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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza del 16 marzo 2015, n. 11079. In tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza del 16 marzo 2015, n. 11079 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano – Presidente – Dott. MICCOLI G. – rel. Consigliere – Dott. DE MARZO Giusepp – Consigliere – Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere – Dott. DEMARCHI ALBENGO...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 aprile 2015, n. 17774. E’ causa di ricusazione del giudice una manifestazione anticipata del convincimento sul merito della res iudicanda, senza che essa sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali , travalicando i limiti funzionali, propri del provvedimento incidentale

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 28 aprile 2015, n. 17774 Fatto e diritto 1. Con ordinanza emessa in data 8 aprile 2014 la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha accolto l’istanza di ricusazione presentata da D.C. nei confronti dei componenti il collegio del Tribunale nel processo n. 1215/2012 R.G.T. a carico dello stesso...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18235. L’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 bis, stabilisce che l’istanza di restituzione nel termine deve essere “presentata” all’ufficio giudiziario competente nel termine di decadenza di trenta giorni, e non contiene alcun richiamo alla facoltà di spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata, riservata dall’art. 583 cod. proc. pen. agli atti di impugnazione, ed estesa da specifiche norme processuali ad altri mezzi di gravame, quali la richiesta di riesame contro le misure cautelari personali (art. 309 cod. proc. pen., comma 4 che richiama gli artt. 582 e 583) o le misure cautelari reali; né può affermarsi l’applicabilità dell’art. 583 cod. proc. pen. comprendendo nella categoria degli atti di impugnazione anche la richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria dell’impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Ai fini di verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 bis, non è applicabile la disposizione prevista dall’art. 583 cod. proc. pen., comma 2, che individua la data di proposizione dell’impugnazione in quella di spedizione della raccomandata.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18235 Rilevato in fatto 1. Con ordinanza del 11/6/2014 la Corte di assise di appello di Milano rigettava le richieste presentata da L.M. di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa in data 30/11/2011, irrevocabile il 21/1/2014, di condanna della ricorrente alla pena di anni...

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LEGGE 16 aprile 2015, n. 47. Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita’

LEGGE 16 aprile 2015, n. 47 Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita’. (15G00061) (GU n. 94 del 23-4-2015) Vigente al: 8-5-2015 La Camera dei deputati ed il Senato...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15247. In tema di determinazione della pena per traffico e consumo di stupefacenti, la Corte d’appello è svincolata dalla decisione di primo grado, anche nello stabilire una sanzione assai più vicina all’attuale massimo rispetto a quella inflitta in primo grado che era invece vicina al minimo, basta che sia rispettato il divieto di peggioramento del trattamento se il ricorso è presentato dall’imputato

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15247 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 15449. La causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto può trovare applicazione anche nei procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, stante il principio di retroattività delle legge penale più favorevole ed è proponibile anche per la prima volta in sede di giudizio di cassazione nella misura in cui non sia stata possibile dedurla nelle fase antecedenti

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 aprile 2015, n. 15449 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 marzo 2015, n. 12986. La motivazione del decreto di sequestro probatorio puo’ essere integrata sia dal P.M., attraverso la presentazione di una memoria scritta, sia dal giudice del riesame; nonche’, nel senso della esistenza di un vero e proprio “potere-dovere” in capo al giudice del riesame di “integrare” o “riformare” la motivazione del provvedimento di sequestro carente in punto di esigenze probatorie

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 marzo 2015, n. 12986 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott. MENGONI...