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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 luglio 2015, n. 14667. L’art. 22, n. 2, della Convenzione di Montreal individua, entro un determinato “limite assoluto” di ristoro, soltanto la portata complessiva dell’area di risarcibilità del danno, da assumersi secondo una nozione generica e come tale astrattamente omnicomprensiva sia del pregiudizio inferto alla sfera meramente patrimoniale del passeggero (il danno “materiale”), sia di quello attinente alla sfera “non patrimoniale” (il danno “morale”), lasciando, però, alle regole di ciascun ordinamento degli Stati aderenti la fissazione del contenuto proprio della obbligazione risarcitoria. Nel caso di specie (in cui non è in discussione l’applicazione del nostro diritto nazionale), in riferimento al danno “morale” occorre, quindi, far riferimento alla disciplina dettata dall’art. 2059 cod. civ., secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè nelle ipotesi di fatto illecito astrattamente configurabile come reato, di fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato e, infine, di fatto illecito gravemente lesivo di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Con l’ulteriore precisazione che in quest’ultima ipotesi (come in quella di espressa previsione legislativa), il danno non patrimoniale sarà risarcibile anche se derivante da inadempimento contrattuale (siccome, per l’appunto, ricondotto dall’attuale “diritto vivente” alla norma dell’art. 2059 cod. civ. e non nell’orbita della disciplina, contrattuale, di cui agli artt. 1174, 1218,1223, 1225 e 1227 cod. civ.). La Convenzione di Montreal del 1999, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 12 del 2014, non stabilisce essa stessa di risarcire il danno non patrimoniale, ma – utilizzando una nozione generica di danno – circoscrive il suo ammontare in un limite assoluto (salvo dichiarazione speciale di interesse) entro il quale è da includere ogni tipologia o manifestazione dello stesso, la cui scomposizione, in ragione del tipo di pregiudizio (materiale o “morale”), potrà aver luogo, o meno, in base alle regole poste dai singoli ordinamenti degli Stati aderenti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 luglio 2015, n. 14667 Ritenuto in fatto 1. – E.C., per il proprio viaggio di nozze in V. con il coniuge S.D.S.m aveva acquistato due biglietti aerei per la tratta Roma/New York/Caracas con partenza il 2 agosto 2004;X una volta giunta a Caracas aveva appreso dello smarrimento...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 luglio 2015, n. 14084. In virtù dell’art. 41 del DM 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell’art. 9 comma II, d.l. 1/12 conv. in l. 27/12, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il DM 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 luglio 2015, n. 14084 Svolgimento del processo F.A. , (+Altri) , con separati ricorsi poi riuniti dalla Corte di Appello di Roma, chiedevano che fosse accertata e dichiarata la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 1 giugno 2015, n. 11291. In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l’antigiuridicità del ritardo nel deposito di provvedimenti non è eliminata dall’esigenza di smaltire ritardi oggetto di pregresse sanzioni disciplinari.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 1 giugno 2015, n. 11291 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere Dott. CAPPABIANCA Aurelio –...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 luglio 2015, n. 14477. La nuova previsione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. legittima solo la censura per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 10 luglio 2015, n. 14477 Svolgimento del processo A seguito di un esposto dell’Avvocato S.F.M., pervenuto l’11 ottobre 2006, innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, si radicava, a carico dell’Avvocato G.D., procedimento disciplinare, con la contestazione di addebiti riconducibili al disposto degli artt. 5, 6, 8,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 maggio 2015, n. 10643. E’ tutelabile anche il pregiudizio derivante da una situazione di concorrenza potenziale, ravvisabile sia in ipotesi di espansione futura dell’attività concorrente, sia nell’ipotesi di attività preparatorie all’esercizio dell’impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all’attività produttiva

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE sentenza 22 maggio 2015, n. 10643 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente – Dott. NAPPI Aniello – Consigliere – Dott. DIDONE Antonio – Consigliere – Dott. CAMPANILE Pietro –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 giugno 2015, n. 12087. In tema di trasporto internazionale marittimo, ed alla stregua della disciplina desumibile sia dalla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, che dall’artt. 422 cod. nav., le operazioni di caricamento e stivaggio della merce riguardano attività accessorie al trasporto e rientrano nella sfera di rischio, costo e responsabilità del vettore, potendo eventuali clausole derogatrici (quali, nella specie, quella “free in, liner out”) incidere sulle spese, e non sulla responsabilità, di quest’ultimo; ne consegue che quando quelle attività vengano rese da un soggetto qualificabile come suo ausiliario, l’azione risarcitoria esercitabile dal destinatario della merce, per i danni dalla stessa subiti per effetto di negligenza o colpa nel loro svolgimento, è soggetta al termine di prescrizione annuale sancito dall’art. 438 cod. nav. e dall’art. VI, quarto comma, della citata Convenzione, restando, invece, inapplicabile la corrispondente normativa riguardante l’appalto di servizi

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 giugno 2015, n. 12087 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere...