Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 maggio 2014, n. 11349 Svolgimento del processo 1. Il 3.7.1998 nel territorio del Comune di Augusta (SR) si verificò un incendio che danneggiò il fondo di proprietà della sig.a G.N. . 2. Nel 1999 la sig.a G.N. convenne dinanzi al Tribunale di Siracusa, sezione staccata di Augusta,...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 maggio 2014, n. 11532. Il mare territoriale è cosa distinta e separata dal lido marino, il quale soltanto può formare oggetto di proprietà e rientra nel demanio marittimo. Ne consegue che il mare di per sé non può costituire una cosa suscettibile di “custodia” ai sensi dell’art. 2051 c.c., e non è invocabile pertanto la presunzione prevista da quest’ultima norma nei confronti della pubblica amministrazione cui la legge affidi la gestione del fondo marino
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 maggio 2014, n. 11532 Svolgimento del processo 1. Il (omissis) il sig. D.B.F. , di anni 21, morì per annegamento mentre faceva il bagno, intorno alle ore 19.00, nel tratto di mare antistante il lido del Comune di Campomarino (CB). Nel 2001 i genitori del defunto (sigg.ri...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11359. L'art. 182, primo comma, cod. proc. civ. (non interessato dalla modifica di cui alla legge n. 69 del 2009) va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice d'appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 22 maggio 2014, n. 11359 Ritenuto in fatto Il Tribunale di Roma veniva adito dalla società Colacem S.p.a., per ottenere la condanna delle compagnie di assicurazione convenute al rimborso, pro-quota, di tutte le somme versate dalla stessa Colacem, quale responsabile civile, agli eredi di R.A. , rimasto vittima...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11346. Un bimbo scivolò e cadde all'interno del parco divertimenti e i genitori lamentando la mancanza di personale addetto a controllare l’accesso degli utenti con richiesta di risarcimento del danno convennero in giudizio la società che gestiva tale parco. Per la Cassazione salire su un gonfiabile galleggiante non può ritenersi pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 maggio 2014, n. 11346 Svolgimento del processo 1. Il 15.6.1997 il sig. F.F. , minorenne all’epoca dei fatti, scivolò e cadde all’interno del parco divertimenti denominato “Aquafelix”, sito a Civitavecchia e gestito dalla società Gestioni Parchi Acquatici s.r.l. (che successivamente muterà la propria ragione sociale in “Euro...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza dell'8 maggio 2014, n.9930. Se è vero che, in tema di prescrizioni presuntive l'ammissione di non avere estinto il debito, da parte del debitore, può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma, l'ammissione, per essere giuridicamente rilevante e determinare, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ. il rigetto dell'eccezione, deve essere resa in giudizio, assumendo altrimenti valore soltanto di atto interruttivo della prescrizione, ex art. 2944 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza dell’8 maggio 2014, n.9930 Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21685-2012 proposto da: R I – RICORRENTE – contro E – CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza n. 11/2012 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA del 22.12.2011, depositata il 28/02/2012; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ...
In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c.
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11353. In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c., non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell’immobile (elettrico, idrico, termico) per l’erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento. Il...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 maggio 2014, n. 11415. In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova e rientra nella discrezionalita' del giudice di merito, tanto che nemmeno l'omissione di motivazione sul diniego di esercizio di tale potere e' censurabile in sede di legittimita', ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluita' dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti. Non deriva, dunque, l'esigenza di tali indagini dal mero fatto che vi sia contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, trattandosi di un potere d'intervento a fine d'indagine patrimoniale eccezionale e di natura sussidiaria, che si giustifica e trova ingresso nel solo caso in cui risulti insufficiente o inappagante il risultato dell'ordinaria dinamica dell'attivita' istruttoria espletata dalle parti in giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 maggio 2014, n. 11415 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 maggio 2014, n. 11211. Mentre la condanna al rimborso della quota del genitore che, prima della pronuncia, abbia provveduto per intero al mantenimento della prole, presuppone la domanda della parte, non e' necessaria alcuna richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore, in relazione ai quali il giudice e' dotato di poteri ufficiosi
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 maggio 2014, n. 11211 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 maggio 2014, n. 11265. Al riguardo, va esclusa già solo in astratto la configurabilità di un'eccessiva onerosità sopravvenuta nel caso di mutuo riferito, pure solo in parte, a valuta non nazionale, quand'anche dalle peculiari caratteristiche dell'ECU: in tal caso, l'alea di un contratto che, a norma dell'art. 1467 cod. civ., comma secondo, non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari normali fluttuazioni del mercato; in simile ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, rendendo il contratto di mutuo, sotto tale profilo, aleatorio in senso giuridico, e non solo economico, sotto il (mero) profilo della convenienza. il mutuo in ECU è pienamente valido come contratto aleatorio per espressa e libera volontà delle parti, che hanno deciso di riferirsi a quello come equiparato ad una valuta estera, ove non sia adeguatamente contestato (come non lo è, nella specie, per quanto detto), che la volontà stessa sia stata viziata
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 maggio 2014, n. 11265 Svolgimento del processo 1. Con sentenza n. 3217 del 12.2.08 il tribunale di Roma ha definito l’opposizione dispiegata da B.R. in merito all’esecuzione immobiliare n. 96992, ai suoi danni intentata dall’INCE, cui sono succeduti la Banca Popolare di Novara ed il Banco Popolare...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 maggio 2014, n. 11079. Una volta ritenuta accertata la sussistenza della duplice circostanza della visibilità del pericolo e della evitabilità dello stesso mediante l'adozione di una condotta più prudente – in ordine al carattere colposo della condotta tenuta nella specie dal danneggiato, giacché, in caso di sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, la conseguente responsabilità derivante dal difetto di manutenzione può essere attenuata o esclusa in funzione dell'accertamento della concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. E, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al responsabile e l'evento dannoso
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 maggio 2014, n. 11079 Ritenuto in fatto 1.- P.S. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, B.A. , B.C. , B.M. e l’Amministrazione Provinciale di Taranto, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito allorché, sulla strada provinciale (omissis) , la sua macchina operatrice, trasportata su...