La responsabilità per i danni causati dall’alunno a sé stesso è di tipo contrattuale
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La responsabilità per i danni causati dall’alunno a sé stesso è di tipo contrattuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 maggio 2024| n. 14720.

La responsabilità per i danni causati dall'alunno a sé stesso è di tipo contrattuale con la conseguenza che spetta al convenuto, e quindi al Ministero, la prova della non imputabilità del danno, prova che può essere fornita anche per presunzioni.

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Il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 maggio 2024| n. 14791.

In tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio.

Il regolamento contrattuale condominiale ed i divieti e limiti alle unità immobiliari in esclusiva proprietà
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Il regolamento contrattuale condominiale ed i divieti e limiti alle unità immobiliari in esclusiva proprietà

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 maggio 2024| n. 14377.

Il regolamento contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare, ma "la compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rilevatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti.

Appaltatore ed il pagamento del proprio compenso e l’onere di dimostrare la congruità della somma pretesa
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Appaltatore ed il pagamento del proprio compenso e l’onere di dimostrare la congruità della somma pretesa

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|23 maggio 2024| n. 14399.

In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.

In caso di domande alternative legate da rapporto di subordinazione l’accoglimento della principale non obbliga l’attore a proporre appello incidentale
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In caso di domande alternative legate da rapporto di subordinazione l’accoglimento della principale non obbliga l’attore a proporre appello incidentale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 maggio 2024| n. 14421.

Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, qualora si tratti di domande alternative, ma compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione l'accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbliga l'attore, che voglia insistervi, a proporre appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. Qualora si tratti, invece, di domande incompatibili e sia accolta la subordinata, l'attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta ovvero nella domanda principale ha l'onere di riproporla con appello incidentale, eventualmente condizionato all'accoglimento dell'appello principale.

L’istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta costituisce una vera e propria domanda giudiziale
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L’istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta costituisce una vera e propria domanda giudiziale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 maggio 2024| n. 14461.

L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito.

Opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali e  le contestazioni all’attività
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Opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali e  le contestazioni all’attività

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 maggio 2024| n. 14411.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", senza incorrere nella violazione dell'articolo 112 del Cpc, essendo altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex articolo 2697 del Cc, ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico, ma sempre con la necessità di specificamente contestare, in presenza di una parcella, quali voci della stessa si assumano però non svolte

Nella valutazione delle condizioni economiche dei coniugi ai fini della valutazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento
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Nella valutazione delle condizioni economiche dei coniugi ai fini della valutazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 maggio 2024| n. 14378.

Nella valutazione delle condizioni economiche dei coniugi ai fini della valutazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento, oltre ai redditi da lavoro ed il patrimonio immobiliare, devono essere prese in considerazione anche le iscrizioni pregiudizievoli sul patrimonio di uno dei due, dal momento che tali azioni modificano la potenzialità economica del coniuge interessato, riducendola.

La decadenza del committente dall’azione di garanzia per i vizi e difformità dell’opera
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La decadenza del committente dall’azione di garanzia per i vizi e difformità dell’opera

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 maggio 2024| n. 14569.

In tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio, pertanto la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

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La quietanza non dimostra l’effettivo versamento dell’IVA da parte dell’acquirente al venditore.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 maggio 2024| n. 14624.

La quietanza, anche quando é contenuta in un atto notarile, non dimostra l'effettivo versamento dell'IVA da parte dell'acquirente al venditore. Infatti, in tutti i casi in cui è indispensabile l'emissione della fattura, l'IVA deve essere indicata separatamente dal prezzo e, di conseguenza, la quietanza non può costituire una rinuncia implicita al suo pagamento.