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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 47282. Riconosciuta l’applicabilità della scriminante specifica di cui all’art. 598, primo comma, cod. pen. (“Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative”) al delitto previsto dall’art. 343 cod. pen. (“Oltraggio a un magistrato in udienza”), escludendo ogni distinzione a seconda che ii destinatario delle espressioni offensive sia una parte privata (imputato; difensore; parte civile) o il pubblico Ministero. L’espresso orientamento muove dagli esiti interpretativi raggiunti dalla Corte di legittimità sui contenuti della scriminante dell’esercizio dei diritto di critica nei delitti contro l’onore, scriminante che come tale deve essere sostenuta dalla correttezza e dalla continenza delle espressioni utilizzate. Da siffatta premessa, la giurisprudenza di legittimità si è fatta portatrice della necessità che allorché la fattispecie contestata sia quella dell’oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 cod. pen.), le espressioni di dissenso portate all’operato di un magistrato dall’imputato, e più in generale da una parte privata, nel processo, siano scriminate dalla esimente speciale di cui all’art. 598, secondo comma, cod. pen., se rispettose del principio della continenza. Quest’ultimo resta in modo poi specifico contrassegnato, quanto a contenuti, dalla diretta ed immediata riferibilità dell’espressione utilizzata all’oggetto della controversia e dalla rilevanza funzionale della prima alle argomentazioni poste a fondamento della tesi prospettata dalla parte nel processo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  30 novembre 2015, n. 47282 Ritenuta in fatto 1. Con sentenza pronunciata in data 18.10.2013, la Corte di Appello di Trento, rigettando l’impugnazione proposta da A.B. avverso la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 09.07.2012, ha confermato la condanna dei prevenuto alla pena di un anno...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 novembre 2015, n. 44928. Il medico in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza, non può sindacare “a distanza” la valutazione del sanitario e sottrarsi alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza, ma deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. L’ urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formati, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato. Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell’alt. 328, comma 1 cod. pen, si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all’effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell’intervento del medico

  SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sentenza  19 novembre 2015, n. 44928 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Domenico Carcano – Presidente – Angelo Costanzo Angelo Capozzi Ersilia Calvanese – Relatore – Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 novembre 2015, n. 46954.Il titolare di una ricevitoria in regime contrattuale di concessione pubblica (Amministrazione dei Monopoli), investito dell’attività di raccolta delle giocate del lotto, è senz’altro qualificabile come persona incaricata di un pubblico servizio per gli effetti di cui all’art. 358 c.p. (se non un pubblico ufficiale, ove voglia valorizzarsene la congiunta indiretta posizione di agente contabile ai sensi dell’art. 178 R.D. 23.5.1924 n. 827), poiché svolge un servizio, quello del gioco del lotto, di natura pubblica in quanto per legge riservato (come detto) allo Stato e disciplinato, nei suoi aspetti esecutivi (raccolta delle giocate, rilascio delle relative ricevute, pagamento delle vincite entro prefissati limiti di valore), da norme primarie di valenza pubblica (L. 2.8.1982 n. 528, L. 19.4.1990 n. 85 e loro successive modificazioni). Ond’è che il raccoglitore-ricevitore delle giocate del lotto risponde del delitto, avente natura istantanea, di peculato quando si appropri le somme riscosse dai giocatori, omettendone il versamento erariale nel termine individuato dalla legge nel giovedì successivo all’estrazione del lotto cui pertengono le giocate o nel diverso termine stabilito dal contratto di concessione. Il denaro che costui incassa dai giocatori (scommettitori) è pubblico, perché entra immediatamente (ipso facto nel momento stesso in cui sono ricevute le giocate) nella appartenenza dell’amministrazione pubblica, a nulla rilevando che il ricevitore abbia facoltà (come da concessione) di disporre di parte del denaro riscosso per le percentuali di aggio a suo favore e per il pagamento immediato di talune vincite. Sicché il ricevitore non è un semplice debitore di quantità dell’erario, ma entra in possesso del denaro incassato per conto dell’amministrazione finanziaria, verso cui ha obbligo di rendiconto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 26 novembre 2015, n. 46954 Ritenuto in fatto 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 14.10.2010 con cui B.F. è stato riconosciuto colpevole del reato di peculato e condannato, concessegli le attenuanti generiche...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2015, n. 45173. Per la punibilità è sufficiente che le offese provengano da una parte o dal suo patrocinatore e che concernano l’oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla autorità giudiziaria, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2015, n. 45173 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano – Presidente Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere Dott. LIGNOLA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 novembre 2015, n. 46500. In materia di accertamento di reati tributari il processo verbale di constatazione redatto in occasione di controlli è inseribile nel fascicolo del dibattimento nella parte in cui riproduce situazioni di fatto esistenti in un determinato momento e suscettibili di subire modifiche; così che possono essere utilizzati i riscontri documentali e contabili amministrativi quando riproducono una situazione obiettiva neppure contestata. D’altra parte, il processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale, come tale, comunque, acquisibile ed utilizzabile a fini probatori. Qualora, però, nel corso dell’attività ispettiva, emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art.220 disp.att.c.p.p., altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile”. Tale norma prescrive, infatti, che, quando emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle norme delle codice. Da detta disposizione si evince, per converso, che l’obbligo non ricorre quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all’atto ispettivo o di vigilanza. In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il controllo formale relativo alla regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro, compiuto dall’Istituto previdenziale sulla base dei documenti già in suo possesso, non possa considerarsi attività ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art.220 disp. att. cod.proc.pen., che impone l’osservanza delle norme a garanzia della difesa previste dal codice di rito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 novembre 2015, n. 46500 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 05/03/2015, confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza, emessa In data 26/02/2014, con la quale S.F.A. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 24 novembre 2014, n.46625. La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 24 novembre 2014, n.46625 Ritenuto in fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con sentenza in data 4 novembre 2014, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Z.A. , chiamato a rispondere del reato di...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 novembre 2015, n. 44820. Il mancato accertamento presso la M.T.C.T. dell’intervenuta revoca del documento abilitante alla guida del veicolo, non può essere surrogato dalla prova testimoniale sul punto, occorrendo infatti accertare presso la Motorizzazione tale condizioni, trattandosi di un elemento costitutivo del reato in questione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 9 novembre 2015, n. 44820 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 novembre 2015, n. 44791. È legittima l’emissione dell’ordinanza cautelare in base all’allegazione dei brogliacci di ascolto delle intercettazioni. La sommaria trascrizione degli esiti delle intercettazioni ovvero la produzione degli appunti presi dagli agenti in sede di captazione è sufficiente all’emissione del provvedimento cautelare anche senza necessità di allegazione dei decreti autorizzativi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 novembre 2015, n. 44791 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere...