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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 agosto 2015, n. 16469. L’avvocato va in pensione in base ai contributi versati senza che sia di impedimento il reddito professionale dichiarato ai fini Irpef

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 agosto 2015, n. 16469 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 luglio 2015, n. 16276. Il pubblico impiegato che abbia adottato o concorso alla formazione, nell’esercizio delle proprie funzioni, di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi, ne risponde nei confronti del terzo danneggiato dal provvedimento, non ostandovi il disposto dell’articolo 23 D.p.r. 3/1957, il quale, interpretato in modo costituzionalmente orientato, non esclude la responsabilità del pubblico dipendente per lesione di interessi legittimi

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 luglio 2015, n. 16276 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. ROSSETTI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 settembre, n. 17436. Ai fini dell’esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporti in regime di concessione, l’art. 27 lett. d) del regolamento all. A al r.d. n. 148/31, prevedendo l’ipotesi dello scarso rendimento come diversa e separata da quella concernente la malattia (lett. b, stesso art. 27) che determini inabilità al servizio, impedisce che, in sede di valutazione del comportamento del lavoratore riconducibile a detta ipotesi, possa tenersi conto, oltre che delle diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità, negligenza, anche di quelle determinate da assenze per malattia, atteso che queste ultime possono rilevare solo nell’ambito di una diversa previsione e delle correlative, speciali modalità di adozione del provvedimento di esonero. Inoltre, mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia. Anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell’ari 3 legge n. 604/66, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 settembre, n. 17436 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 10.3.13 la Corte d’appello di Milano, in totale riforma della sentenza n. 2586/12 del Tribunale della stessa sede, dichiarava illegittimo l’esonero dal servizio per scarso rendimento comunicato il 18.4.11 a A.G. da ATM – Azienda Trasporti Milanesi...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 settembre 2015, n. 17366. Le gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, come quelle poste a base del licenziamento oggetto di causa, doveri che sorreggono la stessa esistenza del rapporto, quali sono quelli imposti dagli art. 2104 e 2105 cod. civ. e, specificamente, quelli derivanti dalle direttive aziendali – la cui vigenza equivale per un soggetto preposto ad una filiale di istituto di credito, quanto all’onere di conoscerle, alle norme di comune prudenza ed a quelle del codice penale – comportano che, ai fini della legittimità del provvedimento irrogativo di un licenziamento disciplinare, non è necessario indicarle nel codice disciplinare, così come è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di un’esplicita specificazione delle norme violate. Il comportamento del lavoratore subordinato, consistente nella mancata effettuazione, anche parziale, della prestazione lavorativa è in contrasto con il principio della sinallagmaticità delle prestazioni, sicché assume rilievo sotto il profilo disciplinare senza necessità di espressa previsione nel relativo codice. In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 settembre 2015, n. 17366 Svolgimento del processo Con sentenza del 15/5 – 8/6/2012 la Corte d’appello di Napoli – sezione lavoro, riformando la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato il 29/9/2005 dalla Unicredit s.p.a....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 31 agosto 2015, n. 17350. In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con Delibera 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delibera 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  31 agosto 2015, n. 17350 Svolgimento del processo La sentenza attualmente impugnata accoglie l’appello principale dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 680/2005 e respinge l’appello incidentale di G.L., per l’effetto: 1) in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta tutte le domande proposte originariamente da G.L.;...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 luglio 2015, n. 14829. Illegittimo il licenziamento della lavoratrice con handicap – quando venga meno lo specifico settore nella società – e l’azienda non provveda a reintegrarla nella medesima sede

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 luglio 2015, n. 14829 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 luglio 2015, n. 14807. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro medesimo ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 luglio 2015, n. 14807 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 luglio 2015, n. 14310. Il licenziamento per cosiddetto “scarso rendimento” costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 luglio 2015, n. 14310 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2015, n. 16570. Il trattamento disciplinato dagli artt. 19 e 20 CCNL per i capitani di lungo corso prevede periodi di riposo, cioè di mancato imbarco, e la relativa retribuzione contrattualmente prevista costituisce conseguentemente parte integrante del trattamento e, come tale, inclusa nel trattamento riconosciuto ai fini risarcitori ex art. 18 legge 300 del 1970

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  7 agosto 2015, n. 16570 Svolgimento del processo Con sentenza del 18 novembre 2008 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dalla Tomasos Transport & Tourism s.p.a. T.T.T. Lines avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale di Napoli nei suoi confronti ed in favore di F.C....