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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2858. Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi va determinato sulla base del «credito assegnato» e non del credito complessivamente indicato nell'atto di precetto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2858 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 febbraio 2015, n. 3936. Nei procedimenti di opposizione ai decreti di liquidazione dei compensi inerenti a giudizi civili e penali suscettibili (in caso di mancata condanna degli imputati o di impossibilità di recupero) di restare a carico dell’Erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 febbraio 2015, n. 3936 Svolgimento del processo Con ricorso in data 5/12/2008 C.D. e C.F. impugnavano con ricorso proposto ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115 del 2002 il provvedimento in data 25/11/2008 con il quale il Procuratore della Repubblica di Castrovillari revocava il decreto di liquidazione del...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2865. Il locatore che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto. L'ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2865 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2847. Non può essere riconosciuta la responsabilità medica per la nascita di un bambino affetto da sindrome di down quando non vi siano i presupposti per incolpare il medico di base e il ginecologo (nel caso di specie, in quanto l'amniocentesi non poteva più essere fatta)

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2847 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3802. Gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 febbraio 2015, n. 3802 Svolgimento del processo Con sentenza depositata in data 25 giugno 2009 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla Società Autolinee Roma – S.A.R. s.r.l. nei confronti del Comune di Roma, in...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 febbraio 2015, n. 3509

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 febbraio 2015, n. 3509 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2003 B.G. evocava, dinanzi al Tribunale di Milano, il SUPERCONDOMINIO (omissis) – Milano chiedendo l’annullamento della delibera assunta a maggioranza il giorno 5.3.2003, con la quale era stata deliberata la chiusura, anche...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2015, n. 3893. In tema di notificazione dell'atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente: R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, essere compiuta alla parte personalmente, "ex" art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello. Ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio "ex lege" di cui al R.D. n. 37 del 1934, citato art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Pertanto la notifica effettuata alla parte personalmente presso la Cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione (o di sanatoria con efficacia "ex tunc" per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello ) perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio "comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo e l'inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 febbraio 2015, n. 3893 Svolgimento del processo 1. Nel settembre 2004 L.N. convenne in giudizio L.C.G. per far dichiarare la risoluzione, per inadempimento, del contratto preliminare stipulato inter partes ed avente ad oggetto la compravendita di un immobile di proprietà dell’attore. Sostenne il L. che a causa...