado (art. 146, c. 12 d.lgs. n. 42/2004) – risulta giustificata (in tal senso l'Adunanza Plenaria n.1 del 2007) dal pericolo che, altrimenti, l'autorizzazione paesaggistica riconosciuta legittima dal giudice di primo grado possa diventare definitiva con conseguente concreta possibilità, per i proprietari degli immobili o delle aree interessate, di porre in essere immediatamente interventi anche irreversibili ed irrimediabilmente pregiudizievoli per i valori paesaggistici. Se tale è la ratio della speciale legittimazione, come eccezione che conferma la regola, una volta ammessa tale legittimazione ad appellare nei giudizi aventi ad oggetto le autorizzazioni paesaggistiche, non può distinguersi tra le diverse ipotesi di autorizzazione paesaggistica previste nel codice (tale è anche quella di cui all'art. 21), al fine di concluderne la diversità di disciplina al riguardo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 12 febbraio 2015, n. 769 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2014, proposto da: Onlus Associazione Ve., rappresentato e difeso dagli avv. Da.Gr., Fe.Te., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 febbraio 2015, n. 756. In tema di Piano di zona per l’edilizia economica e popolare, la decadenza di detti piani, se certamente comporta la caducazione delle dichiarazioni di pubblica utilità ex lege e dei vincoli espropriativi che ne derivano ai sensi dell’art. 9 della legge 18 aprile 1962, nr. 167, fa salvo però il vincolo conformativo derivante dalle destinazioni di zona che il Piano, in quanto strumento attuativo del P.R.G.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 febbraio 2015, n. 756 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2014, proposto da: Em.Gu., rappresentato e difeso dall’avv. An.Ba., con domicilio eletto presso Ar.Po. in...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 febbraio 2015, n. 758. Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo è meramente confermativo, e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini, occorre verificare se l'atto successivo è stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame si limita a dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 febbraio 2015, n. 758 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 10672 del 2014, proposto da: An.Sc. ed altri, rappresentati...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 347. Il vincolo d'inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata. Infatti, il divieto di costruzione successivamente sancito dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (che ha aggiunto un art. 41 septies alla legge 17 agosto 1942, n. 1150) e dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 1404 del 1968 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di impedire future modifiche o di diverso utilizzo del tracciato o di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile dal concessionario, all'occorrenza, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (fattispecie relativa all'ipotesi di un immobile situato su una collina sovrastante il piano viario, con un dislivello di circa 70 metri, per la quale il principio è stato ritenuto eccezionalmente derogabile)

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2782 del 2012, proposto da: Vi.Co. , Gi.Me., Lo.Co., rappresentati e difesi dall’avv. Da.Gr., con domicilio eletto...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2015, n. 3953. ha La tipologia di attività edilizia, introdotte dal c.d. decreto "Sblocca Italia", rientra nella ristrutturazione edilizia e non realizzabile mediante semplice denuncia di inizio attività (oggi, SCIA), atteso il mutamento di destinazione d'uso (da qualificarsi come "rilevante" ai sensi del nuovo art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla legge di conversione del predetto decreto, ossia dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), che l'intervento è finalizzato ad attuare

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 gennaio 2015, n. 3953 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 60. Integra il reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera a), la violazione delle distanze minime previste dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 60   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. MENGONI...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 gennaio 2015, n. 104. In tema di abusi edilizi; l'asseverazione di un professionista abilitato circa la riconducibilità delle opere alla nozione di risanamento conservativo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 gennaio 2015, n. 104 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale n. 1503 del 2014, proposto da Ma.Ma., rappresentata e difesa dagli avvocati Da.Gr., An.Ni. e Fe.Te., con...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 gennaio 2015, n. 12. Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "fuori dai casi di cui all' articolo 167 , commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi". A sua volta, l'art. 167 consente l'accertamento postumo "a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Questi sono gli unici interventi dei quali è possibile l'accertamento postumo di conformità paesaggistica, a sua volta presupposto del rilascio della sanatoria edilizia: quelli che non hanno determinato creazione di superfici utili o di volumi, e quelli configurabili in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 5 gennaio 2015, n. 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo in...