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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2014, n. 12939. Per poter configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla considerazione della natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui. Pertanto, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l'appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi, come risulta essersi verificato in quello affrontato dalla sentenza impugnata, potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 marzo 2014, n. 12939 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 13 dicembre 2012 la Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Treviso dei 20 giugno 2011, che aveva dichiarato l’imputata R.F. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv.,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 marzo 2014, n. 6341. L'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  19 marzo 2014, n. 6341 Svolgimento del processo p.1. S.A. ha proposto ricorso per cassazione contro l’Azienda sanitaria RM – F Polo Ospedaliero Civitavecchia Bracciano e Si.Cl. avverso la sentenza del 19 maggio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il suo appello contro...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17 marzo 2014, n.1312. L’art. 1, comma 13, del d.l. n. 135 del 2012, non corrisponde all’attribuzione di una potestà, che consente all’Amministrazione – già parte di un rapporto contrattuale a regolazione civilistica – di intervenire ab extra sul rapporto stesso in forma e modalità autoritativa, in modo tale da svincolarsi dagli obblighi contrattuali assunti per affermate esigenze di interesse pubblico. Non confermano tale indirizzo, infatti, né il testo, né la ratio della norma in esame: il primo, in quanto assegna in modo esplicito all’Amministrazione un “diritto” di recesso e la seconda, coincidente con la possibilità di ottenere prestazioni “migliorative”, in base ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip, viene perseguita con una fattispecie di recesso unilaterale del contratto, che costituisce mera specificazione di quanto comunque consentito al committente, nell’ambito dei contratti di appalto, a norma dell’art. 1671 Cod. civ.

CONSIGLIO DI STATO sezione VI sentenza 17 marzo 2014, n.1312 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4287 del 2013, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Sisma s.r.l., rappresentata e difesa...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 50 del 14 marzo 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale)

  Sentenza   50/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore GROSSI Camera di Consiglio del 12/02/2014    Decisione  del 10/03/2014 Deposito del 14/03/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 3, c. 8° e 9°, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23. Massime: Atti decisi: ordd. 206/2012, 49, 78, 169 e 225/2013 SENTENZA N. 50 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN...