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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 luglio 2015, n. 13771. Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito ed ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in via privilegiata, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento, non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell’art. 111, primo comma, legge fall. nel testo applicabile ratione temporis

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 luglio 2015, n. 13771 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. FERRO Massimo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2015, n. 12990. Nell’ipotesi di revocatoria ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, la proporzionalita’ tra le prestazioni delle parti deve essere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto, senza tener conto di successivi inadempimenti e del danno che ne sia eventualmente derivato, atteso che l’inadempimento di talune di dette obbligazioni e’ accadimento successivo all’accordo delle parti ed estraneo all’assetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 giugno 2015, n. 12990 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2015, n. 12994. Ai sensi della Legge n. 52 del 1991, articolo 5 qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e’ opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dalla stessa legge all’articolo 7, comma 1; detta norma dispone che “l’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non e’ opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto”. Nella prospettiva della Legge n. 52 del 1991 il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilita’ ai terzi non e’ il perfezionamento dell’atto contrattuale, bensi’ il “pagamento” del cessionario al cedente (fatto che rappresenta la “causa” della cessione, non gia’ l’effetto di essa, come nella cessione-vendita del credito) e la revoca, coerentemente con questa impostazione, colpisce l’accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, per conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere l’esecuzione. La norma speciale della Legge n. 52 del 1991, articolo 7 – si e’ rilevato – si inserisce nell’ambito del disposto della L.F., articolo 67, comma 2, in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto annuale e a condizione che il curatore provi la scientia decoctionis e, come la seconda, colpisce le disposizioni patrimoniali compiute dall’imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 giugno 2015, n. 12994 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 giugno 2015, n. 25154. In tema di reati fallimentari l’allontanamento del fallito dal luogo di residenza, in assenza dell’autorizzazione del giudice delegato, non e’ piu’ assoggettata a sanzione penale, essendo stata operata una “abolitio criminis” della condotta integrata dalla mera formale violazione dell’obbligo di munirsi dell’autorizzazione del giudice delegato in vista di un cambiamento di domicilio, sostituendo, peraltro, tale obbligo con la previsione di un onere di comunicazione delle variazioni del domicilio o della residenza al curatore, laddove e’ stato mantenuto l’obbligo di personale presentazione agli organi concorsuali all’occorrenza e salvo legittimo impedimento se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, obbligo la cui violazione e’ sanzionata dall’articolo 220 (e’ punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito che … non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, nn, 3 e 49)

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 16 giugno 2015, n. 25154 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAVANI Piero – Presidente Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere Dott. LIGNOLA...

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DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83. Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83  Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (GU n.147 del 27-6-2015) Vigente al: 27-6-2015 Capo I  Facilitazione della finanza nella crisi  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 giugno 2015, n. 12047. All’avvocato non spetta il compenso per l’attività stragiudiziale che precede la difesa nel giudizio di omologazione del concordato preventivo qualora non provi di aver svolto una prestazione avente il carattere della continuità e dell’organicità

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 giugno 2015, n. 12047 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere...