cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 10 giugno 2015, n. 12047

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9004/2009 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del Curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PESCARA, depositato il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. (OMISSIS) chiedeva l’ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., parte in prededuzione L.F., ex articolo 111, parte in privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 2, per i crediti maturati per le seguenti prestazioni professionali: a)assistenza e consulenza nella procedura di ammissione al concordato preventivo della (OMISSIS) spa, proposta al Tribunale di Pescara con istanza del 15/12/05 e con la successiva integrazione del 22/2/06 (attivita’ svolte in unione con l’avv. (OMISSIS), altro legale della (OMISSIS)); b) difesa nel giudizio di omologazione del concordato(anche questa in unione con l’avv. (OMISSIS)); c) difesa nel giudizio contro il comune di Pesaro; d) difesa nel procedimento arbitrale contro (OMISSIS) s.r.l., svoltosi avanti alla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

Il G.D. riteneva provata solo l’attivita’ giudiziale per il giudizio di omologazione e che comunque le prestazioni stragiudiziali dovevano ritenersi strettamente strumentali rispetto a quelle giudiziali svolte nel giudizio di omologazione, da cui la necessita’ di applicare a tutte le prestazioni di cui ai punti a) e b) un compenso unitario per gli onorari in base alla tabella A par. 7 della tariffa forense (proc. concorsuali per tutta l’opera prestata), e per i diritti, la tabella B del tariffario.

Si opponeva allo stato passivo l’avv. (OMISSIS), chiedendo il riconoscimento di un compenso autonomo per l’attivita’ stragiudiziale, svolta nella fase preparatoria della domanda di concordato, e la corretta determinazione degli onorari sia per la fase giudiziale che per la stragiudiziale. Svolta istruttoria, il Tribunale di Pescara, con decreto del 26/2/09 comunicato dalla cancelleria a mezzo notificazione il 12/3/09, ha accolto parzialmente l’opposizione, ammettendo al passivo in prededuzione il maggior credito dell’avv. (OMISSIS) di euro 203.997,23, di cui euro 18.518,25 per rimborso forfettario, euro 3.333,28 per Cap ed euro 33.990,50 per il giudizio di omologa del concordato preventivo.

Il Tribunale, nello specifico, ha escluso la prova dell’effettivo espletamento di una prestazione stragiudiziale avente il carattere della continuita’ e dell’organicita’, nonostante l’istruttoria testimoniale svolta sul punto, che aveva invece provato il carattere meramente strumentale dell’attivita’ prestata alla successiva fase nel giudizio di omologazione; ha ritenuto corretta la determinazione degli onorari per il giudizio di omologazione sulla base del par. Il della tariffa civile forense e non del par. 7 della tabella A, voce 50, attesa la natura contenziosa di detto giudizio; ha rilevato che, nella rideterminazione degli onorari, non poteva superarsi quanto richiesto per detta voce di credito con la domanda di insinuazione al passivo L.F., ex articolo 93, nella quale, in applicazione del coefficiente minimo, era stato richiesto l’onorario per complessivi euro 143.526,00.

Ricorre avverso detto decreto il (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’articolo 112 c.p.c., e articolo 2909 c.c.; deduce che il Tribunale non ha ritenuto provato l’espletamento dell’ulteriore attivita’ stragiudiziale da valutarsi autonomamente rispetto alla fase giudiziale, mentre ha accolto l’opposizione quanto alla tariffa applicabile per l’attivita’ giudiziale, da determinarsi secondo il par. 2 e non 7 della tabella A della tariffa forense, ritenendo tuttavia non superabile l’importo richiesto per detta voce con la domanda di insinuazione al passivo, alla stregua della natura impugnatoria del giudizio, mentre oggetto del giudizio di opposizione erano solo la tariffa applicabile e la natura autonoma dell’attivita’ stragiudiziale, non essendo in contestazione, in difetto di impugnazione della Curatela, il criterio di quantificazione dell’onorario, stabilito dal G.D. nella media tra il minimo ed il massimo.

Secondo il ricorrente, stabilita l’unitarieta’ delle due fasi, stragiudiziale e giudiziale, il Giudice avrebbe dovuto determinare l’importo complessivo richiesto sommando le due domande, e quindi fissare il limite delle due domande nell’importo complessivo richiesto in euro 298.273,00 (non gia’ nella somma di euro 143.526,00, riferita alla sola domanda di insinuazione sub b), non superiore quindi all’importo di euro 243.647,00, determinato applicando la tabella 2 ed il criterio della media tra i minimi e massimi di tariffa.

Il motivo si chiude con la formulazione di due quesiti di diritto. Col primo, il ricorrente chiede alla Corte se, posta la domanda di insinuazione al passivo per le due attivita’ distinte, stragiudiziale e giudiziale, e ritenuta dal G.D. la prestazione unitaria, stante la strumentalita’ dell’attivita’ stragiudiziale rispetto a quella giudiziale, non impugnato detto principio dalla Curatela, ma solo dal richiedente, “l’importo complessivo del petitum debba essere determinato in relazione a quello derivante dalla sommatoria delle due distinte domande e non dal limite costituito dalla sola domanda relativa alla fase giudiziale”.

Col secondo quesito, il ricorrente chiede alla Corte se, posta la determinazione del compenso da parte del G.D. nella media tra il minimo ed il massimo della tariffa forense, non impugnato detto criterio, il Giudice dell’opposizione “debba o meno rispettare il giudicato formatosi sul punto e quindi determinare il compenso secondo la tariffa correttamente applicata nella stessa media tra minimo e massimo della tariffa professionale”.

2.1.- Il motivo e’ infondato, nella sua duplice articolazione.

Come reso evidente dal primo quesito di diritto articolato ex articolo 366 bis c.p.c., ratione temporis applicabile, la parte si duole dell’individuazione da parte del Giudice dell’opposizione del limite della domanda di ammissione al passivo con riferimento alla sola richiesta relativa all’attivita’ giudiziale, prospettando di contro la necessita’ di sommare il quantum richiesto per detta attivita’ con quello relativo all’attivita’ stragiudiziale, atteso che il G.D. ha ritenuto unico l’onorario per le due attivita’, stante la strumentalita’ dell’attivita’ stragiudiziale rispetto a quella giudiziale.

Secondo l’avv. (OMISSIS), sostanzialmente, con l’unitarieta’ delle due attivita’ riconosciuta dal G.D., si sarebbe determinato per il Giudice dell’opposizione “l’obbligo di valutare tutta la causa petendi, secondo la qualificazione giuridica adottata dal Giudice delegato”, di talche’, nel caso, vi sarebbe stata la violazione dell’articolo 112 c.p.c., che impone di pronunciare su tutta la domanda.

Con il secondo quesito di diritto, il ricorrente, ritenendo che si sia formato il giudicato sul criterio di liquidazione del compenso adottato dal G.D., vuole sostenere che al giudice dell’opposizione e’ preclusa l’adozione di un diverso criterio di determinazione dell’onorario.

A detta ricostruzione del rapporto tra il decreto del G.D. L.F., ex articolo 96, ed il decreto del Tribunale reso a seguito dell’opposizione allo stato passivo L.F., ex articoli 98 e 99, non puo’ prestarsi adesione.

E’ costante il principio secondo cui l’opposizione allo stato passivo, anche nella disciplina intermedia, ha natura impugnatoria, pur non configurandosi come appello, ma quale procedimento autonomo, integralmente regolato dalla L.F., articolo 99.

Come infatti ribadito, tra le ultime, nella pronuncia 1857/2015, la L.F., articolo 99, novellato dapprima dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, e successivamente dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, retto dal principio di immutabilita’ della domanda.

Detto giudizio si presenta a carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, ne’ comporta la necessita’ di far valere specifici motivi di gravame, stante l’inapplicabilita’ della normativa propria del giudizio d’appello, di cui agli articoli 342 e 346 c.p.c.; ne’ la specifica disciplina di cui alla L.F., articolo 99, prevede disposizioni corrispondenti a tali norme. Come peraltro si evince dalla previsione dello specifico contenuto del ricorso in opposizione ex articolo 99, comma 2, n. 3, il giudizio in oggetto non attribuisce al giudice dell’opposizione la devoluzione piena ed automatica del contenzioso, ma onera il ricorrente della censura del provvedimento, con le preclusioni di cui al n. 4 della norma cit., che sono previste altresi’ per le parti resistenti dal comma 6.

Cio’ posto in linea generale, va osservato che, fatta valere con l’opposizione dall’avv. (OMISSIS) la sussistenza dell’attivita’ stragiudiziale per la preparazione della domanda di concordato e richiesta la determinazione degli onorari sia per la fase stragiudiziale che per la giudiziale sulla base dell’applicazione del par. 2 della tabella A della tariffa forense, il Giudice del gravame ha riesaminato i due profili, respingendo il primo, ritenendo non provata la prestazione di attivita’ stragiudiziale, ed accogliendo il secondo, limitatamente all’unica attivita’ riconosciuta, ovvero quella giudiziale.

In mancanza dell’impugnazione della Curatela, per il Tribunale si poneva solo il divieto della reformatio in pejus rispetto all’ammissione al passivo, estendendosi la cognizione del giudice dell’opposizione al diretto riesame della fondatezza della domanda del (OMISSIS), in relazione all’oggetto dell’impugnazione, e correttamente il Tribunale ha ricondotto il quantum determinato con l’applicazione della giusta voce di tariffa entro i limiti della domanda di ammissione al passivo; ne’ si vede come potesse ritenersi lo stesso astretto dalla qualificazione data dal G.D., di unitarieta’ della prestazione (che, in ogni caso, anche sul piano logico, non puo’ significare duplicazione o somma delle voci riconosciute), volta che e’ stata riesaminata con l’opposizione proprio la sussistenza dell’attivita’ stragiudiziale, pervenendo alla mancata prova della stessa.

Ne’ puo’ infine ritenersi in alcun modo formatosi il giudicato sul criterio di liquidazione individuato dal G.D. nella media tra minimo e massimo di tariffa, secondo la voce ritenuta non corretta dal Tribunale, che ha dovuto pertanto provvedera’ alla rideterminazione dell’onorario, entro il limite fissato con la domanda di ammissione in relazione all’attivita’ professionale riconosciuta.

Ne consegue il rigetto anche del secondo profilo di censura fatto valere dal ricorrente.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 7000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

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