Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 gennaio 2024| n. 1569.
In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che è temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.