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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 giugno 2014, n. 14804. Quando la parte, contro la quale sia prodotta la copia fotostatica, assimilabile a quella fotografica di cui all'articolo 2719 del Cc, non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima almeno apparentemente sottoscritto, la disconosca come falsa e, comunque, come non conforme all'originale, nessuna delle parti può produrre l'istanza di verificazione ex articolo 216 del Cpc, istanza che concerne soltanto i documenti originali, ma incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta; ne consegue che detta controparte è tenuta o a esibire l'originale, e, in ipotesi affermativa, a chiedere la verificazione della scrittura, se l'avversario insisterà nel disconoscerla, o a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2724, n. 3, del Cc, di avere senza sua colpa smarrito il documento

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 giugno 2014, n. 14804 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 luglio 2014, n. 16745. L'art. 345, terzo comma, cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi -la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. la valutazione di non indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 luglio 2014, n. 16745 Svolgimento del processo 1.- La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata in data 24.8.2006 e notificata in data 10.1.2007, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della s.r.l....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 luglio 2014, n. 14893. Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve avvenire con i tempi e le modalità disciplinati dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ, dovendo il disconoscimento essere chiaro, circostanziato, esplicito e tempestivo.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 luglio 2014, n. 14893 Ritenuto in fatto – che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civile: “Con atto di citazione notificato il 12.03.2004 S.D. conveniva in giudizio L.U. dinanzi al Tribunale di Udine – sezione distaccata di Palmanova –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 giugno 2014, n. 13287. L'articolo 2712 cod. civ., parlando di qualsiasi rappresentazione meccanica, e non di riproduzione, si riferisce a riproduzione di fatti e cose e non a copie di scritture, per le quali invece dispone l'articolo 2719, e poiche' questa norma limita l'efficacia probatoria della copia , che non sia disconosciuta, alla copia fotografica. Il disconoscimento della conformita' di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215 cod. proc. civ., comma 2, perche' mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformita' all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento e' prodotto a prendere posizione sulla conformita' della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 giugno 2014, n. 13287 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 maggio 2014, n. 12065. Chi interviene in un giudizio civile già pendente assumendo di essere "erede" di una delle parti, deve fornirne la prova. Nel caso presenti una autodichiarazione, benché essa non possa considerarsi di per sé una «prova», in caso di mancata o anche inadeguata contestazione può essere posta a fondamento della decisione

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 29 maggio 2014, n. 12065 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Presidente...