SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 3 novembre 2014, n. 23371 Ritenuto in fatto Con atto di citazione del 5-5-2004 P.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento i figli N.M. , Nu.Ma. ed N.A. esponendo: – con atto ricevuto il 10-3-2000 dal notaio Comparato di Agrigento Nu.Ar. (deceduto nell’agosto di quell’anno), coniuge...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 novembre 2014, n. 23432. L'art. 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev'essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 4 novembre 2014, n. 23432 Motivi della decisione Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 della Costituzione, 16 delle preleggi, parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha trascurato che l’art.16 delle...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22352. In tema di locazione di immobili, la valutandone relativa alla configurabilita' o meno del danno da ritardato rilascio di immobile va effettuata, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza di una favorevole occasione di vendere o di locare l'immobile, con valutazione prognostica ex ante in cui si consideri se, in mancanza del ritardo nella riconsegna, il proprietario avrebbe potuto secondo la regolarita' causale concludere l'affare . Non puo' procedersi, accolto il ricorso, alla decisione nel merito della controversia ex articolo 384 c.p.c., comma 2, recependo la quantificazione dei danni effettuata dal giudice di primo grado, in quanto la determinazione del danno da ritardo nella riconsegna di un immobile, che faccia perdere una occasione di vendita favorevole, non e' automaticamente corrispondente, e come tale determinabile con semplice operazione aritmetica, alla differenza tra quanto si sarebbe potuto guadagnare cogliendo l'occasione favorevole e quanto effettivamente guadagnato, dovendo tenersi conto per la sua quantificazione di diversi fattori, quali l'andamento del mercato, che fanno parte della valutazione del giudice di merito.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 ottobre 2014, n. 22352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22044. L'articolo 345 c.p.c., comma 3, nel subordinare l'ammissione di nuovi mezzi di prova in grado d'appello alla condizione che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero, in via alternativa, che la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa ad essa non imputabile, stabilisce sul piano generale il principio dell'inammissibilita' di mezzi di prova "nuovi", cioe' di mezzi di prova la cui ammissione non sia stata richiesta in precedenza. Il requisito dell'indispensabilita' prescritto dall'articolo 345, comma 3, cit. costituisce infatti un quidpluris rispetto a quello della rilevanza, cui l'articolo 184 c.p.c., comma 1, (nel testo, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, anteriore alle modificazioni introdotte dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 355, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80) condiziona in via generale l'ammissione dei mezzi di prova, presupponendo che, in quanto di per se' sufficiente a provocare un ribaltamento della decisione, il mezzo istruttorio sia dotato di un'influenza causale piu' incisiva rispetto a quella che le prove dedotte o prodotte in primo grado hanno sulla decisione finale della controversia
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 ottobre 2014, n. 22044 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 ottobre 2014, n. 22084. Lo sviluppo da parte del coniuge di un interesse per una diversa tipologia di vita sessuale, che aveva contribuito a causare la suddetta perdita di interesse sessuale nei confronti dell'altro coniuge, può determinare l'addebito della separazione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 ottobre 2014, n. 22084 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 ottobre 2014, n. 23087. Nel caso di affitto di azienda, comprendente un immobile goduto in forza di un contratto di locazione, la sostituzione di un terzo nel rapporto giuridico preesistente di locazione non si verifica automaticamente ma come effetto o di un negozio separato fra cedente e cessionario dell'azienda ex art. 36 della legge n. 392/1978 o per effetto della presunzione posta dall'art. 2558 in base alla quale può ritenersi intervenuta, fino a prova contraria, una cessione del contratto di locazione se il locatore abbia accettato, direttamente in suo favore, il pagamento, da parte del cessionario dell'azienda, del canone di locazione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 ottobre 2014, n. 23087 Fatto e diritto Rilevato che: 1. F.F. , con citazione del 6 giugno 2003, ha convenuto la s.n.c. Fatighenti di Andrea e Claudio Fatighenti, davanti al Giudice di pace di Cecina per ottenere la sua condanna alla refusione di 1.886,79 Euro. Ha dedotto...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23183. Con riguardo ai criteri di liquidazione del danno terminale, essendo massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte, è necessario tener conto di fattori di personalizzazione. Pertanto, la relativa liquidazione non può essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannosi; con la ulteriore precisazione che il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) e che, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 31 ottobre 2014, n. 23183 Ritenuto in fatto L.L. decedette in conseguenza delle lesioni riportate nello scontro fra il ciclomotore da lui guidato e un autocarro di proprietà della Cappelletti s.n.c., condotto da C.G. . I congiunti del L. convennero in giudizio il predetto C. , nonché la...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22685. La necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione la quale è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, in questo caso per completa assenza dei condomini; la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini i quali o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni; pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22685 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta fondatezza del terzo motivo del ricorso e di manifesta infondatezza degli altri motivi e ha...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23088. L'assegno deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, anche se indice del predetto tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. La Corte di Appello ha accertato che il patrimonio stesso forniva redditi estremamente scarsi ( e dunque questi non potevano incidere in modo decisivo sul tenore di vita familiare, mentre i redditi complessivi della moglie erano analoghi a quelli del marito). Le condizioni economiche delle parti vanno considerate in concreto e non sulla base di un apprezzamento soltanto probabilistico ( ad es. la possibilità di un futuro aumento del reddito, nella specie, patrimoniale). Eventuali questioni inerenti alla comunione dei beni tra i coniugi e al suo scioglimento, dovranno evidentemente prospettarsi in separata sede, e non rilevano ai fini di una eventuale determinazione dell'assegno di divorzio che, per quanto si è detto, correttamente il giudice a quo non ha attribuito
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23088 In un procedimento di divorzio tra G.M. e K.E., la Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 21/11/20119 confermava la sentenza del 29/12/2009 del locale Tribunale, in punto assegno per la moglie. Ricorre per cassazione la moglie. Resiste con controricorso la madre esercente...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 ottobre 2014, n. 21954. La procedura camerale prevista dalla Legge 13 giugno 1942, n. 794, articoli 29 e 30, per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore, pur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, e' ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorche' esse siano in funzione strumentale o complementare all'attivita' propriamente processuale
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 ottobre 2014, n. 21954 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel....