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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 29 maggio 2014, n. 22229. Colpevole del reato di lesioni colpose il proprietario di un un cane di razza pitbull per aver quest'utlimo raggiunto e aggredito alle spalle un bagnante in acqua,

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 29 maggio 2014, n. 22229 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20/11/2012 il Tribunale di Lecce confermi la sentenza del giudice di primo grado che aveva riconosciuto G.E. colpevole dei reati di lesioni colpose, minaccia e ingiuria commessi nei confronti delle parti civili C.G. e A.T., condannandolo...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 maggio 2014, n. 21008. Condanna di falso ideologico per il Notaio che redige la procura notarile proveniente da persona, gravemente affetta da malattia degenerativa, non in grado di esprimere la propria volontà

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 maggio 2014, n. 21008 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo insussistente l’elemento psicologico, B.P. , C.C. e V.S....

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Corte Costituzionale, sentenza n. 143 del 19 maggio 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 del codice penale).

Sentenza  143/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore FRIGO Udienza Pubblica del 08/04/2014    Decisione  del 19/05/2014 Deposito del 28/05/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 157, c. 6°, del codice penale. Massime: Atti decisi: ord. 143/2013 SENTENZA N. 143 ANNO 2014     REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 maggio 2014, n. 21620. Dichiarata colpevole del delitto di evasione e condannata, con l'applicazione delle attenuanti generiche e della diminuzione di pena connessa al rito abbreviato per aver la stessa interessata, avvertito i Carabinieri della propria iniziativa, facendosi trovare nei pressi dell'abitazione coi bagagli approntati per l'ingresso nella casa circondariale. Accolto il ricorso in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  27 maggio 2014, n. 21620 Ritenuto in fatto 1. È impugnata l’ordinanza del 13/11/2012 con la quale la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.C. avverso la sentenza in data 22/06/2012 del Tribunale di Monza. Con tale ultimo provvedimento, l’odierna ricorrente era stata dichiarata...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 maggio 2014, n. 20560. Con ordinanza il Gip disponeva la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio, per mesi due, nei confronti di un agente di polizia locale, in qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni del reato di cui all'art. 478, commi 1 e 2, cod. pen. perché, supponendo l'esistenza dell'originale di verbali di accertamento del codice della strada indicati nel capo d'incolpazione, per complessivi 3.972 atti, in realtà mai redatti, simulavano il rilascio di copia legale conforme da notificare al trasgressore; in particolare, dopo avere omesso di redigere l'originale dei suddetti verbali di accertamento dell'infrazione stradale, provvedevano all'inserimento dei dati nel sistema "Servizio Concilia" in uso al Comando in tal modo emettendo false copie conformi relative ad atti pubblici inesistenti, che venivano successivamente stampati e notificati, per il tramite di una ditta, ai responsabili delle violazione del codice della strada; e del reato di cui agli artt. 640, commi 1 e 2, e 61 n. 9 cod. pen., perché con artifici e raggiri consistiti nel rilasciare copie conformi di verbali di accertamento inesistenti, nell'indicare, nelle suddette copie "autentiche" dei verbali, importi da versare ulteriori rispetto alla sanzione, a titolo di "spese di gestione" violando l'articolo 210, comma 4, del.lvo n. 285 del 1992, che prevede la possibilità di addebitare in capo al trasgressore unicamente le spese di notifica ed accertamento; infine nell'addebitare al responsabile, in violazione della delibera comunale n. 7 del 2011, in presenza di una prima notifica non andata a buon fine per cause non imputabili ai destinatari (errore targa, omessa verifica della residenza del trasgressore), il raddoppio, la triplicazione e quadruplicazione delle spese di notifica di gestione, queste ultime riferite in 88.699, consistiti nelle somme richieste al trasgressore in assenza di un valido titolo giustificativo. Pronunciando sull'appello proposto dall'indagato, il Tribunale, in funzione di giudice di appello de libertate, annullava l'impugnata ordinanza e, per effetto, revocava la misura interdittiva applicata alla stessa ricorrente, ritenendo insussistenti le fattispecie di reato oggetto d'incolpazione. Il tutto è stato confermato in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione  sezione V  sentenza 19 maggio 2014, n. 20560 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 settembre 2013 il Gip del Tribunale di Busto Arsizio disponeva la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio, per mesi due, nei confronti di R.L., agente di polizia locale del Comune di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 maggio 2014, n. 20030. In tema di peculato, il medico che eserciti attività medica nel regime di "intra moenia" non è di per se pubblico ufficiale ma lo diviene nel momento in cui provveda alla percezione degli onorari da riversare nelle casse dell'ente di appartenenza o per la quota ad esso ente dovuto od anche per l'intero laddove la quota di spettanza del medico gli venga versata tramite stipendio

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione VI SENTENZA 14 maggio 2014, n. 20030 Ritenuto in fatto  La Corte di Appello di Genova con sentenza del 12 aprile 2012 confermava la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato dal gip del Tribunale di Sanremo nei confronti di M.A. per il reato di peculato in quanto,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 marzo 2014, n. 14432. L’amministratore di diritto di una società è chiamato a rispondere del reato per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, quale destinatario degli obblighi di legge. Ciò in quanto il fatto dell’accettazione o del mantenimento della carica attribuisce anche doveri specifici, tra cui il controllo e la vigilanza. La violazione di tali obblighi comporta una responsabilità penale diretta.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 marzo 2014, n. 14432   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere...