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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 gennaio 2014, n. 3. In una vendita immobiliare affidata ad una agenzia, il mancato ottenimento del consenso degli altri comproprietari non è equiparabile alla rinuncia a vendere, né alla revoca dell’incarico e di conseguenza il mediatore non può chiedere il pagamento della penale prevista in queste ipotesi.

SUPREMA Corte di Cassazione SEZIONE II Sentenza 2 gennaio 2014, n. 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 gennaio 2014, n. 359. Il giudice, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà quindi (sussistendone i presupposti) riconoscere in ogni caso il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un “versamento” (termine di per sé maggiormente aderente alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del diritto) nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all’uno ed in parte all’altro. Assume, quindi, rilievo giuridico l’inerzia del figlio maggiorenne alla percezione dell’assegno di mantenimento, essendo comunque salva la possibilità per lo stesso di iniziare un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente, nonché salvo il diritto del figlio stesso di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione e all’attribuzione dell’assegno

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 gennaio 2014, n. 359 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza depositata in data 2 agosto 2006 il Tribunale di Roma condannava il Sig. A.R. al pagamento in favore di V.V.L. della somma di Euro 700,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (6 dicembre 2002), a...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2013, n. 28469. Deve risarcire i danni (o ripristinare il contratto precedente) il proprietario che, dopo aver chiesto il rilascio dell’appartamento per il figlio, lo conserva ancora libero a distanza di anni. Né valgono come scusante i lunghi lavori di ristrutturazione, aggravati dalla presenza di vincoli della Sovrintendenza

Suprema Corte di Cassazione sezione III Sentenza 19 dicembre 2013, n. 28469 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSERA Maurizio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. CIRILLO...

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Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 3 gennaio 2014, n. 37. In tema di contratti di locazione non registrati, va rinviata alle Sezioni unite la questione relativa alla loro validità – essendo da ritenersi superata la precedente posizione, (sentenza n. 16089/2003), in cui si riteneva che “la mancata registrazione del contratto di locazione non determinasse nullità, in quanto, nonostante l’indubbio risalto dato dalla L. n. 431 del 1998 al profilo fiscale relativo alla registrazione del contratto di locazione, la stessa non è stata tuttavia elevata a requisito di validità del contratto, atteso che l’art. 1, c. 4, L. n. 431 del 1998 richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo la forma scritta, e non anche la registrazione, sicché un contratto di locazione concluso in forma scritta, ma non registrato, è valido e vincolante per le parti, e può essere fatto valere in giudizio”.

Suprema Corte di Cassazione sezione III Ordinanza 3 gennaio 2014, n. 37 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 gennaio 2014, n. 56. La cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia finalizzata all’assegnazione dell’alloggio in favore del cessionario può integrare una donazione indiretta dell’alloggio stesso, soggetta alla morte del donante a collazione ereditaria ai sensi dell’art. 746 c.c..

Suprema Corte di Cassazione sezione II Sentenza 3 gennaio 2014, n. 56 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 gennaio 2014, n. 61. Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino piu’ creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiche’ nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo e’ improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento detrazione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finche’ il titolo del creditore procedente ha conservato validita’

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite Sentenza 7 gennaio 2014, n. 61 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 gennaio 2014, n. 7. La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione dove si svolge e si attua un programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Partendo da questo presupposto, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del compagno non proprietario legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio. Un diritto che non viene, ovviamente, meno quando a cacciare di casa il convivente non proprietario è un terzo, come avvenuto nel caso specifico.

Suprema Corte di Cassazione sezione II Sentenza 2 gennaio 2014, n. 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 dicembre 2013, n. 28581. In ipotesi di domanda di risarcimento per dolo incidente relativa al danno derivante da un contratto valido ed efficace ma sconveniente, l’eventuale esistenza dell’inganno nella formazione del consenso non incide sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo contratto, ma comporta soltanto che il contraente, il quale abbia violato l’obbligo di buona fede, è responsabile del danno provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al minor vantaggio ovvero al maggior aggravio economico prodotto dallo stesso. Tuttavia, pur non avendo il contraente diritto di occultare i fatti, la cui conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale, l’obbligo informativo non può essere esteso fino al punto di imporre al medesimo contraente di manifestare i motivi per i quali stipula il contratto, cosi da consentire all’altra parte di trarre vantaggio non dall’oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e risorse

Suprema Corte di Cassazione sezione II  sentenza 20 dicembre 2013, n. 28581 Svolgimento del processo 1 – Con atto notificato il 2.111.1984 i germani M.G.B. , E. e G. , premesso di essere conduttori di parte di un magazzino, sede della loro attività commerciale, ubicato in (omissis) , di proprietà di P.A. e R. ;...